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Art. 176 — Effetti della restituzione nel termine

Art. 176 — Effetti della restituzione nel termine

1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere .

2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 32633/2014

Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado non invalida le prove già assunte, ma determina il diritto dell’imputato di ottenere l’assunzione di prove nuove o la riassunzione di prove già acquisite, purché, per ciascuna prova richiesta, sia indicato il tema di indagine che si intende approfondire, di modo che il giudice possa valutare la pertinenza e la rilevanza dei mezzi istruttori di cui si domanda l’ammissione. [Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva rigettato la richiesta dell’imputato di rinnovazione “in toto” del dibattimento, formulata rappresentando genericamente l’esigenza che le prove venissero riassunte “in sua presenza”].

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