Art. 439 – Codice di procedura penale – Richiesta di giudizio abbreviato
[1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all'atto di consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza.
2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5709/1993
Il requisito probatorio necessario per l'instaurazione del giudizio immediato e quello richiesto per il giudizio abbreviato sono tra loro distinti, dal momento che la prova evidente, idonea all'accoglimento - da parte del giudice - della richiesta di giudizio immediato, è quella che per la sua sufficienza ai fini del rinvio a giudizio, rende superflua l'effettuazione dell'udienza preliminare; mentre la definibilità allo stato degli atti richiesta per disporre il giudizio abbreviato, si fonda sulla completezza dell'intero quadro probatorio e sulla previsione della sua non modificabilità anche ai fini dell'individuazione delle circostanze del reato e della commisurazione della pena. (Nella specie la decisione del giudice di merito che aveva respinto la richiesta di trasformazione del giudizio immediato in abbreviato sul rilievo che, essendo mancata la confessione dell'imputato, appariva necessario il vaglio dibattimentale per meglio chiarire le modalità del fatto, è stata annullata non solo per genericità di motivazione - non essendo state precisate le circostanze asseritamente da chiarire - ma per erroneità logica e giuridica, non necessariamente escludendo la mancata confessione dell'imputato la definibilità del processo allo stato degli atti, in base agli altri elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari).