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Art. 439 — Richiesta di giudizio abbreviato

Art. 439 — Richiesta di giudizio abbreviato

[1. La richiesta è depositata in cancelleria unitamente all’atto di consenso del pubblico ministero almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza.

2. La richiesta e il consenso possono essere presentati anche nel corso dell’udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

Cass. pen. n. 11060/1991

Nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, è inapplicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse da quelle in esso acquisite, sancito dall’art. 526 c.p.p., e vige, invece, il principio della decisione «allo stato degli atti», stabilito dall’art. 440, primo comma, c.p.p., che comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero.

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