Art. 421 – Codice di procedura penale – Discussione
1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se rileva una violazione dell’articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l’imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d’ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero.
1-bis. L’imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza e contestata all’imputato se presente in aula, anche mediante collegamento a distanza. In caso contrario, il giudice sospende il processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all’imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.
2. Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L'imputato puó rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.
3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni [439 2] utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416 comma 2 nonché gli atti e i documenti [234] ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione [419 2].
4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 29313/2015
Nell'udienza preliminare, la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero, ma non oltre il momento in cui il difensore dell'imputato formula le proprie conclusioni definitive. (In motivazione, la Corte ha precisato che, qualora il P.M. effettui una contestazione suppletiva nei confronti di un imputato dopo l'intervento del difensore di questo, alla parte viene riconferito il diritto di concludere e, conseguentemente, di formulare la richiesta di rito abbreviato).
Cass. civ. n. 1937/2011
Nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell'imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell'art. 421, comma secondo, c.p.p., purché sia avanzata prima dell'inizio della discussione per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall'imputato stesso, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la parola.
Cass. civ. n. 20549/2010
È abnorme, ed è pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il G.u.p., investito della richiesta di giudizio abbreviato subordinato ad integrazione probatoria, ordini lo svolgimento di ulteriori atti di indagine a norma dell'art. 421- bis, c.p.p., assegnando al P.M. un termine per il loro espletamento.
Cass. civ. n. 42131/2008
È illegittimo ma non abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari l'inutilizzabilità, o altro vizio meramente procedurale, di un atto compiuto dal P.M., disponendo che questi provveda a completare le indagini mediante la rinnovazione dell'atto. (La Corte ha precisato che l'integrazione prevista dall'art. 421-bis cod.proc.pen. riguarda esclusivamente gli adempimenti istruttori, e non si estende alla sanatoria dei vizi procedurali, e che il provvedimento impugnato, sotto il profilo strutturale, per la sua singolarità, non si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale e, sotto il profilo funzionale, non determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo).
Cass. civ. n. 38766/2006
Non costituisce legittimo impedimento a comparire all'udienza il rifiuto dell'imputato detenuto di sottoporsi, prima dell'ingresso nell'aula delle videoconferenze, a perquisizione mediante denudamento, se la perquisizione è legittimamente disposta. (la Corte precisa che, ai fini del giudizio sull'impedimento a comparire, l'eventuale illegittimità della perquisizione non può essere oggetto di accertamento incidentale nel giudizio di cassazione, implicando valutazioni di fatto, e deve essere accertata per mezzo del reclamo al magistrato di sorveglianza).
Cass. civ. n. 6777/2006
È illegittima la decisione del giudice di appello che dichiari inutilizzabili i documenti (nella specie consulenza, bilanci, relazioni ecc) — prodotti dalla difesa dell'imputato, in sede di udienza preliminare, prima della richiesta del giudizio abbreviato — in quanto la richiesta di giudizio abbreviato può essere, ex art. 438, comma secondo, c.p.p., presentata fino a quando non siano state formulate le conclusioni e, quindi, anche dopo l'eventuale integrazione istruttoria disposta dal giudice dell'udienza preliminare, ex art. 421 bis o 422 c.p.p. e a maggior ragione successivamente alle produzioni documentali che il giudice dell'udienza preliminare, ex art. 421 comma terzo, c.p.p., ammette dopo la costituzione delle parti. Ne deriva che, in tal caso, l'erronea dichiarazione dell'invalidità della prova integra un error in procedendo censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) c.p.p.
Cass. civ. n. 702/2004
È illegittima, ancorché non abnorme, l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare, avvalendosi del disposto di cui all'art. 421 bis, comma 1, c.p.p., rinvii l'udienza onde dar modo al pubblico ministero di provvedere, ai sensi dell'art. 26 della legge 1 marzo 2001, n. 63, alla rinnovazione dell'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197 bis c.p.p., atteso che l'incompletezza delle indagini, cui si riferisce il citato art. 421 bis, può consistere solo in alcune istruttorie inerenti al merito del procedimento e non in irregolarità formali che diano luogo a nullità o inutilizzabilità degli atti assunti.
Cass. civ. n. 25546/2002
Non è abnorme, ma costituisce una mera irritualità, l'anticipata integrazione delle indagini disposta dal Gup ai sensi dell'art. 421 bis c.p.p. prima del momento stabilito da detta norma nella fase conclusiva dell'udienza preliminare, atteso che il provvedimento è stato comunque emesso nella sua sede propria dell'udienza preliminare e previa conoscenza del contenuto del fascicolo del P.M.
Cass. civ. n. 12845/2002
In tema di riesame, allorché sia stato disposto il rinvio a giudizio per il reato in ordine al quale è stata applicata una misura cautelare, non è preclusa la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza da parte del tribunale investito della richiesta di riesame, giacché, da una parte, il decreto di rinvio a giudizio — pur dopo le modifiche apportate alla disciplina dell'udienza preliminare dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, con particolare riferimento alle disposizioni degli artt. 421 bis, 422 e 425, comma 3, c.p.p. — non è il risultato di una valutazione positiva dei gravi indizi di colpevolezza tale da precludere sul punto l'esame del giudice de libertate e dall'altra, l'inoppugnabilità del decreto che dispone il giudizio renderebbe di fatto irrimediabile, per tutto il corso del giudizio di primo grado, l'errore eventualmente commesso dal giudice nel ritenere sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza, con grave disparità di trattamento rispetto al caso dell'imputato il quale sia stato tratto a giudizio con citazione diretta da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 550 c.p.p.
Cass. civ. n. 33819/2001
Qualora nel corso dell'udienza preliminare il fatto addebitato risulti diverso, ai sensi del comma 1 dell'art. 423 c.p.p. rispetto a quello riportato nell'originaria imputazione, il P.M. ha la facoltà di modificare il capo d'imputazione in ogni momento fino a quando non abbia presentato al Gip le proprie conclusioni, a nulla rilevando che sin dall'apertura dell'udienza l'imputato abbia chiesto l'immediato proscioglimento a norma dell'art. 129 stesso codice. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato una decisione che aveva disposto il proscioglimento immediato degli imputati per prescrizione sulla base della originaria formulazione dell'accusa senza tener conto della modifica del capo d'imputazione ritualmente effettuata dal P.M. nel corso dell'udienza preliminare).
Cass. civ. n. 6821/2000
In tema di giudizio abbreviato, la natura atipica del rito, mirato alla deflazione della pendenza giudiziaria attraverso la definizione del giudizio allo stato degli atti, impone di ritenere inammissibile la richiesta di interrogatorio avanzata dall'imputato al Gup ai sensi dell'art. 421 secondo comma c.p.p. (Alla stregua di tale principio, e rigettando il ricorso avverso l'ordinanza reiettiva emessa dal giudice dell'udienza preliminare, la Corte ha peraltro rilevato come l'applicazione del citato secondo comma dell'art. 421 c.p.p. comporterebbe il richiamo alle disposizioni in tema di esame testimoniale ex artt. 498 e 499 c.p.p., incompatibili con il giudizio abbreviato.