Cass. pen. n. 6665 del 7 giugno 1995
Testo massima n. 1
Anche nel giudizio di appello avverso sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato ex art. 442 c.p.p., in virtù del richiamo operato dall'art. 443 ultimo comma c.p.p. all'art. 599, il quale a sua volta al primo comma richiama «le forme previste dall'art. 127» per la procedura camerale, l'imputato detenuto, o agli arresti domiciliari, deve essere sentito dal giudice che procede se ristretto nella circoscrizione, dal magistrato di sorveglianza se ristretto altrove, solo se ne faccia richiesta con l'osservanza del termine stabilito dall'art. 127 comma secondo c.p.p. (cioè fino a cinque giorni prima dell'udienza).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi