Art. 599 – Codice di procedura penale – Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti
1. Quando dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede con le forme previste dall’articolo 127, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell’articolo 442 o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire [486].
3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 10840/2012
Nel giudizio di appello instaurato a seguito dell'impugnazione della sentenza emessa nel giudizio abbreviato l'impedimento a comparire del difensore dell'imputato non può dare luogo al rinvio dell'udienza camerale, in quanto quest'ultima è espressamente disciplinata dagli artt. 599 e 127 cod. proc. pen., con conseguente inapplicabilità dell'art. 420 ter, comma quinto.
Cass. civ. n. 35399/2010
La mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza.
Cass. civ. n. 3391/2010
Dopo la definizione concordata della pena in appello a norma dell'art. 599, comma quarto, c.p.p. non può essere dedotta l'estinzione del reato per prescrizione, tanto nel caso in cui il relativo termine sia decorso prima della pronuncia del giudice di appello, quanto in quello in cui sia decorso successivamente ad essa.
Cass. civ. n. 27842/2009
Nel giudizio camerale d'appello disciplinato dall'art. 599 c.p.p. l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze non può costituire causa di rinvio, né sotto il profilo del «legittimo impedimento» né sotto quello (esclusa l'invocabilità del diritto di sciopero) dell'esercizio di un «diritto di libertà» riconducibile, come affermato dalla Corte costituzionale con la n. 171 del 1996, al diritto di associazione di cui all'art. 18 della Costituzione.
Cass. civ. n. 25199/2007
In tema di definizione concordata della pena in appello, la rinuncia dell'imputato ai motivi di impugnazione ben può ricomprendere anche le doglianze relative alla costituzione di parte civile.
Cass. civ. n. 39952/2006
In tema di patteggiamento in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione che deduca la carenza o insufficienza della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., allorquando la rinuncia ai motivi in punto di responsabilità comporta, per l'effetto devolutivo, che il giudice sia investito dei soli motivi non rinunciati, che riguardano il regime sanzionatorio; resta comunque in capo al giudice l'obbligo di verificare che non sussistano le condizioni che impongano il proscioglimento dell'imputato, e di tale adempimento ben può dare conto con motivazione sintetica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che tale requisito sia soddisfatto dalla sentenza che affermi «Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p.»).
Cass. civ. n. 2711/2006
E' legittima la decisione con cui il giudice di appello nel rigettare la richiesta di pena patteggiata, ai sensi dell'art. 599, comma quarto, c.p.p. — formulata nella fase introduttiva del giudizio dal difensore munito di procura speciale, in contumacia dell'imputato ritualmente citato — non disponga il rinvio del dibattimento e una nuova citazione a comparire dell'imputato, in quanto, in tal caso, la previsione di cui all'art. 599, comma quinto, c.p.p. deve essere coordinata con quella di cui all'art. 602, comma secondo, c.p.p., per la quale il giudice, ove non accolga l'istanza di patteggiamento, dispone per la prosecuzione del dibattimento.
Cass. civ. n. 36638/2005
In tema di pena concordata tra le parti in sede di appello ai sensi dell'art. 509, comma 4, c.p.p., nell'ipotesi che l'accordo sia subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena al giudice che non ritenga concedibile il beneficio non è consentita altra via se non quella di procedere con le forme ordinarie, senza dar luogo al concordato. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 18996/2005
Nel c.d. «patteggiamento della pena in appello» ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p., le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato — salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata — da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione. (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 36028/2004
In tema di c.d. “patteggiamento in appello”, il giudice, pur essendo indubbiamente tenuto a rilevare l'eventuale sussistenza di condizioni che impongano il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non è tuttavia tenuto, nell'accogliere la richiesta delle parti, a motivare circa la mancata adozione di siffatta pronuncia in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che lo stesso imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice d'appello è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati, relativi al regime sanzionatorio.
Cass. civ. n. 22689/2004
Non costituisce causa di incompatibilità e di ricusazione il fatto che il giudice, nei confronti di imputati dello stesso reato, abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza d'appello emessa ai sensi dell'art. 599, comma 4, c.p.p. (c.d. «patteggiamento in appello»), quando detta sentenza, secondo quanto ricavabile dalla relativa motivazione, non contenga alcuna valutazione sulla responsabilità di terzi.
Cass. civ. n. 22308/2004
L'impedimento del difensore a comparire, mentre può essere causa di rinvio dell'udienza nel giudizio abbreviato di primo grado (sia che questo si svolga in camera di consiglio che in pubblica udienza), in virtù del richiamo operato dall'art. 441, comma primo, c.p.p. alle disposizioni previste per l'udienza preliminare, ivi comprese quelle di cui all'art. 420 ter stesso codice (da riguardarsi come sicuramente compatibili con la natura del giudizio abbreviato), non può, invece, dar luogo a rinvio dell'udienza camerale fissata per la discussione dell'appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 443, comma quarto, e 599 c.p.p., sui quali non hanno inciso, sotto il profilo che qui interessa, nè la legge di riforma del giudizio abbreviato 16 dicembre 1999 n. 479 nè quelle successive, per cui rimane valido il principio secondo cui l'udienza camerale d'appello può essere rinviata, ai sensi del citato art. 599, comma primo(nella parte in cui richiama l'art. 127 c.p.p.) e comma secondo, solo se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato il quale abbia chiesto di essere sentito personalmente o abbia manifestato la volontà di comparire.
Cass. civ. n. 34244/2003
L'istituto del cosiddetto «patteggiamento in appello» di cui all'art. 599 c.p.p. non è ammissibile al giudizio speciale disciplinato dagli artt. 444 ss. c.p.p., che per la sua specificità, è caratterizzato da regole del tutto atipiche rispetto a quelle del procedimento ordinario. Ne consegue che ad esso, in assenza di espresso rinvio, non è estensibile la disposizione di favore stabilita dall'art. 445, secondo comma, c.p.p., in base alla quale la sentenza di cui all'art. 444, secondo comma, c.p.p. non può essere titolo valido per la revoca della sospensione condizionale in precedenza concessa.
Cass. civ. n. 16965/2003
In tema di concordato in appello, allorché le parti abbiano, ex art. 599, comma 4, c.p.p., patteggiato sulla determinazione dell'entità della pena, previa rinuncia a tutti gli altri motivi di appello, il giudice dell'appello non ha alcun obbligo di motivare in ordine alle questioni rinunciate riguardanti nullità rilevabili di ufficio e inutilizzabilità di elementi di prova, posto che i motivi con i quali esse sono state dedotte sono stati espressamente oggetto di rinuncia delle parti e, quindi, non essendogli più devoluti, non possono formare oggetto della relativa pronuncia.
Cass. civ. n. 11756/2003
Per la manifestazione della volontà di comparire all'udienza, di cui al secondo comma dell'art. 599 c.p.p. non è necessaria una richiesta formale di audizione, essendo sufficiente che la volontà sia esternata in qualsiasi modo, purché anteriormente all'inizio dell'udienza della quale si chiede il rinvio. La dichiarazione relativa, una volta effettuata, ancorché per mezzo del difensore (ai sensi del quarto comma dell'art. 100 c.p.p.), per una determinata udienza, conserva i suoi effetti anche per quella cui il procedimento sia eventualmente rinviato a nuovo ruolo, con la conseguenza che, se quest'ultima udienza venga comunque celebrata senza la presenza dell'imputato, deve ritenersi la nullità di tutti gli atti e della sentenza, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p.. (Fattispecie in cui l'imputato, agli arresti domiciliari, non era stato tradotto all'udienza successiva, alla quale era stato rinviato il processo per impedimento a comparire dell'imputato e del difensore, nonostante risultasse presentata istanza di partecipazione al dibattimento, depositata dal difensore).
Cass. civ. n. 40767/2001
In tema di c.d. «patteggiamento in appello», l'imputato non può riproporre in sede di legittimità questioni, ancorché rilevabili d'ufficio, che abbiano formato oggetto di motivi di appello ai quali, con la richiesta e la successiva definizione del giudizio di appello a norma dell'art. 599, comma 4, c.p.p., ha rinunciato.
Cass. civ. n. 14151/2001
Attese le profonde differenze tra il c.d. «patteggiamento in appello», previsto dall'art. 599, comma 4, c.p.p. (nel testo novellato dall'art. 1 della legge 19 gennaio 1999 n. 14), e quello ordinario disciplinato dagli artt. 444 ss. c.p.p., è da escludere che nel primo di essi possa trovare applicazione la regola dettata dal terzo comma del citato art. 444 secondo cui il giudice deve respingere la richiesta di applicazione della pena qualora, avendo la parte esplicitamente subordinato la sua efficacia alla concessione della sospensione condizionale, non ritenga di concedere tale beneficio. Il giudice d'appello, quindi, pur quando le parti, oltre ad essersi accordate su di una rideterminazione della pena (con rinuncia agli altri eventuali motivi), abbiano anche avanzato richiesta di sospensione condizionale, può limitarsi a ratificare soltanto l'accordo sulla pena senza concedere il beneficio, fermo restando che tale mancata concessione deve risultare comunque adeguatamente motivata, anche con riguardo al giudizio prognostico richiesto dalla legge.
Cass. civ. n. 7379/2000
È illegittima la sentenza di appello che disattenda la censura proposta dall'imputato, concernente la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, applicata di ufficio dal giudice di primo grado, motivata con il rilievo della riferibilità del beneficio a pena pecuniaria derivante dalla sostituzione di corrispondente pena detentiva, sussistendo l'interesse alla sua eliminazione.
Cass. civ. n. 388/2000
In tema di appello, con riferimento alla decisione assunta in camera di consiglio, il rinvio dell'udienza è possibile solo in presenza di un legittimo impedimento dell'imputato quando questi abbia però manifestato la volontà di comparire. (Sotto quest'ultimo profilo la Corte non ha ritenuto adeguata e sufficiente la mera richiesta di rinvio avanzata dal difensore, poiché in tal modo non si sarebbe espressa in modo incontrovertibile la volontà di comparire da parte dell'imputato).
Cass. civ. n. 1/2000
In tema di giudizio abbreviato, pur mancando nell'art. 599 c.p.p. una disposizione analoga a quella dell'art. 442, terzo comma, stesso codice, anche la sentenza emessa a conclusione del giudizio di appello tenutosi con le forme camerali deve essere notificata all'imputato non comparso, a norma degli artt. 127, settimo comma, e 128 stesso codice, e dalla data della notificazione decorre il termine per impugnare.
Cass. civ. n. 13484/1999
All'istituto del patteggiamento in appello di cui all'art. 599 c.p.p. (ed all'istituto provvisorio del patteggiamento in Cassazione di cui all'art. 3 della legge 19 gennaio 1999 n. 14) non è estensibile la disposizione di favore stabilita dall'art. 445 c.p.p. per il patteggiamento in primo grado di cui agli artt. 444 e segg. c.p.p., secondo cui la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti non comporta la applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca. Infatti l'esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza è strettamente connessa al carattere di premialità attribuito dal legislatore al patteggiamento di cui all'art. 444, come contropartita alla economia processuale che la scelta delle parti consente. Al patteggiamento in secondo grado non è collegato alcun profilo premiale: né la riduzione sino ad un terzo della pena principale, né la esclusione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, né l'estinzione del reato se entro i termini previsti l'imputato non ne commette un altro. Mancando la eadem ratio tra i due istituti non è possibile estendere a questo i benefici previsti a favore dell'imputato per il patteggiamento in primo grado. Tutto al più nel patteggiamento di secondo grado le parti possono concordare la determinazione non solo della pena principale, ma anche di quelle accessorie, purché sempre entro i limiti edittali previsti.
Cass. civ. n. 9563/1999
Nel giudizio camerale in grado di appello (art. 599 c.p.p.), l'imputato detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere presente all'udienza ma può soltanto richiedere di essere sentito dal magistrato di sorveglianza della circoscrizione del luogo di detenzione; né, per tale audizione, la normativa vigente prevede — al contrario di quanto accade nel procedimento camerale de libertate — che sia dato avviso al difensore: il magistrato di sorveglianza, infatti, si limita a raccogliere le dichiarazioni dell'imputato destinate ad essere successivamente valutate nel giudizio, ed in tale sede il difensore può svolgere eventuali osservazioni e difese. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso con il quale l'imputato aveva dedotto la nullità per non essere stato tradotto in udienza nonostante l'espressa richiesta di presenziarvi e per essere stato sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione in assenza del difensore, non avvisato).
Cass. civ. n. 6300/1999
In tema di modifiche apportate dalla legge 19 gennaio 1999 n. 14 all'art. 599 c.p.p., e con riferimento ai compiti della Corte di cassazione previsti nella disciplina transitoria, deve ritenersi che la Corte debba valutare: che il caso sottoposto al proprio esame rientri tra quelli temporalmente previsti dall'art. 3 della legge 14/1999; che la richiesta sia stata tempestivamente presentata nei termini di cui al quarto comma dell'art. 585 c.p.p.; che la parte ricorrente abbia rinunciato a tutti i motivi di gravame ad esclusione di quello relativo alla determinazione della pena; che le parti abbiano concordato la misura della stessa e che la pena indicata non risulti illegale, in ordine sia alla sua specie e quantità correlate al reato cui inerisce, che alla metodologia di determinazione della stessa secondo i criteri indicati dal vigente codice penale. Non è consentita, per contro qualsivoglia valutazione da parte del giudice di legittimità in ordine alla congruità della pena indicata dalle parti, dal momento che un apprezzamento sul punto comporta necessariamente un giudizio sul fatto, riservato in via esclusiva al giudice del merito e non pure a quello di legittimità.
Cass. civ. n. 1824/1999
Poiché la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 599, comma quarto, c.p.p., presuppone un giudizio di congruità della pena proposta dalle parti e una valutazione che non può essere considerata meramente confermativa della decisione di primo grado, in caso di c.d. patteggiamento in appello giudice dell'esecuzione è la corte d'appello, alla quale, pertanto, va presentata l'istanza di applicazione della continuazione in executivis.
Cass. civ. n. 6384/1998
L'art. 599, comma secondo c.p.p., che disciplina la partecipazione all'udienza camerale dell'imputato che abbia manifestato la sua volontà in tal senso, si colloca in una posizione intermedia tra la stessa disciplina dettata dall'art. 486 cpv. per il rito ordinario e quella stabilita dall'art. 127, comma secondo, per tutti i casi di procedimenti in camera di consiglio e trova la sua spiegazione col fatto che il legislatore ha cercato di contemperare la semplificazione derivante dal rito adottato con l'esigenza di una maggiore tutela del diritto di autodifesa nell'ambito di un giudizio destinato ad accertare nel merito la sussistenza o meno della responsabilità dell'imputato.
Cass. civ. n. 5369/1997
Il procedimento di appello celebrato in camera di consiglio è disciplinato dall'art. 127 c.p.p.: ne consegue che, non prevedendo tale norma la presenza obbligatoria delle parti, l'irritualità della notificazione della citazione non produce una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., ma una nullità che, se non tempestivamente dedotta al momento della verifica della regolare costituzione delle parti, è sanata ai sensi dell'art. 184 comma primo, c.p.p.
Cass. civ. n. 11029/1996
Poiché a norma dell'art. 599, comma secondo, c.p.p., l'udienza in camera di consiglio è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire, dal dato testuale appare evidente che la richiesta di partecipazione all'udienza deve precedere il momento di allegazione dell'impedimento. La contemporaneità delle richieste, pertanto, contraddice la disposizione di legge. (Nella fattispecie la corte di appello aveva negato il rinvio dell'udienza camerale richiesto dal difensore il quale coevamente aveva asserito verbalmente che l'appellante intendeva partecipare alla stessa ed aveva esibito certificazione medica volta a dimostrare l'impedimento alla realizzazione di tale intento).
Cass. civ. n. 9447/1996
Nell'ipotesi in cui il giudizio in primo grado si sia svolto nella forma del rito abbreviato, l'inosservanza in appello del procedimento in camera di consiglio non può comportare la nullità del giudizio: infatti la celebrazione del medesimo in pubblico dibattimento, con pienezza del più ampio contraddittorio, con comporta alcun pregiudizio del diritto della difesa.
Cass. civ. n. 1320/1996
Con riguardo al giudizio d'appello che si svolga nelle forme di cui all'art. 599 c.p.p., l'ipotesi del legittimo impedimento dell'imputato, al fine dell'obbligo del rinvio dell'udienza, rileva ogni qualvolta il predetto abbia manifestato la volontà di comparire: l'estrinsecazione de qua può avvenire anche a mezzo del difensore, in modo non formale, purché univoco. (Fattispecie nella quale il difensore il giorno prima dell'udienza per l'appello avverso sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato aveva richiesto rinvio per legittimo impedimento suo e dell'imputato, allegando certificato di malattia di quest'ultimo. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha ritenuto che la decisione della corte di appello di considerare irrilevante l'impedimento dell'imputato per ritenuta mancanza della manifestazione della volontà di presenziare all'udienza, avesse realizzato una nullità generale di ordine intermedio riverberantesi sugli atti successivi sino alla sentenza di secondo grado).
Cass. civ. n. 868/1996
La procedura di cui all'art. 599, comma 4, c.p.p., comportando rinuncia a tutti i motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, patteggiata fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello, preclude la riproposizione e il riesame in sede di legittimità di ogni questione relativa a motivi oggetto di rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte da quelle relative all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale d'appello. Ne consegue che, qualora venga riproposta una delle questioni già investite con il motivo d'appello oggetto di rinuncia, il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile.