Art. 599 – Codice di procedura penale – Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti
1. Quando dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede con le forme previste dall’articolo 127, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell’articolo 442 o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire [486].
3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5959/2020
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello. (Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 28/02/2019).
Cass. civ. n. 19367/2020
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 4, cod proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 101, 111, primo comma, e 117, primo comma Cost., in relazione all'art. 6 par. 1 della Convenzione EDU, come interpretato della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella parte in cui, nel rinviare alle forme previste dall'art. 599 cod. proc. pen., non prevede che il giudizio di appello relativo ad un processo svoltosi in primo grado con rito abbreviato possa essere celebrato in pubblica udienza quando ne facciano richiesta tutti gli imputati, in quanto le particolari forme semplificate del giudizio abbreviato, con componente premiale in caso di condanna, giustificano la compressione del principio di pubblicità nel giudizio di impugnazione, ove sia riconosciuta la possibilità di sollecitare l'udienza pubblica in primo grado. (Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO LECCE, 03/12/2018).
Cass. civ. n. 12061/2020
Non sussiste alcuna causa di incompatibilità al giudizio nei confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta di pena patteggiata, formulata congiuntamente dall'imputato e dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 599-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen., neanche qualora, pur non essendo prescritto dall'art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., indichi le ragioni del mancato accoglimento, perché ciò non determina alcuna indebita anticipazione del convincimento sul merito dell'impugnazione e sulla fondatezza dei relativi motivi, ma costituisce adempimento dell'obbligo di manifestazione delle ragioni della adozione del provvedimento di rigetto. (Rigetta, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 12/09/2019).
Cass. civ. n. 18874/2020
In tema di esecuzione, nel caso di patteggiamento della pena in appello che abbia condotto ad una riforma della sentenza di primo grado esclusivamente "quoad poenam", la competenza "in executivis" spetta al giudice di primo grado, mentre spetta al giudice d'appello quando, per effetto dell'accordo delle parti, siano state riconosciute circostanze attenuanti o escluse circostanze aggravanti ovvero sia stato modificato il giudizio di comparazione o sia stata applicata la continuazione tra più reati. (Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE ROMA, 20/01/2020).
Cass. civ. n. 25777/2019
In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilita dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., non risolvendosi in una omessa citazione dell'imputato, costituisce una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall'art. 180, richiamato dall'art. 182 cod. proc. pen. (Nel caso di specie, attesa l'assenza dell'imputato nel giudizio d'appello che si era celebrato in contumacia, la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione difensiva). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 14/07/2016).
Cass. civ. n. 27245/2019
Nel giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto (nella specie, per altra causa), comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 03/11/2017).
Cass. civ. n. 10508/2019
La volontà di comparire all'udienza da parte del detenuto, manifestata tempestivamente, produce i suoi effetti non solo in relazione all'udienza per la quale essa sia formulata, ma anche, qualora non si verifichi una espressa rinuncia, per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, sicchè, in tal caso, la mancata traduzione del detenuto all'udienza di rinvio determina la nullità della relativa sentenza. (Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE GENOVA, 20/02/2019).
Cass. civ. n. 29898/2019
E' deducibile con il ricorso per cassazione l'applicazione illegale della pena accessoria contenuta nella sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599 cod. proc. pen., trattandosi di statuizione sottratta all'accordo delle parti e perciò esclusa dalla previsione limitativa di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha rideterminato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per il reato di corruzione, erroneamente concordata dalle parti nella durata di anni cinque anziché in misura corrispondente alla durata della pena principale, come previsto dall'art. 37 cod. pen.). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 21/06/2018).
Cass. civ. n. 16195/2019
In tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, qualora il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, con rinunzia agli altri motivi, non deve esplicitare le ragioni del rigetto, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 27/03/2018).
Cass. civ. n. 25994/2019
È illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle parti, poiché il beneficio si pone come elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfezionato il suddetto accordo. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è consentito al giudice di appello frazionare l'accordo intervenuto tra le parti, dovendo, invece, recepirlo per intero ovvero disattenderlo, procedendo, in tal caso, con le forme ordinarie, senza dare luogo al concordato). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 20/04/2018).
Cass. civ. n. 22002/2019
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso, dichiarato inammissibile, con cui si lamentava l'applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente stabilita in quanto contrastante con il divieto di "reformatio in pejus", rivestiva comunque natura legale). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 17/09/2018).
Cass. civ. n. 26904/2019
Non sussiste alcuna causa di incompatibilità al giudizio nei confronti del giudice di appello che rigetti la richiesta di pena patteggiata, formulata congiuntamente dall'imputato e dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 599-bis, commi 1 e 3, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, analogamente a quanto già previsto in relazione alla norma previgente. (Nell'occasione la Corte, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 448 del 1995, ha anche ribadito la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 37 e 599 bis cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 25, 97 e 111 Cost. nella parte in cui non è prevista, anche per il rigetto della proposta di concordato sui motivi d'appello, la incompatibilità del giudice pronunciante). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 02/10/2018).
Cass. civ. n. 31247/2019
In materia di impugnazioni, il concordato tra le parti sui motivi d'appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non è vincolante per il giudice, il quale è sempre tenuto ad esercitare il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti coinvolti dal concordato e sulla congruità della pena. (Conf. n. 1869/1993, Rv. 193779-01). (Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 24/04/2018).
Cass. civ. n. 27626/2019
L'istituto del concordato in appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ha natura processuale, con la conseguenza che, in assenza di una norma transitoria, la sua applicazione a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore non è regolata dal principio della necessaria retroattività della disposizione più favorevole, ma dal criterio generale "tempus regit actum". (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 28/04/2017).
Cass. civ. n. 29636/2019
È illegittimo il rigetto della richiesta di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. che, pur tempestivamente depositata e reiterata nella fase preliminare alla discussione in camera di consiglio, sia priva del richiesto parere del procuratore generale, non potendo essere pregiudicato il diritto della parte istante ad ottenere l'espressione dello stesso ed il conseguente esame della richiesta da parte della corte ed essendo, comunque, possibile disporre a tal fine il rinvio del dibattimento ovvero la concessione di un termine "ad horas". (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 06/02/2018).
Cass. civ. n. 43641/2019
In tema di patteggiamento in appello, la sopravvenuta illegalità della pena concordata dalle parti sulla base di limiti edittali divenuti illegali a seguito di declaratoria di incostituzionalità inficia il solo accordo sulla pena, mentre rimane intangibile la rinuncia ai motivi di appello, sui quali deve ritenersi formato il giudicato. (In applicazione del principio, la Corte, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, ha annullato con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 18/12/2018).
Cass. civ. n. 47844/2019
La definizione del giudizio di appello con richiesta dell'imputato a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non comporta l'effetto estensivo dell'accordo ad altri coimputati che abbiano a loro volta proposto un concordato diverso, atteso che la decisione che si fonda sull'accordo non può porsi, neppure in astratto, in contrasto con altri giudicati e l'opzione per il concordato in appello, con parziale rinunzia ai rispettivi motivi, configura una scelta processuale "esclusivamente personale". (Fattispecie in cui uno solo dei coimputati aveva concordato l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen.). (Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 29/06/2018).
Cass. civ. n. 4709/2019
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione volto a contestare l'omessa declaratoria di estinzione di alcuni dei reati ascritti in continuazione, quando ciò non abbia inciso sulla legalità complessiva della pena concordata, in quanto conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti per i reati in relazione ai quali non è decorso il termine di prescrizione alla data della pronuncia impugnata.(In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 11/12/2018).
Cass. civ. n. 45876/2019
In tema di patteggiamento in appello, la sopravvenuta illegalità della pena concordata dalle parti sulla base di limiti edittali divenuti illegali per effetto di declaratoria di incostituzionalità inficia "in toto" l'accordo sulla pena, sì che la relativa sentenza, impugnata con ricorso per cassazione, deve essere annullata senza rinvio. (In motivazione la Corte ha specificato che l'annullamento lascia libere le parti di rinegoziare l'accordo sulla base dei corretti limiti edittali ovvero di proseguire il giudizio di appello nei modi ordinari). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 15/02/2019).
Cass. pen. n. 46053 del 8 ottobre 2019
In tema di concordato in appello, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell'accordo pattizio o nel caso in cui la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti, al potere discrezionale del giudice. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 14/02/2019).
Cass. civ. n. 16765/2019
In tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca la invalidità del consenso espresso, per effetto di una modifica legislativa sopravvenuta, peggiorativa del trattamento sanzionatorio, giacchè non può ritenersi inficiato, in tale evenienza, il processo formativo della volontà. (Fattispecie relativa all'inserimento del peculato tra i reati ostativi di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per effetto della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ciò che avrebbe precluso al ricorrente di accedere alle misure alternative alla detenzione ed alla sospensione dell'ordine di esecuzione, di cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen.). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 24/07/2018).
Cass. civ. n. 4665/2019
In tema di patteggiamento in appello, la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l'annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 09/07/2018).
Cass. civ. n. 8745/2019
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 599-bis, comma 3, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il rigetto della richiesta di concordato in appello debba essere motivato e determini un obbligo di astensione del giudice di secondo grado, sia perché, trattandosi di una valutazione anticipata rispetto all'analisi dei motivi di gravame, tale rigetto non esime il giudice di appello, all'esito del giudizio di secondo grado, dal fornire motivazione specifica in relazione a ciascuno dei motivi proposti con l'impugnazione, sia perché, in mancanza di accesso ad atti del fascicolo il cui esame è normalmente precluso, non vi è alcuna anticipazione di giudizio. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 19/07/2018).
Cass. civ. n. 7425/2018
In tema di decisioni assunte dalla Corte di appello in camera di consiglio (nella specie, impugnazione di sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato), il termine a comparire è quello di venti giorni stabilito dall'art. 601 comma 3, cod. proc. pen. dovendosi ritenere che questa norma, per la sua collocazione e per il suo contenuto specifico, disciplini in via generale, quanto agli atti preliminari, lo svolgimento del giudizio di impugnazione, sia per il dibattimento, sia per le forme camerali, riguardando il rinvio all'art. 127 cod. proc. pen., di cui dall'art. 599, comma 1 dello stesso codice, il solo svolgimento dell'udienza camerale e non anche il più breve termine di comparizione.
Cass. civ. n. 55171/2018
Nel giudizio d'appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui dall'art. 601 cod. proc. pen. costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 06/06/2016).
Cass. civ. n. 30990/2018
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 20112/2018
Il consenso prestato dal procuratore generale al concordato con rinuncia ai motivi di impugnazione in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, è privo di effetti poiché, in assenza di una norma transitoria, deve trovare applicazione il criterio generale indicato nel principio "tempus regit actum", con la conseguenza che è legittimo il successivo dissenso manifestato dal medesimo procuratore generale dopo l'entrata in vigore della norma.
Cass. civ. n. 15505/2018
A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 51169/2018
In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. proc. pen., deve avere forma espressa; ne consegue che, qualora il giudice di appello non rilevi l'intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 46426/2018
In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell'art. 599 bis, cod. proc. pen., la richiesta avanzata direttamente nel corso del dibattimento, se rigettata, non può essere riproposta dalle parti, dovendo il giudice disporre la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 602 comma 1 – bis, cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che il giudice di appello, rigettata la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, aveva correttamente disposto la prosecuzione del giudizio, precludendo alle parti la possibilità di riproporre la domanda, essendo ciò possibile solo in caso di presentazione dell'istanza prima del dibattimento, ai sensi dell'art. 599 bis comma 1, cod. proc. pen.).