12 Mag Art. 451 — Svolgimento del giudizio direttissimo
1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti .
2. La persona offesa [ 90 ] e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l’imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimonisenza citazione.
4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall’articolo 450 comma 2, contesta l’imputazione all’imputato presente.
5. Il presidente avvisa l’imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato [ 438 ss.] ovvero l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 .
6. L’imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 11287/2007
L’inosservanza della norma dell’art. 451 comma 5 c.p.p., secondo cui l’imputato contro il quale si procede con giudizio direttissimo, deve essere avvertito della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, risolvendosi in una illegittima menomazione del diritto sancito dall’art. 24 Cost., integra una nullità di ordine generale di cui all’art. 178, comma 1, lett. c] c.p.p. [nel caso di specie sanata dalla presenza del difensore]. [ Mass. redaz. ].
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