Art. 482 – Codice di procedura penale – Diritto delle parti in ordine alla documentazione
1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria alla legge. Le memorie scritte [121, 90] presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.
2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l'ausiliario [126] dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21249/2001
In tema di uso di atto falso, poiché, quanto al trattamento sanzionatorio, l'art. 489 c.p. rimanda alle precedenti disposizioni, senza escludere quella in cui la falsità materiale sia commessa dal privato (art. 482 c.p.) e, poiché, per tale ultima ipotesi delittuosa, la pena è, a sua volta, determinata attraverso un meccanismo di rinvio agli artt. 476, 477 e 478 del medesimo codice (in relazione ai quali è prevista la riduzione di un terzo), la sanzione, per chi, senza essere concorso nella falsificazione di un atto operata da un privato, faccia uso di tale atto, è quella di cui all'art. 482, ulteriormente ridotta di un terzo, in virtù del dettato di cui all'art. 489.
Cass. civ. n. 11077/1993
Dal coordinato disposto degli artt. 134 ss., 480, 481 e 483 c.p.p. si desume che, benché il dibattimento sia un complesso unitario di attività processuali, allorquando esso si articoli in più udienze, dev'essere redatto per ciascuna di esse un verbale dotato di propria rilevanza ed autonomia, sicché la relativa validità va accertata in riferimento ad ognuno dei suddetti verbali, non essendo sufficiente la sottoscrizione dell'ultimo di essi da parte del segretario che li abbia redatti. Sono, pertanto, affetti da nullità relativa ai sensi dell'art. 142 c.p.p. i verbali di udienza privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente. Tale nullità è suscettibile di sanatoria per accettazione degli effetti dell'atto ex art. 183, lett. a) c.p.p. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato l'operato del giudice di merito, poiché la suddetta nullità, dedotta dal pubblico ministero in appello, era stata sanata, dal momento che il predetto organo non l'aveva eccepita nelle udienze successive a quelle in cui si era verificata ed aveva anzi prodotto documentazione, acquisita agli atti).