Avvocato.it

Art. 489 — Dichiarazioni dell’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare

Art. 489 — Dichiarazioni dell’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell’udienza preliminare

1. L’imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell’udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 494.

2. Se l’imputato fornisce la prova che l’assenza nel corso dell’udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall’articolo 420 bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”20″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”22″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 34224/2005

In tema di partecipazione al dibattimento, la detenzione in un istituto penitenziario prossimo al luogo di celebrazione del dibattimento non costituisce un diritto dell’imputato e neppure una situazione giuridicamente apprezzabile ai fini della regolarità del giudizio. [In motivazione la Corte ha sottolineato che, nel caso di specie, nessuna richiesta in tal senso era stata formulata dall’imputato, che aveva rinunciato a comparire, e che ad escludere la lesione del diritto di difesa dedotta dal ricorrente concorreva la circostanza che, in linea di principio, le spese di spostamento del difensore per conferire con l’assistito sono, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rimborsabili].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 21249/2001

In tema di uso di atto falso, poiché, quanto al trattamento sanzionatorio, l’art. 489 c.p. rimanda alle precedenti disposizioni, senza escludere quella in cui la falsità materiale sia commessa dal privato [art. 482 c.p.] e, poiché, per tale ultima ipotesi delittuosa, la pena è, a sua volta, determinata attraverso un meccanismo di rinvio agli artt. 476, 477 e 478 del medesimo codice [in relazione ai quali è prevista la riduzione di un terzo], la sanzione, per chi, senza essere concorso nella falsificazione di un atto operata da un privato, faccia uso di tale atto, è quella di cui all’art. 482, ulteriormente ridotta di un terzo, in virtù del dettato di cui all’art. 489.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 5598/1999

In tema di dichiarazioni del contumace, ex art. 489 c.p.p., la mancata trasmissione del relativo verbale al giudice della impugnazione non comporta conseguenze sul piano processuale, non prevedendo la legge alcuna sanzione al riguardo.

[adrotate group=”22″]

[adrotate group=”21″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze