Art. 490 – Codice di procedura penale – Accompagnamento coattivo dell’imputato assente

1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame [211, 213, 220].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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