Art. 492 – Codice di procedura penale – Dichiarazione di apertura del dibattimento

1. Compiute le attività indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.

2. L'ausiliario [126] che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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