Art. 534 – Codice di procedura penale – Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile [660 2; 182 disp. att.], una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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