Art. 540 – Codice di procedura penale – Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili
1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi [612].
2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva [600 3].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 19899/2024
La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale non è automaticamente dotata di provvisoria esecutività, perché, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., a differenza di quanto previsto dall'art. 282 c.p.c., l'esecutorietà della sentenza penale che provvede sulla domanda civile è affidata alla discrezionalità del giudice, salvo che per il capo sulla provvisionale.
Cass. civ. n. 3875/2024
Le statuizioni civili (che non siano già provvisoriamente esecutive) contenute nella sentenza penale di merito acquistano esecutorietà quando la decisione diviene irrevocabile e, cioè, in caso di impugnazione per cassazione, con la lettura del dispositivo di rigetto del ricorso, che equivale alla pubblicazione della decisione; da tale momento, pertanto, decorre il termine perentorio per gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., prescritti per dare corso all'esecuzione sui beni sequestrati, potendo la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza rilasciarne copia esecutiva.
Cass. civ. n. 1231/2024
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di persona offesa dal delitto di violenza sessuale, costituitasi parte civile, non è ostativa alla provvisoria esecutività del capo della sentenza penale di condanna con cui alla stessa è riconosciuta la provvisionale, posto che tale ammissione, automatica "ex lege", a prescindere da limiti reddituali, non si traduce nell'accertamento di uno stato di insolvibilità della destinataria, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero della somma corrispostale a detto titolo nel caso di annullamento della sentenza.
Cass. civ. n. 22566/2023
I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare.
Cass. civ. n. 7128/2023
Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola "casa adibita a residenza familiare", e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del "de cuius", quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l'individuazione di un solo alloggio costituente, se non l'unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.
Cass. civ. n. 4092/2023
Il diritto di abitazione spettante al coniuge ex art. 540 c.c. è opponibile al creditore che abbia pignorato, in danno di un coerede, una quota indivisa della proprietà dell'immobile, anche se non sia stato trascritto (o lo sia stato successivamente all'iscrizione ipotecaria e alla trascrizione del pignoramento), trattandosi di diritti diversi e concettualmente compatibili e non verificandosi, quindi, la situazione di conflitto tra acquirenti dal medesimo autore di diritti tra loro incompatibili, presupposto per l'applicazione dell'art. 2644 c.c., con la conseguenza che, in tal caso, oggetto della procedura esecutiva deve ritenersi il diritto di nuda proprietà (o, quanto meno, il diritto di proprietà limitato dal suddetto diritto reale di godimento).
Cass. civ. n. 4008/2023
In tema di successione necessaria, la determinazione della quota riservata che spetta a ciascuno dei legittimari in concorso deve considerare, in presenza dei relativi presupposti, i diritti del coniuge sulla casa familiare ex art. 540, comma 2, c.c., in quanto gli stessi, acquistati a titolo di legato, sono sottratti dal "relictum" ereditario e non anche dal patrimonio sul quale sono calcolate le quote riservate ai legittimari.
Cass. pen. n. 2860/2015
L'istanza dell'imputato diretta ad ottenere la revoca o la sospensione della provvisoria esecutorietà della condanna al pagamento di una provvisionale deve essere formulata insieme con l'atto di appello e, a pena di inammissibilità, non può essere proposta separatamente e successivamente all'impugnazione della sentenza. (In motivazione la Corte ha precisato che l'ordinanza con la quale la Corte di appello si pronuncia su tale richiesta, a sua volta, non è autonomamente ricorribile in Cassazione, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione).
Cass. pen. n. 11984/1997
Il provvedimento che liquida somme a titolo di provvisionale alla parte civile non è ricorribile per cassazione, perché è insuscettibile di passaggio in giudicato e destinato a rimanere assorbito nella pronuncia definitiva sul risarcimento che, sola, può essere oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione.
Cass. pen. n. 10022/1996
In tema di provvisionale disposta ai sensi dell'art. 539 comma secondo c.p.p., essendo il relativo provvedimento munito di efficacia immediata ex lege (art. 540 comma secondo c.p.), è ammissibile, secondo valutazione discrezionale del giudice di merito, far dipendere la concessione del beneficio della sospensione della pena dalla avvenuta corresponsione della somma, a detto titolo determinata, entro un termine con scadenza anteriore alla sentenza definitiva di condanna.
Corte cost. n. 94/1996
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 78 c.p.p., dell'art. 540 c.p.p., (nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività ex lege delle disposizioni civili contenute nella sentenza di primo grado) e dell'art. 600 dello stesso codice (nella parte in cui, per effetto di tale omessa previsione, consente la revoca della provvisoria esecutività di dette disposizioni).
Cass. pen. n. 1471/1992
In tema di sospensione dell'esecuzione della condanna civile da parte della Cassazione, per la relativa pronunzia da adottarsi con ordinanza in camera di consiglio, si esige una richiesta di carattere interlocutorio, da introdursi medio tempore, in attesa della decisione del ricorso. Ne consegue che deve ritenersi non correttamente impostata secondo i termini voluti dalla legge una richiesta avanzata nella forma di conclusione terminativa da esaminarsi solo in sede di decisione del ricorso. (Nella specie la Cassazione ha altresì rilevato che neppure l'irreparabile e grave danno paventato dal ricorrente appariva configurabile, giacchè l'impugnata sentenza si era limitata alla condanna «generica» al risarcimento del danno, disponendone la liquidazione in «separata sede»).