Art. 540 – Codice di procedura penale – Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi [612].

2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva [600 3].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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