Art. 193 – Codice di procedura penale – Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili
1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza [241, 654].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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