12 Mag Art. 208 — Richiesta dell’esame
1. Nel dibattimento, l’imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 40317/2006
Anche in assenza di una rinuncia del P.M. all’espletamento dell’esame dell’imputato, ritualmente ammesso e fissato, è legittima la revoca dell’ordinanza di ammissione, allorché l’imputato stesso non sia comparso all’udienza stabilita per l’incombente, adducendo un impedimento ritenuto non legittimo dal giudice.
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