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Art. 232 — Liquidazione del compenso al perito

Art. 232 — Liquidazione del compenso al perito

1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 5263/1997

In forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, contro l’ordinanza emessa dal tribunale a seguito del procedimento di impugnazione del decreto di liquidazione del compenso al perito, promosso ai sensi dell’art. 11, comma quinto, della legge n. 319 del 1980, non è esperibile ricorso per cassazione, ma solo incidente di esecuzione a norma degli artt. 665 ss. c.p.p. [Fattispecie relativa a liquidazione di compenso a perito per il quale la Corte di cassazione, in precedente procedimento, aveva ritenuto sussistente il motivo di ricusazione, dichiarando inefficaci gli atti da lui compiuti].

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Cass. pen. n. 4845/1997

Non è ricorribile per cassazione, in sede penale, il provvedimento con il quale il tribunale, in sede civile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, commi quarto e quinto, della legge 8 luglio 1980 n. 319 e dell’art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, abbia deciso sul ricorso proposto avverso il decreto di liquidazione di compensi al perito, consulente tecnico, interprete o traduttore.

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