Art. 249 – Codice di procedura penale – Perquisizioni personali
1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 6007/1991
La circostanza che un provvedimento di perquisizione preveda la possibilità di perquisire anche le persone che sono presenti all'espletamento dell'atto o quelle che sopraggiungano nel corso dello stesso non trasforma i terzi estranei alle indagini, e di cui si ignora la stessa esistenza, in persone indagate.