Avvocato.it

Art. 120 — Testimoni ad atti del procedimento

Art. 120 — Testimoni ad atti del procedimento

1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento [ 196, 245, 249, 250 ]:

  1. a] i minori degli anni quattordici [ 497 ] e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;
  2. b] le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
  1. a] i minori degli anni quattordici [ 497 ] e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;
  2. b] le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”20″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

[adrotate group=”21″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze