Art. 248 – Codice di procedura penale – Richiesta di consegna
1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.
2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro [253] o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati [370] possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici . In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13205/2024
In tema di enti locali, in caso di dichiarazione di dissesto del Comune, le sanzioni interdittive per gli amministratori, previste ex art. 248 TUEL, conseguono di diritto all'accertamento dei relativi presupposti da parte del giudice contabile, senza che quest'ultimo possa procedere alla loro applicazione diretta, riservata all'autorità amministrativa competente, determinandosi altrimenti un eccesso di potere giurisdizionale.
Cass. civ. n. 10160/2024
Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio la condotta dell'amministratore che, procedendo alla rivalutazione dei beni giustificata da "casi eccezionali" - di cui all'art. 2423, comma quinto, cod. civ. - che, però, non hanno inciso effettivamente sul valore al rialzo di quei beni, eviti che si manifesti la necessità di ricapitalizzare o di porre in liquidazione la fallita, così determinando l'ulteriore aggravamento del suo dissesto. (Fattispecie relativa alla rivalutazione arbitraria e strumentale di cespiti immobiliari effettuata al fine di compensare le rilevanti perdite di esercizio subite dalla società in conseguenza dell'incendio di un suo capannone).
Cass. civ. n. 8069/2024
Colui che agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o comunque risultino necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile l'amministratore delegato di una società fallita per avere proseguito l'attività d'impresa pur in presenza della perdita del capitale sociale, non avendo il convenuto fornito la prova che gli atti compiuti fossero finalizzati alla liquidazione della società o alla conservazione dell'integrità del valore del patrimonio).
Cass. civ. n. 48114/2023
In tema di bancarotta fraudolenta, nel caso di scioglimento e liquidazione di una società di capitali, la nomina dei liquidatori produce effetti dal momento in cui è stata iscritta nel registro delle imprese, sicché gli amministratori della società, fatta salva l'ipotesi in cui abbiano presentato le dimissioni in precedenza, rispondono penalmente delle condotte poste in essere fino a tale momento.
Cass. civ. n. 29257/2023
In tema di IVA, il diritto al rimborso dell'imposta per cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, sorge al momento della cessazione effettiva della medesima, da individuarsi con la messa in liquidazione della società e non con lo scioglimento o la cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso.
Cass. civ. n. 20806/2023
Nella fase della liquidazione, che non interrompe il periodo d'imposta ai fini dell'IVA e non determina la necessità di presentare un'autonoma dichiarazione, la società continua ad essere un soggetto IVA distinto dai soci, sicché, tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione, è il liquidatore che assume la rappresentanza ex art. 2487, comma 1, lett. c, c.c., ragion per cui la sua dichiarazione che espone nei termini un credito è idonea a manifestare la volontà della compagine rappresentata di pretendere la soddisfazione del credito stesso.
Cass. civ. n. 6893/2023
La responsabilità degli amministratori verso il creditore di società a responsabilità limitata - per il compimento di atti gestori non funzionali alla conservazione del patrimonio sociale dopo il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4), c.c. - è disciplinata nel successivo art. 2486 c.c. e, pur avendo natura extracontrattuale, non è suscettibile di essere ricondotta allo schema generale dell'art. 2043 c.c., non venendo in evidenza un "fatto illecito" nel senso postulato da detta norma, in quanto gli amministratori agiscono nel compimento delle operazioni pregiudizievoli non in proprio ma in qualità di organi investiti della rappresentanza dell'ente.
Cass. civ. n. 3045/2023
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'emissione dell'avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio, di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, non è giustificata dalla messa in liquidazione della società, che, non comportandone l'estinzione, non preclude l'attività di accertamento, né la soddisfazione delle eventuali ragioni creditorie dell'Ufficio.
Cass. pen. n. 20854/2005
Il cosiddetto «blocco» di cassette di sicurezza ad opera della banca, su invito del giudice o del P.M., benché non espressamente disciplinato dal legislatore, non deve ritenersi un atipico provvedimento di sequestro, qualora abbia solo finalità conoscitive e non ablative e sia finalizzato ad una verifica del contenuto in collaborazione della banca e del cliente, possessori delle chiavi. (Nella specie la Corte ha escluso che nella richiesta del P.M. fossero rinvenibili le caratteristiche proprie del cosidetto «blocco» delle cassette di sicurezza e ha qualificato il provvedimento quale vera e propria perquisizione seguita da un sequestro, in quanto vi era una esplicita finalità ablativa e, inoltre, mancava un ordine di esibizione, né vi era stata alcuna forma di collaborazione dell'interessato).
Cass. pen. n. 35087/2003
Non è impugnabile con richiesta di riesame l'ordine emesso dal P.M. ai sensi dell'art. 248, secondo comma, c.p.p. di esibizione presso banche di documentazione, con estrazione di copia e restituzione degli originali, in quanto l'acquisizione di documenti in copia non costituisce un'ipotesi di sequestro, essendo priva dell'effetto ablativo proprio di quest'ultimo.
Cass. pen. n. 13484/1999
Sia l'invito ad esibire previsto dall'art. 335 c.p.p. del 1930 per evitare la perquisizione personale, sia la richiesta di consegna prevista dall'art. 248 c.p.p. 1988 allo stesso scopo di evitare la perquisizione personale o locale, proprio nella misura in cui possono provocare un «sequestro consensuale» ed evitare un sequestro coattivo, devono esser preventivamente autorizzati, se rivolti contro un parlamentare. Nonostante la denominazione di richieste di esibizione e consegna o qualsiasi altra denominazione possibile, come quella usata in passato di «sequestro consensuale», si tratta, almeno ai fini della inviolabilità parlamentare di cui all'art. 68, comma 2 e 3, Cost., di perquisizioni domiciliari e sequestri che devono esser preventivamente autorizzati dalla Camera di appartenenza.
Cass. pen. n. 2911/1996
Il cosiddetto «blocco» di cassette di sicurezza ad opera della banca, su invito del giudice, benché non espressamente disciplinato dal legislatore, non deve ritenersi un atipico provvedimento di sequestro, quando abbia finalità solo conoscitive e non ablative e sia finalizzato ad una verifica del contenuto in collaborazione della banca e del cliente, possessori delle chiavi. (Nella specie la S.C. ha osservato che questa era la portata e la finalità del provvedimento del P.M. ex art. 248 c.p.p. e, comunque, di fatto nessun sequestro fu operato, così rigettando il ricorso con il quale l'imputato aveva dedotto violazione di legge ed erronea motivazione, in quanto il provvedimento del P.M. non si era limitato alla richiesta di documentazione bancaria, ma aveva disposto il blocco delle cassette di sicurezza, comportando sul piano sostanziale un vero e proprio sequestro).
Cass. pen. n. 3090/1995
Il decreto con il quale il pubblico ministero richiede ad una banca la consegna di documentazione relativa a libretti di portatore ed a rapporti bancari connessi nonché la disposta estrazione di copie autentiche da detta documentazione con restituzione degli originali, non possono considerarsi provvedimenti abnormi. Tale attività invero trova il suo presupposto normativo negli artt. 248, comma 2, 255, 258 c.p.p.; avverso la stessa d'altro canto la parte potrà far valere le proprie ragioni difensive nella fase di acquisizione dei documenti al processo rappresentando quei vizi comportanti eventuali nullità o inutilizzabilità delle prove.