Art. 265 – Codice di procedura penale – Spese relative al sequestro penale
[1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sulle somme e sui valori indicati nell'articolo 264.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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