Art. 721 bis – Codice di procedura penale – Estensione dell’estradizione
1. Ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione può essere emessa ordinanza di custodia cautelare quando sussistono gravi indizi di colpevolezza.
2. L'esecuzione dell'ordinanza resta sospesa fino alla concessione della estensione dell'estradizione ed è revocata, anche d'ufficio, in caso di rifiuto da parte dello Stato estero.
3. Concessa l'estensione, su richiesta del pubblico ministero l'ordinanza di custodia cautelare è confermata ai fini dell'esecuzione, soltanto se, fermi i gravi indizi di colpevolezza, sussistono esigenze cautelari a norma degli articoli 274 e seguenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 14308/2023
In tema di opposizione al decreto di espulsione, una volta che il provvedimento che accoglie la domanda di estradizione sia divenuto definitivo, non è più possibile l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato mediante espulsione amministrativa, in quanto lo straniero deve restare nel territorio italiano in attesa dell'esecuzione dell'estradizione, ossia fin tanto che non vengano espletate le speciali procedure previste per il trasferimento della persona ricercata a scopo di giustizia presso lo Stato estero richiedente, pena la violazione del dovere di cooperazione giudiziaria tra Stati, anche in forza di convenzioni internazionali.