Art. 740 bis – Codice di procedura penale – Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate
1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.
2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:
a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;
b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 9066/2023
OGGETTO - IN GENERE Collazione - Obbligo - In capo all’erede del soggetto tenuto a collazione - Sussistenza. L'obbligo di collazione sussiste anche a carico di colui che subentra come erede all'originario coerede tenuto a collazione, anche in assenza dei presupposti della rappresentazione ovvero della "transmissio delationis".