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Art. 45 — Caso fortuito o forza maggiore

Art. 45 — Caso fortuito o forza maggiore

Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 23026/2017

L’esimente della forza maggiore di cui all’art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l’agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l’evento o la condotta antigiuridica. (Fattispecie in cui la S.C. ha rigettato il ricorso dell’imputato, condannato per l’allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, il quale aveva eccepito la forza maggiore, da lui individuata nel fatto che non era riuscito ad ottenere un regolare contratto di fornitura elettrica, malgrado i plurimi solleciti, e che inoltre aveva subito un guasto del generatore di cui si era munito per far fronte alle esigenze del suo locale commerciale.)

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Cass. pen. n. 1500/2014

Nel caso di morte di un soggetto determinato dall’impatto con un ombrellone, posto a copertura di un banco di vendita di prodotti ortofrutticoli, non costituisce caso fortuito idoneo a escludere la colpa del venditore un vento di forte intensità che non raggiunga un grado tale da rendere l’evento naturale assolutamente imprevedibile. (In motivazione, la Corte ha individuato la regola cautelare violata dall’imputato nello zavorraggio della base dell’ombrellone che avrebbe impedito l’effetto vela che ne aveva determinato lo sradicamento).

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Cass. pen. n. 18402/2013

In tema di cause di esclusione del dolo e della colpa, le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente non sono riconducibili al concetto di forza maggiore che postulando la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, esula del tutto dalla condotta dell’agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente. (Fattispecie in tema di configurabilità del reato di cui all’art. 650 c.p. per violazione di ordinanza sindacale in tema di smaltimento di rifiuti).

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Cass. pen. n. 19170/2012

In tema di circolazione stradale, la stanchezza (riferibile nella specie alla situazione che precede il c.d. colpo di sonno) rientra nel concetto di “malessere”che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza, ai sensi dell’art. 157, comma primo, lett. d), c.d.s.; detto malessere, infatti, non si esaurisce nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto prevista dall’art. 88 c.p., o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 45 c.p., ma indica il disagio e l’incoercibile necessità fisica, ancorché transitoria, che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e che impone al soggetto, per concrete esigenze di tutela di sé e degli altri utenti della strada, di interromperla.

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Cass. pen. n. 4917/2010

Non sono riconducibili a caso fortuito gli incidenti sul lavoro determinati da colpa del lavoratore, poiché le prescrizioni poste a tutela dei lavoratori mirano a garantire l’incolumità degli stessi anche nell’ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, essi si siano venuti a trovare in situazione di particolare pericolo.

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Cass. pen. n. 5096/2008

Il caso fortuito esclude l’elemento psicologico del reato, consistendo in un fatto assolutamente improvviso, imprevedibile e non evitabile dal soggetto agente pur facendo uso di ogni diligenza. (Nel caso di specie la Corte ha escluso la non punibilità del comportamento di chi, dopo aver partecipato ad una lite e nello stato di agitazione che ne era seguito, si poneva alla guida della propria autovettura tenendo una condotta di guida imprudente, tanto da provocare l’investimento di uno dei litiganti).

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Cass. pen. n. 4529/2008

In tema di cause di esclusione del dolo e della colpa, le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente non sono in alcun modo riconducibili al concetto di forza maggiore che postulando la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, esula del tutto dalla condotta dell’agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un’azione od omissione cosciente e volontaria dell’agente.

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Cass. pen. n. 19373/2007

In tema di responsabilità da sinistri stradali, la strada sdrucciolevole, a causa di pioggia caduta poco prima della perdita di controllo del veicolo da parte del suo conducente, non integra gli estremi del caso fortuito, il quale si verifica quando sussiste il nesso di causalità materiale tra la condotta e l’evento, ma fa difetto la colpa, in quanto l’agente non ha causato l’evento per sua negligenza o imprudenza; questo, quindi, non è, in alcun modo, riconducibile all’attività psichica del soggetto. Ne consegue che, qualora una pur minima colpa possa essere attribuita all’agente, in relazione all’evento dannoso realizzatosi, automaticamente viene meno l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 45 c.p.

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Cass. pen. n. 32931/2004

In tema di circolazione stradale e di responsabilità del conducente di autoveicolo, il malore del guidatore repentinamente ed improvvisamente insorto è pur sempre una infermità, ovvero uno stato morboso, ancorchè transitorio, ascrivibile alla previsione di cui all’art. 88 c.p.: esso non incide sulla potenzialità intellettiva e volitiva del soggetto, ma, con la perdita o il grave perturbamento della coscienza, spezza il collegamento tra il comportamento del soggetto medesimo e le funzioni psichiche che allo stesso presiedono, determinando così movimenti o stati di inerzia corporei inconsapevoli ed automatici, cioè privi dei caratteri tipici della condotta, secondo lo schema dell’art. 42 c.p.. Ne consegue che il malore improvviso non è ascrivibile alla categoria del caso fortuito, di cui all’art. 45 c.p., giacchè questo presuppone pur sempre un’azione umana cosciente e volontaria, mentre il malore improvviso esclude tali connotazioni di coscienza e volontarietà, non realizzando così quelle condizioni minime che l’art. 42 c.p. richiede perchè un fatto umano, astrattamente costitutivo di reato, divenga penalmente rilevante. Ne consegue che una volta dedotta la circostanza, il giudice deve valutare la configurabilità o meno della capacità di intendere e di volere dell’imputato che la eccepisce.
In tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, qualora venga prospettata dall’imputato la tesi difensiva del malore improvviso — da inquadrarsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’art. 88 c.p. e non all’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 45 stesso codice — il giudice di merito può correttamente disattenderla in assenza di elementi concreti capaci di renderla plausibile (ad esempio l’età o le condizioni psico-fisiche dell’imputato) ed in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da un altro fattore non imprevedibile, quale un improvviso colpo di sonno dovuto ad uno stato di spossatezza per lunga veglia, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida. (La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito che, rifiutando la prospettazione dell’imputato — un improvviso e imprevedibile capogiro gli avrebbe fatto perdere il controllo dell’autovettura — ha invece ritenuto provato come causa dell’incidente un colpo di sonno dovuto alla stanchezza nonostante la quale, imprudentemente, l’imputato si era posto alla guida).

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Cass. pen. n. 26191/2003

In materia di inquinamento atmosferico la causa di inesigibilità per caso fortuito, di cui all’art. 45 c.p., non può essere richiamata allorché l’evento sia riconducibile al titolare dell’insediamento, anche soltanto per omissione, allorché trattasi di conseguenze prevedibili ed evitabili con misure strutturali di prevenzione.

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Cass. pen. n. 9041/1997

In caso di violazione di norme antinfortunistiche, le difficoltà economiche in cui versi l’impresa o la mancanza di fondi sufficienti per adottare le misure previste dalla legge non integrano alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, essendo prevedibili ed in qualche modo riparabili.

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Cass. pen. n. 5158/1995

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, non può ravvisarsi la causa di forza maggiore, che esclude la responsabilità, nel furto del computer contenente tutti i dati utili della contabilità e nella irreperibilità del tecnico che ha introdotto la chiave di lettura sul supporto magnetico, dal momento che, comunque, l’imputato non ha tenuto i prescritti libri contabili nei quali avrebbe potuto trasferire di volta in volta le risultanze del computer e non ha conservato i dati cartacei (bolle, ricevute, contratti, atti provenienti da terzi, ecc.) che avrebbe dovuto conservare.

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Cass. pen. n. 7527/1994

In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, è invocabile la forza maggiore impeditiva della possibilità ad adempiere, nel caso in cui non si riesca a reperire risorse finanziarie per l’esecuzione dei lavori, in una situazione non prevedibile e non ovviabile con la dovuta diligenza. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione, rilevando che il giudice del merito avrebbe dovuto accertare se l’inadeguatezza degli impianti di depurazione e la limitatezza delle risorse economiche fossero state conosciute da parte dell’imputato, sindaco di un comune, realmente dopo mesi dall’assunzione dell’incarico, e se questi inconvenienti non fossero eliminabili attraverso un’accorta assunzione della gestione).

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Cass. pen. n. 9134/1991

L’imputato deve fornire la prova della esistenza dell’esimente del «caso fortuito».

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Cass. pen. n. 8161/1990

Allorché non possa essere esclusa la colpa nella condotta dell’agente, l’evento, ancorché non previsto, né prevedibile, non può essere ascritto al caso fortuito, in quanto ricollegabile pur sempre ad un comportamento colposo.

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Cass. pen. n. 7825/1990

Il caso fortuito consiste in quell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente. (Nella specie è stata esclusa la ricorrenza del caso fortuito nell’incidente occorso ad un container a causa della proiezione, a notevole distanza, di un sasso rimosso dal margine di una strada da una falciatrice meccanica che stava tagliando l’erba).

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Cass. pen. n. 8357/1989

Il malore improvviso incide sulla capacità d’intendere e di volere, come coscienza e volontarietà della condotta, e, pertanto, non rientra nella categoria giuridica del fortuito. Ne consegue che spetta all’accusa fornire la prova della capacità del prevenuto, dovendosi stabilire se esso, al momento del fatto, fosse libero di determinare le proprie azioni, e non all’imputato dar prova del verificarsi di un caso fortuito. Tuttavia non basta, in fatti colposi da circolazione stradale, che l’imputato assuma, in un determinato momento del procedimento, di avere perduto il controllo del veicolo per un improvviso malore, perché il giudice sia tenuto a svolgere accertamenti per stabilire le effettive condizioni di salute del conducente al momento del fatto, dovendosi presumere, invece, in mancanza di allegazione di elementi determinati e specifici, che la condotta del soggetto, normalmente idoneo alla guida e capace di autodeterminarsi, sia riferibile ad un’azione cosciente e volontaria e, quindi, liberamente determinata. (Fattispecie di imputato di omicidio colposo in conseguenza della circolazione stradale che solo in sede dibattimentale allegò improvviso malore, non avendone fatta parola né nella immediatezza dell’infortunio, né in sede di esame di polizia, né nel corso della istruttoria, non trovando credito).

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Cass. pen. n. 4220/1989

L’accadimento fortuito, per produrre il suo effetto di escludere la punibilità dell’agente — sul comportamento del quale viene ad incidere — deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa. Ne consegue che in tutti i casi in cui l’agente abbia dato materialmente causa al fenomeno — solo, dunque, apparentemente fortuito — ovvero nei casi in cui, comunque, è possibile rinvenire un qualche legame di tipo psicologico tra il fortuito e il soggetto agente, (nel senso che l’accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l’agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito) non è possibile parlare propriamente di fortuito in senso giuridico.

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Cass. pen. n. 6365/1987

In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, l’improvviso guasto meccanico (costituito nella specie dalla rottura di un tubo che cagionò lo sversamento dei reflui inquinanti) non può considerarsi fatto imprevedibile e, pertanto, non costituisce stato di necessità o forza maggiore. Infatti, poiché il reato è previsto anche a titolo di colpa, il titolare dello scarico, per assolvere compiutamente all’obbligo di assicurare la depurazione delle acque, deve ricorrere a tutti i presidi disponibili per fronteggiare l’indicata eventualità.

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Cass. pen. n. 10314/1986

Il caso fortuito consiste in quell’avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente, per cui esso non ricorre quando l’agente stesso si sia posto in condizioni di illegittimità, tenendo una condotta non conforme alle norme di legge o ai fondamentali principi di comune prudenza quale una velocità eccessiva in relazione anche alle particolari condizioni della strada resa sdrucciolevole dalla pioggia caduta.

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Cass. pen. n. 8826/1980

Mentre il caso fortuito consiste in un quid imponderabile ed imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto soverchiando ogni possibilità di resistenza e di contrasto, la forza maggiore si concreta in un evento derivante dalla natura o dall’uomo che, pur se preveduto, non può essere impedito (vis maior cui resisti non potest).

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