Art. 45 – Codice penale – Caso fortuito o forza maggiore
Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20369/2025
In tema di circostanze, non rientrano nell'ambito applicativo dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che contempla il caso in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, quei fattori esterni costituenti un rischio demandato al governo del conducente del mezzo attraverso la previsione di specifiche regole di condotta, dovendo, invece, ricomprendersi in esso i fattori, diversi da quelli da soli sufficienti a determinare l'evento e dalla forza maggiore, che concorrono con la condotta colposa dell'agente, rimanendo ad essa estranea. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso rilevanza causale al comportamento delle vittime, determinatesi ad accettare il rischio di viaggiare a bordo di un'auto il cui conducente versava in stato di ebbrezza alcolica).
Cass. civ. n. 35108/2024
In tema di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., il raddoppio del termine di prescrizione ex art. 157, comma sesto, cod. pen., decorrente dalla cessazione della condotta organizzata, opera in relazione ai fatti illeciti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 11, comma 1, legge 13 agosto 2010, n. 136, che ha inserito nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. il delitto già previsto dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rispetto al quale sussiste continuità normativa, a nulla rilevando che l'intero titolo VI-bis, libro secondo, cod. pen. sia stato inserito nell'elenco di cui all'art. 157, comma sesto, cod. pen. solo con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 6, legge 22 maggio 2015, n. 68.
Cass. civ. n. 35000/2024
In tema di tutela penale dell'ambiente, deve riconoscersi natura di rifiuti agli indumenti usati, abbandonati da chi ne abbia la detenzione, in quanto essi non possono essere ritenuti né sottoprodotti ex art. 182-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non derivando da un processo di produzione, né rifiuti che abbiano cessato di essere tali, postulando la cessazione l'esecuzione di operazioni di recupero debitamente autorizzate o, comunque, assoggettate a procedura semplificata ai sensi dell'art. 214 e segg. del citato d.lgs. n. 152 del 2006.
Cass. civ. n. 16714/2024
L'omissione in sentenza di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non ne determina la nullità ed è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di sentenza di patteggiamento in cui il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria ex art. 452-quaterdecies cod. pen.).
Cass. civ. n. 11617/2024
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la nozione di profitto del reato di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen. non può essere intesa come limitata al solo "utile netto", ma dev'essere riferita a tutto ciò che consegue a tale reato in via immediata e diretta, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione, violando la funzione "riequilibratrice" dello "status quo" economico antecedente alla perpetrazione dell'illecito, sottrarrebbe l'agente al rischio economico da esso derivante.
Cass. civ. n. 7441/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, per contrasto con gli artt. 3, 15, 27, 77 e 111 Cost. e con gli artt. 8 e 10 CEDU, nella parte in cui stabilisce che la disposizione dell'art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante la disciplina speciale delle intercettazioni per delitti di criminalità organizzata, trova applicazione anche nei procedimenti per delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., risultando tale previsione coerente con il pregnante valore attribuito all'ambiente ex art. 9, comma 3, Cost, introdotto dall'art. 1, comma 1, legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1.
Cass. civ. n. 50062/2023
Nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia. (Fattispecie in cui il motivo d'appello rinunciato, attenendo all'eccezione di costituzionalità dell'attenuante speciale di cui all'art. 452-decies cod. pen., comportava la rinuncia a un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello oggetto di accordo).
Cass. civ. n. 47422/2023
E' legittimo il sequestro probatorio avente ad oggetto apparati telefonici e supporti informatici, il cui contenuto sia ritenuto, "ex ante", utile per la prosecuzione delle indagini relative al delitto di disastro ferroviario colposo, rientrando nella nozione di "cose pertinenti al reato" non solo quelle dotate di intrinseca e specifica strumentalità rispetto al reato per cui si procede, ma anche quelle indirettamente legate ad esso, ove necessarie all'accertamento dei fatti. (Fattispecie relativa al sequestro di dati documentali, fotografici e grafici, nonché di altre evidenze tecniche relative all'accertamento delle cause della mancata attivazione dei sistemi di frenatura del convoglio, funzionale all'individuazione delle posizioni di garanzia connesse ai ruoli svolti da ciascun imputato).
Cass. civ. n. 41602/2023
Integra il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen. la pesca di oloturie e di ricci di mare effettuata in violazione di disposizioni legislative o regolamentari poste a tutela dell'ambiente marino, che abbia provocato un notevole grado di compromissione, tale da poter assurgere a vero e proprio deterioramento delle popolazioni e da determinare un significativo squilibrio dell'ecosistema e della biodiversità correlata ai fondali.
Cass. civ. n. 39779/2023
Il delitto di falso nummario, che è reato di pericolo, non implica, per la sua consumazione, anche nel caso di concerto con il falsificatore, l'attuazione del fine di mettere in circolazione la moneta contraffatta, ma è sufficiente che sia raggiunta l'intesa tra il detentore o lo spenditore e il falsificatore o l'intermediario.
Cass. civ. n. 27573/2023
Integra il delitto di cui all'art. 459, comma primo, cod. pen. in relazione all'art. 453, comma primo, n. 3, cod. pen., e non il meno grave reato di cui all'art. 464 cod. pen., la condotta di detenzione dei valori di bollo contraffatti, poiché, in ragione del rinvio dell'art. 459 cod. pen. alla disposizione di cui al precedente art. 453 - che non può intendersi come mero richiamo "quoad poenam" -, ai fini della individuazione della tipicità della fattispecie incriminatrice, è necessario - una volta provato il concerto, anche solo mediato, del soggetto agente con gli autori della contraffazione o alterazione - far riferimento al contenuto della disposizione richiamata.
Cass. civ. n. 6773/2023
La condotta di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione, sanzionata dall'art. 439 cod. pen. se sorretta da dolo e dall'art. 452, comma primo, cod. pen. se colposa, si differenzia da quella di adulterazione o contraffazione, punita dall'art. 440 cod. pen. nella forma dolosa e dall'art. 452, comma secondo, cod. pen. in quella colposa, perché l'una è naturalisticamente offensiva, includendo in sé il pericolo per la salute pubblica derivante dall'immissione negli alimenti di sostanze estranee, di natura e in quantità tali che, seppur prive "ex se" di potenzialità letale, per regolarità causale, producono, in caso di assunzione, effetti tossici, valevoli a destare un allarme sanitario, da valutarsi anche in relazione alla tipologia delle malattie conseguenti, mentre l'altra richiede il verificarsi di un pericolo concreto, sostanziantesi in un deterioramento dell'alimento, alterato nella sua composizione e natura biologica o chimico-fisica, senza che sia possibile cogliere la diversa modalità del processo di apporto della sostanza contaminante. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di corrompimento colposo di acque o sostanze destinate all'alimentazione a fronte della condotta di un sindaco che aveva omesso la clorazione e la sanificazione delle acque di un bacino, contaminate da materiale fecale, immesse per la distribuzione nella rete idrica pubblica, così provocando l'insorgere di plurimi casi di gastroenteriti batteriche e virali, non particolarmente invasive e spontaneamente regredite, da cui non era derivata la messa in pericolo della vita delle parti lese).
Cass. civ. n. 17400/2023
Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento, cagionato in forma alternativa e che, nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce l'oggetto in misura tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne, anche parzialmente, l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, un'attività non agevole, mentre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare.
Cass. civ. n. 13144/2022
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di detenzione dell'obbligato non può considerarsi causa di forza maggiore giustificativa dell'inadempimento, in quanto la responsabilità per l'omessa prestazione non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato, ma può rilevare ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
Cass. civ. n. 43840/2022
L'art. 455 cod. pen. incrimina fattispecie alternative in rapporto di progressione nell'offesa del bene giuridico tutelato, atteggiandosi come reato di pericolo in relazione alle condotte di acquisto o detenzione di banconote falsificate finalizzate alla messa in circolazione e come reato di danno in relazione alle condotte di spendita, sicché, mentre nel primo caso il pericolo di lesione della fede pubblica rimane unico anche quando la condotta abbia avuto ad oggetto più banconote contraffatte, nel secondo caso ogni singolo atto di spendita o messa in circolazione di banconote integra un autonomo reato, in quanto realizza la lesione del bene giuridico tutelato, rimanendo irrilevante la circostanza che le banconote siano state acquistate unitariamente dall'agente.
Cass. civ. n. 15317/2021
In tema di tutela penale delle acque dall'inquinamento, il malfunzionamento della sonda regolante il reagente, quale causa dell'azione dannosa dei reflui sversati in ragione della loro qualità e delle loro caratteristiche, non integra gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, trattandosi di un accadimento che, sebbene eccezionale, può essere in concreto previsto con l'ordinaria diligenza ed evitato con la manutenzione e l'adeguamento degli impianti.
Cass. civ. n. 2842/2021
Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., non è necessario che il singolo concorrente agisca al fine di conseguire un ingiusto profitto, essendo sufficiente che del profitto perseguito dai correi egli abbia consapevolezza.
Cass. civ. n. 41583/2021
La consumazione del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti si realizza con il compimento dell'ultimo atto antigiuridico, sicché, nei confronti del concorrente eventuale, il dies a quo del termine di prescrizione non coincide necessariamente con il momento in cui è cessato il suo contributo materiale, laddove quest'ultimo, salvo il caso di percepibile dissociazione dall'attività illecita, costituisca concausa dei successivi atti antigiuridici dell'autore della condotta principale.(In motivazione la Corte ha sottolineato la limitata distanza temporale intercorsa tra l'ultima consegna di rifiuti accertata ad opera del concorrente ed il sequestro dell'azienda dell'autore principale ove avveniva la miscelazione e trattazione illecita dei rifiuti.
Cass. civ. n. 33089/2021
La condotta abusiva idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. deriva non soltanto dalla mancanza della autorizzazione allo svolgimento dell'attività, ma anche dalla inosservanza di prescrizioni essenziali della stessa. (Fattispecie di svolgimento di attività ritenute abusive in quanto effettuate in base ad autorizzazione non rispondente alle cosiddette "Best Available Techniques", quali condizioni da adottare nel corso di un ciclo di produzione idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale, concorrendo le stesse a definire il parametro autorizzativo la cui inosservanza è sanzionata dalla norma in oggetto).
Cass. civ. n. 14002/2021
Non è configurabile il tentativo di spendita di moneta falsa, trattandosi di reato di pericolo che si consuma con la mera detenzione al fine di mettere in circolazione la moneta falsa, senza la necessità che si dia ad esso concreta attuazione.
Cass. civ. n. 39076/2021
In tema di reati ambientali, sussiste concorso formale, e non rapporto di specialità, tra il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., e la contravvenzione di gestione di discarica non autorizzata, di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui ricorrano, in concreto, sia gli elementi sostanziali del primo, ossia l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, che l'elemento formale della seconda, quale la mancanza di autorizzazione.
Cass. civ. n. 15965/2020
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 452-undecies, comma quarto, cod. pen. per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede, per i soli delitti indicati nel comma primo della medesima disposizione e non anche per le contravvenzioni ambientali previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, non possa essere disposta la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto dei reati. (In motivazione la Corte ha precisato che, per le contravvenzioni ambientali, trova applicazione la confisca di cui all'art. 260-ter, comma 4, dello stesso d.lgs., che ha natura eminentemente sanzionatoria, mentre la misura ablatoria prevista dal codice penale presenta una funzione risarcitoria e ripristinatoria).
Cass. civ. n. 9736/2020
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 452-bis cod. pen. per contrasto con gli artt. 25 Cost. e 7 CEDU sotto il profilo della sufficiente determinatezza della fattispecie, in quanto le espressioni utilizzate per descrivere il fatto vietato sono sufficientemente univoche, sia per quanto riguarda gli eventi che rimandano ad un fatto di danneggiamento e per i quali la specificazione che devono essere "significativi" e "misurabili" esclude che vi rientrino quelli che non incidono apprezzabilmente sul bene protetto, sia per quanto attiene all'oggetto della condotta precisamente descritto ai nn. 1) e 2) della norma incriminatrice.
Cass. civ. n. 9079/2020
In caso di concorso tra le contravvenzioni previste dagli artt. 7 e 8 d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, che puniscono, "salvo che il fatto costituisca più grave reato", le condotte lesive dell'ambiente marino e quelle di pesca illegale, e il delitto previsto dall'art. 452-bis cod. pen. trova applicazione quest'ultima disposizione che incrimina la compromissione o il deterioramento, significativi e misurabili, di uno dei profili del bene ambiente, come descritti dalla medesima disposizione al comma 1, nn. 1 e 2. (Fattispecie relativa alla pesca di corallo rosso in assenza di titolo abilitativo e con modalità vietate).
Cass. civ. n. 32737/2020
In tema di reati ambientali, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. costituisce spedizione illegale di rifiuti quella effettuata mediante dichiarazione dei soli rifiuti per cui sussiste un obbligo generale di informazione ai sensi dell'art. 3, par. 2, del Regolamento CE n. 1013/2006, ma avente ad oggetto anche rifiuti diversi, per la cui spedizione sarebbe stato necessario il ricorso alla procedura di notifica ed autorizzazione preventiva ex art. 3, par. 1, dello stesso Regolamento. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di rifiuti tessili miscelati con rifiuti non rientranti nell'allegato III - c.d. Elenco verde - del Regolamento CE n. 1013/2006, ma inclusi nel successivo allegato IV, la cui destinazione all'esportazione non era stata preceduta da notifica e preventiva autorizzazione).
Cass. civ. n. 21133/2019
In tema di maltrattamenti, l'autore del reato non può invocare, a propria discolpa, l'inesigibilità di un comportamento diverso da quello tenuto siccome coartato dalla volontà di altri, che abbia imposto un proprio modello culturale improntato ad autoritarismo maschilista, in quanto il principio della non esigibilità non trova applicazione al di là delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate.
Cass. civ. n. 13124/2019
In tema di circolazione stradale, il concetto di malessere, che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. d), cod. strada, non si esaurisce nella nozione di infermità, incidente sulla capacità intellettiva e volitiva dell'agente, o nell'ipotesi del caso fortuito, ma comprende altresì l'incoercibile necessità fisica, anche transitoria, di soddisfare un bisogno fisiologico, pur se non dipendente da malfunzionamento organico, che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione e che impone al soggetto, per concrete esigenze di tutela di sé e degli altri utenti della strada, di interromperla.
Cass. civ. n. 26007/2019
Il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen. costituisce un reato a dolo generico, per la cui punibilità è richiesta la volontà di "abusare" del titolo amministrativo di cui si ha la disponibilità, con la consapevolezza di poter determinare un inquinamento ambientale, essendo punibile, pertanto, anche a titolo di dolo eventuale.
Cass. civ. n. 43710/2019
In materia di reati ambientali, ai fini dell'integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., è sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, in quanto la norma incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell'ambito del ciclo di gestione, possono assumere rilievo penale. (In applicazione del principio, è stata ritenuta integrata la fattispecie in esame nel caso di sistematica illecita miscelazione di rifiuti sanitari infetti prodotti a bordo di navi con quelli solidi urbani, ascrivibile al titolare di un'agenzia marittima che si occupava di predisporre i documenti relativi agli arrivi e alle partenze delle navi ONG operanti per il soccorso di migranti).
Cass. civ. n. 3848/2019
L'ipotesi criminosa prevista dagli artt. 453, comma primo, n. 3 e 459 cod. pen. punisce, oltre alla messa in circolazione dei valori di bollo, contraffatti od alterati, anche la loro detenzione, che logicamente precede la messa in circolazione e che assume valore di autonoma consumazione del reato qualora non sia contestuale a quest'ultima, nel senso di una precedente detenzione per un tempo apprezzabile.
Cass. civ. n. 7558/2019
Non è configurabile un concorso apparente fra le norme di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen., in quanto le relative fattispecie, che tutelano beni giuridici diversi, non si pongono fra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., richiedendo la prima non solo l'esistenza di artifici e raggiri - integrati in tesi dalla spendita di monete falsificate -, ma anche gli ulteriori elementi essenziali costituiti dall'induzione in errore e dall'atto di disposizione patrimoniale.
Cass. civ. n. 55515/2018
L'art. 445 cod. pen., che punisce la somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, configura un reato proprio che può essere commesso soltanto dall'esercente il commercio di medicinali in forma continuativa e con il supporto di una sia pur elementare organizzazione, e cioè tramite farmacie aperte al pubblico, farmacie ospedaliere, dispensari aperti al pubblico o altre strutture che detengono farmaci direttamente.
Cass. civ. n. 38593/2018
Il principio della non esigibilità di una condotta diversa - sia che lo si voglia ricollegare alla "ratio" della colpevolezza riferendolo ai casi in cui l'agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui "umanamente" pretendere un comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare alla "ratio" dell'antigiuridicità riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell'agente di uniformare la condotta al precetto penale - non può trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilità attraverso l'"analogia juris". (Fattispecie in tema di omesso versamento dell' IVA giustificata dal ricorrente con la crisi del mercato immobiliare e con i problemi finanziari della società da lui rappresentata).
Cass. civ. n. 50018/2018
Il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod, pen., introdotto dalla legge n. 68 del 2015, è un reato di danno, che non tutela la salute pubblica, ma l'ambiente in quanto tale e presuppone l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova fattispecie incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 e segg. d.lgs 3 aprile 2006, n. 152.
Cass. civ. n. 28732/2018
Ai fini dell'integrazione del reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen., le condotte di "deterioramento" o "compromissione" del bene non richiedono l'espletamento di specifici accertamenti tecnici. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure il provvedimento di conferma del sequestro di impianti idraulici utilizzati per prelievi idrici da un lago, che aveva escluso la necessità di un accertamento tecnico, avendo dato atto dell'elemento oggettivo costituito dal rilevante abbassamento delle acque del lago).
Cass. civ. n. 29901/2018
Ai fini della configurabilità del reato di disastro ambientale, anche nell'ipotesi di cui all'art. 452-quater, comma primo, n. 3, cod. pen., è necessario che le conseguenze della condotta producano effetti sull'ambiente in genere o su uno dei suoi componenti.
Cass. civ. n. 23026/2017
L'esimente della forza maggiore di cui all'art. 45 cod. pen., sussiste in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento o la condotta antigiuridica. (Fattispecie in cui la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputato, condannato per l'allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, il quale aveva eccepito la forza maggiore, da lui individuata nel fatto che non era riuscito ad ottenere un regolare contratto di fornitura elettrica, malgrado i plurimi solleciti, e che inoltre aveva subito un guasto del generatore di cui si era munito per far fronte alle esigenze del suo locale commerciale.).
Cass. civ. n. 15865/2017
Ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno; ne consegue che le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un "post factum" non punibile, ma integrano invece singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all'art. 452-quater dello stesso codice.
Cass. civ. n. 6132/2017
I reati di cui agli artt. 455 e 457 cod. pen. si differenziano sia per l'elemento oggettivo che soggettivo in quanto la prima fattispecie comprende le condotte di spendita e di messa in circolazione di monete false con la consapevolezza della falsità fin dal momento della ricezione e la mera detenzione delle stesse integra il reato solo se accompagnata dalla volontà della successiva spendita; la seconda fattispecie invece comprende la spendita o la messa in circolazione delle monete con la consapevolezza della falsità acquisita soltanto in un momento successivo alla loro ricezione, di talché la mera detenzione rappresenta un antefatto penalmente irrilevante.
Cass. civ. n. 46170/2016
La condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen. (disposizione introdotta dalla legge 22 maggio 2015, n. 68), comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorchè non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative. (Fattispecie di inquinamento di acque marine, derivante da un'attività di bonifica di fondali effettuata in spregio delle relative prescrizioni progettuali).
Cass. civ. n. 10539/2015
Ai fini della configurabilità del reato di detenzione di monete contraffatte, per metterle in circolazione, è necessario il dolo specifico - sub specie di intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico; pertanto, è, a tal fine, rilevante il difetto di qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e, quindi, valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo.
Cass. civ. n. 12192/2015
In tema di falso nummario, il numero, ancorché rilevante, di banconote, non è sufficiente ad integrare da solo la prova del previo concerto, anche mediato, dell'agente con colui che ha eseguito la falsificazione, costitutivo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 453 cod. pen., ma è necessaria la presenza di più indizi sintomatici del concerto e, quindi, ad esempio, oltre al numero delle banconote, la frequenza e ripetitività delle forniture.