Art. 46 – Codice penale – Costringimento fisico
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 18966/2025
Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di una società "in house" che svolge mansioni esecutive e compiti meramente materiali, non rilevando che lo stesso sia tenuto ad attestare le attività compiute a fini di verifica interna inerente alla regolare esecuzione del rapporto di lavoro. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato ai sensi degli artt. 646 e 61, n. 11, cod. pen. la condotta del dipendente di una società di servizi appropriatosi del danaro che gli era stato affidato per pagare le sanzioni per violazioni del codice della strada relative ai veicoli intestati alla medesima società, sebbene tenuto alla produzione delle ricevute di versamento postale da inserire nell'apposito archivio).
Cass. civ. n. 17475/2025
La mediazione onerosa diretta a compiere atti che non costituiscono reato non rientra nell'ambito applicativo della fattispecie di traffico di influenze illecite, prevista dall'art. 346-bis cod. pen. come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), legge 9 agosto 2024, n. 114. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che la mediazione onerosa finalizzata al compimento di ipotesi abrogate di abuso di ufficio non è più punibile ai sensi dell'art. 2, secondo comma, cod. pen.).
Cass. civ. n. 9332/2025
In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, il credito del contraente in bonis alla remunerazione delle prestazioni rese in favore della procedura, successivamente alla sua apertura, e derivanti da un contratto ad esecuzione periodica o continuata, ha carattere deducibile, pur in mancanza di subentro da parte del commissario, poiché, continuando il rapporto anche dopo l'apertura della procedura, gli effetti della manifestazione della volontà di scioglimento dello stesso non possono riverberarsi, per il principio ricavabile dagli artt. 1378, 1373 e 1460 c.c., sulle prestazioni già eseguite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ammesso la società opponente al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della locataria per il credito ai canoni maturati e non pagati, in prededuzione, senza dare rilievo al mancato subentro della stessa nei contratti di locazione pendenti).
Cass. civ. n. 7440/2025
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto può essere proposto dal condannato per la correzione di un errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione resa su ricorso avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione, solo quando tale ultima decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario proposto dal condannato avverso la decisione della Corte di cassazione che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione di rigetto della sospensione dell'ordine di esecuzione, nella pendenza, dinanzi al magistrato di sorveglianza, di un'istanza di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena).
Cass. civ. n. 7332/2025
Integra la fattispecie criminosa di appropriazione indebita, e non quella di cui all'art. 316-ter cod. pen., l'indebita percezione della pensione di reversibilità, conseguente al decesso del titolare del rapporto pensionistico, da parte del coniuge, che abbia omesso di comunicare all'Ente previdenziale di aver contratto nuovo matrimonio, non spettando al predetto, ma all'Ufficio anagrafe del Comune, segnalare all'INPS la variazione dello stato civile del percipiente.
Cass. civ. n. 6798/2025
Il delitto di appropriazione indebita, avendo natura istantanea, si perfeziona con la prima condotta appropriativa e, quindi, nel momento in cui il soggetto agente compie un atto di dominio sulla cosa altrui, con la volontà, espressa o implicita, di tenerla come propria, sicché è irrilevante a tal fine, oltre che per individuare la data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza di tale comportamento illecito. (Fattispecie relativa a un contratto di noleggio di attrezzature della durata di cinque anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva individuato il momento dell'interversione consapevole del possesso in quello della mancata restituzione della "res" alla data di scadenza).
Cass. civ. n. 26588/2024
In tema di differimento facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità, il giudice deve valutare se, tenuto conto della natura dell'infermità e, in caso di prognosi infausta a breve scadenza, della ridotta aspettativa di vita, l'espiazione della pena appaia contraria al senso d'umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero priva di significato rieducativo in conseguenza dell'impossibilità di proiettare nel futuro gli effetti della sanzione sul condannato.
Cass. civ. n. 25650/2024
In tema di traffico di influenze (nella versione dell'art. 346-bis cod. pen. vigente prime delle modifiche introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra committente e mediatore è finalizzato a proiettarsi all'esterno del loro rapporto dualistico per ottenere, tramite lo sfruttamento della relazione reale dell'intermediario con il pubblico agente, la commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio o comunque non dovuto, idoneo a produrre vantaggi al committente. (Nella fattispecie, in cui la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito sulla configurabilità del reato, il direttore dell'agenzia delle entrate aveva accettato dal privato la promessa di vendita di un bene immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato in cambio del suo intervento, in favore del committente, sui militari della guardia di finanza che stavano conducendo un'attività ispettiva nei riguardi del medesimo).
Cass. civ. n. 22814/2024
Ai fini della rilevanza della qualifica di pubblico agente dopo la sua cessazione, prevista dall'art. 360 cod. pen., è necessario individuare, con riguardo ai delitti di corruzione, specifici elementi di collegamento tra l'attività compiuta dal "corrotto" nell'esercizio della propria funzione pubblica e l'interesse perseguito dal "corruttore", tali da consentire al primo, sebbene non più in servizio, di soddisfare l'interesse del secondo e di incidere concretamente sulla amministrazione ai fini dell'attuazione del patto corruttivo, in mancanza potendosi configurare la diversa fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen.
Cass. civ. n. 22275/2024
Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di Poste Italiane s.p.a. addetto allo sportello di cassa che, su incarico del cliente, effettui il pagamento dei tributi tramite modello F24, trattandosi di attività meramente esecutiva che esclude il possesso di specifiche competenze tecniche o informatiche, nonché priva del carattere dell'autonomia e della discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che la ricevuta del modello, predisposta dallo strumento telematico, è riconducibile direttamente a Poste Italiane s.p.a. nella sua soggettività giuridica e non al singolo operatore di sportello, quale soggetto che attesta per conto della società).
Cass. civ. n. 18180/2024
Integra il reato di appropriazione indebita la condotta del liquidatore di una società di capitali che, distraendole dagli scopi a cui sono effettivamente destinate, versi somme di denaro dell'ente per il pagamento di compensi per incarichi di consulenza non necessari e, comunque, inidonei, anche solo indirettamente, a perseguire gli interessi societari, giustificando dette erogazioni mediante documentazione apparentemente legittimante la spesa.
Cass. civ. n. 7096/2024
In tema di intercettazioni, la riqualificazione del fatto-reato per il quale sono state autorizzate in fattispecie che non le ammette comporta l'inutilizzabilità dei risultati, se i presupposti per disporre tale mezzo di ricerca della prova mancavano già al momento in cui il procedimento autorizzativo si è svolto. (Fattispecie in cui le intercettazioni erano state disposte in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari, nonostante il fatto descritto nei rispettivi decreti risultasse sussumibile "ab initio" nel delitto di traffico di influenze illecite, per il quale, in ragione dei limiti edittali, non era consentito il ricorso alle intercettazioni).
Cass. civ. n. 757/2024
La formazione progressiva del giudicato conseguente ad annullamento con rinvio consente di dare al fatto, nel giudizio rescissorio, una diversa e più grave qualificazione giuridica anche in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, nel caso in cui la questione attinente alla riqualificazione costituisca un punto della decisione oggetto dell'annullamento o sia col punto caducato in rapporto di connessione essenziale, posto che la questione "de qua" non può ritenersi un capo della sentenza, difettando della completezza che rende il capo suscettibile di definitività. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione, assunta in sede di rinvio, che aveva attribuito al fatto l'originaria qualificazione giuridica di "induzione indebita a dare o promettere utilità", benché la decisione annullata l'avesse riqualificato in termini di "traffico di influenze illecito" e non vi fosse stata impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero).
Cass. civ. n. 50435/2023
L'esimente del costringimento fisico sussiste solo se l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge, confrontandosi con una forza assoluta, proveniente dalla condotta di un altro uomo, non contrastabile né aggirabile, di intensità tale da impedirgli altra scelta se non quella di assumere la condotta integrante il delitto. (Fattispecie in tema di omissione di soccorso in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la conforme decisione dei giudici di merito di condanna di un passeggero che si era limitato, senza particolare insistenza, a chiedere al conducente di fermare il veicolo e, ricevuta risposta negativa, non si era attivato nel contattare, anche in forma anonima, le autorità sanitarie e di polizia).
Cass. civ. n. 49984/2023
Il giudice d'appello, che riformi la sentenza di non doversi procedere per tardività della querela, non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui il ribaltamento della decisione di primo grado non derivi da una diversa valutazione delle prove dichiarative, ma consegua a errore di diritto del primo giudice sulla sussistenza della condizione di procedibilità. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita, aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen.).
Cass. civ. n. 49621/2023
In tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell'istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico.
Cass. civ. n. 46213/2023
In tema di appropriazione indebita, la "interversio possessionis" può avere ad oggetto un bene ricevuto per effetto di un contratto inefficace, purché diretto a trasferire la proprietà del bene, trattandosi di atto comunque idoneo ad instaurare tra l'"accipiens" e la "res tradita" una relazione di fatto sorretta dall'"animus rem sibi habendi". (Fattispecie relativa a contratto di vendita concluso da un "falsus procurator", che, ottenuta la disponibilità del bene, ometteva di pagarne il prezzo e non dava corso alle richieste di restituzione del proprietario).
Cass. civ. n. 43839/2023
In tema di delitto di appropriazione indebita, la condotta riparatoria tenuta successivamente all'impossessamento del bene non assume rilevanza ai fini della prova della mancanza del dolo, salvo che l'intenzione di restituire il maltolto risulti, in maniera inequivocabile, al momento dell'abuso del possesso e sia accompagnata dalla certezza della possibilità di restituzione.
Cass. civ. n. 35630/2023
È abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del processo alla fase delle indagini, la sentenza con cui il giudice, anziché riqualificare il fatto in contestazione come consentitogli dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., assolve l'imputato dal delitto ascrittogli e dispone contestualmente la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato, considerato, altresì, che la nuova imputazione eventualmente formulata sarebbe destinata a confliggere con la sentenza di assoluzione, passata in giudicato, in violazione del divieto del doppio processo per lo stesso fatto.
Cass. civ. n. 30981/2023
Non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante il denunciante si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale ed abbia prospettato specifiche ipotesi di reato. (Fattispecie in cui l'imputata aveva incolpato i conduttori dell'appropriazione di un bene immobile).
Cass. civ. n. 27372/2023
Non sussiste rapporto di specialità tra il delitto di appropriazione indebita avente ad oggetto bombole per l'imbottigliamento di gas propano liquido (GPL) e l'illecito amministrativo di riempimento delle bombole in assenza dell'autorizzazione del proprietario delle medesime, di cui all'art.12, comma 5, d.lgs. n.128 del 2006, trattandosi di fattispecie in rapporto di eterogeneità, posto che il primo punisce la condotta appropriativa del bene, mentre il secondo sanziona l'attività di illecita utilizzazione dello stesso, configurabile a prescindere dalla sua eventuale precedente appropriazione.
Cass. civ. n. 24487/2023
In tema di truffa, integra la condotta di raggiro il silenzio sul sopravvenuto verificarsi di un evento, che costituisce il presupposto della permanenza di un'obbligazione pecuniaria a carattere periodico, posto che il silenzio del beneficiario, pur indiretto, di detta prestazione è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione. (Fattispecie in cui si è ritenuto che costituisse comportamento truffaldino non solo l'omessa comunicazione all'INPS del decesso del beneficiario della pensione, ma anche l'esercizio fraudolento da parte dell'imputato, a seguito di tale evento, di poteri derivanti dal rilascio di una procura speciale a operare sul conto corrente sul quale erano accreditati i ratei pensionistici, condotta idonea a trarre in inganno l'ente sull'esistenza in vita dell'avente diritto).
Cass. civ. n. 2358/2023
In tema di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per madri di prole di età inferiore a un anno, ove non sussistano le condizioni per il differimento della pena obbligatorio ex art. 146 cod. pen. nella forma della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. a causa dell'inidoneità del domicilio indicato ai fini della custodia, è applicabile, in presenza di un concreto pericolo di recidiva o di fuga, la detenzione domiciliare speciale ex art. 47- quinquies, comma 1-bis, ord. pen., da eseguirsi presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
Cass. civ. n. 42482/2023
In tema di appropriazione indebita, il mancato ritiro presso l'ufficio postale della raccomandata con cui l'azienda comunica la volontà di rientrare nel possesso del bene aziendale affidato al dipendente può costituire elemento di prova della consapevolezza dell'imputato dell'obbligo di restituzione, a condizione che ricorrano altri indici dimostrativi di tale conoscenza.
Cass. civ. n. 19949/2023
Integra il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, la condotta di asportazione delle porte, degli infissi e di altri complementi architettonici posta in essere dal proprietario di un immobile oggetto di provvedimento definitivo di confisca, non avendo il predetto il potere di fruire e di disporre del bene in modo autonomo, al di fuori dei poteri di vigilanza e controllo dell'ente che vi esercita la signoria.
Cass. civ. n. 7369/2022
Il rifiuto del condannato, affetto da grave infermità fisica, di ricovero in un reparto detentivo dotato di struttura sanitaria di osservazione e monitoraggio di eventi critici costituisce condizione ostativa alla positiva valutazione della richiesta di differimento della pena o di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non potendo essere consentito al predetto di ostacolare le iniziative di cura di cui necessita, così da rimettere surrettiziamente alla sua scelta la permanenza in un istituto detentivo.
Cass. civ. n. 11342/2022
Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in quanto, in quest'ultima fattispecie, non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque, remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen.
Cass. civ. n. 20935/2022
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. - abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 - ed il reato di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risulta attualmente ricompresa anche la condotta di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità per remunerare il pubblico agente.
Cass. civ. n. 23407/2022
Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in quanto, in quest'ultima fattispecie, non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque, remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen.
Cass. civ. n. 8374/2022
Il reato di ricezione di titoli di viaggio contraffatti, da parte di chi non abbia concorso nella loro contraffazione o alterazione, non concorre con quello di ricettazione, di cui condivide gli elementi costitutivi della ricezione di cose di provenienza delittuosa e della consapevolezza di tale origine illecita, ponendosi in rapporto di specialità rispetto ad esso.
Cass. civ. n. 4772/2022
Il delitto di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione di cui all'art. 469 cod. pen. è assorbito, in virtù del principio di specialità stante il rapporto di continenza tra le condotte, in quello di contraffazione di un permesso di soggiorno di cui all'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, pur sussistendo diversità dei beni giuridici tutelati.
Cass. civ. n. 27884/2022
In tema di appropriazione indebita, non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, ove questo non sia certo, liquido ed esigibile.
Cass. civ. n. 21355/2021
In tema di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, il giudice che abbia riconosciuto la sussistenza del presupposto dell'incompatibilità con il carcere delle condizioni di salute del detenuto può disporre la detenzione domiciliare di quest'ultimo in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, solo ove ritenga che l'esigenza di contenere la sua residua pericolosità con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale di sorveglianza che aveva disposto la detenzione domiciliare, ravvisando un vizio di motivazione nella valutazione della pericolosità del detenuto, fondata esclusivamente sull'esigenza di certezza ed indefettibilità della pena e sullo stato non avanzato della patologia da cui lo stesso era affetto).
Cass. civ. n. 28657/2021
Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in quanto, in quest'ultima fattispecie, non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque, remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640, comma primo, cod. pen.
Cass. civ. n. 1182/2021
In tema di traffico di influenze, la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra il committente ed il mediatore è finalizzato alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi indebiti al primo, non assumendo rilievo l'illegittimità negoziale per difformità dal contratto tipico di mediazione ovvero il mero uso di una relazione personale, preesistente o potenziale, tra il mediatore ed il pubblico agente per il conseguimento di un fine lecito.
Cass. civ. n. 40518/2021
In tema di traffico di influenze illecite, il reato non è integrato per effetto della mera intermediazione posta in essere mediante lo sfruttamento di relazioni con il pubblico agente, occorrendo che la mediazione possa qualificarsi come "illecita", tale dovendosi ritenere l'intervento finalizzato alla commissione di un "fatto di reato" idoneo a produrre vantaggi per il privato committente. (In motivazione, la Corte ha precisato che quando l'autore è un pubblico ufficiale, il carattere illecito della mediazione è insito nella stessa "vendita" della funzione per influenzare altri pubblici agenti, rappresentando un atto contrario ai doveri d'ufficio).
Cass. civ. n. 26437/2021
Integra il reato di truffa e non quello di millantato credito - oggi confluito nella fattispecie di traffico di influenze - la condotta di chi, al fine di ottenere un indebito vantaggio patrimoniale, millanti di esercitare la propria mediazione presso un pubblico funzionario, che indichi in termini talmente generici da non essere certo il riferimento ad un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, né potendosi risalire alle mansioni dallo stesso esercitate. (Fattispecie in cui, avendo l'imputato affermato di intercedere presso una "persona influente" in Vaticano, non meglio precisata, non era stato possibile accertare se questa rivestisse, alla stregua della legislazione di quello Stato, una funzione corrispondente a quella di un pubblico agente).
Cass. civ. n. 30743/2021
Il reato di cui all'art. 468 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in cui lo strumento contraffatto viene creato ad opera del suo autore, o di chi per lui, senza che sia necessario il successivo uso, anche continuato, che integra un mero "post factum" non punibile.
Cass. civ. n. 46875/2021
Risponde del reato di appropriazione indebita l'amministratore di più condomìni che, senza autorizzazione, faccia confluire i saldi dei conti attivi dei singoli condomìni su un unico conto di gestione a lui intestato, senza che rilevi la destinazione finale del saldo cumulativo ad esigenze personali dell'amministratore o dei condomìni amministrati, in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento.
Cass. civ. n. 11323/2021
Nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative ad un condominio da parte dell'amministratore, il reato si consuma all'atto della cessazione della carica, sicché la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. deve essere valutata con riferimento all'unicità del danno subito dal condominio, a prescindere dai singoli segmenti di condotta progressivamente posti in essere.
Cass. civ. n. 1869/2020
Sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risulta attualmente ricompresa anche la condotta di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità per remunerare il pubblico agente. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata riproposizione della dizione contenuta all'art. 346, comma 2, cod. proc. pen., lì dove si richiedeva che l'agente avesse ottenuto il vantaggio con il "pretesto" di dover remunerare il pubblico funzionario, atteso che, a seguito della novella, il delitto di cui all'art. 346-bis cod. pen. prescinde dalla reale esistenza delle relazioni vantate).
Cass. civ. n. 1495/2020
In tema di reati di falso, integra il delitto di contraffazione di carta filigranata e non la meno grave ipotesi di fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla contraffazione la condotta di illegale detenzione di carta filigranata, in quanto l'espressione "filigrane" oggetto della condotta prevista dall'art. 461 cod. pen. si intende riferita soltanto agli strumenti utilizzabili per imprimere sulla carta l'immagine in trasparenza, che, nel linguaggio corrente, è denominata filigrana, e non anche alla "carta filigranata", cui fa esplicito riferimento l'art. 460 cod. pen..
Cass. civ. n. 15735/2020
Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione.
Cass. civ. n. 47868/2019
Una volta richiesti dal condannato il differimento dell'esecuzione della pena o la detenzione domiciliare per motivi di salute, la ritenuta insussistenza delle condizioni per la concessione del rinvio dell'esecuzione non obbliga il giudice a motivare anche sul diniego della misura richiesta in via subordinata, stante l'identità dei presupposti che legittimano l'applicazione dell'una o dell'altra misura.
Cass. civ. n. 12210/2019
Integra il delitto di truffa e non quello di millantato credito la condotta di chi, dopo aver millantato lo svolgimento di un'attività di mediazione con un pubblico agente destinatario della promessa o della dazione di danaro, avvalori il raggiungimento dell'accordo corruttivo presentando alla persona offesa un falso pubblico ufficiale, al quale venga materialmente consegnato il denaro oggetto della presunta corruzione.
Cass. civ. n. 17980/2019
Sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito, formalmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie risultano attualmente ricomprese le condotte di chi, vantando un'influenza, effettiva o meramente asserita, presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si faccia dare denaro ovvero altra utilità quale prezzo della propria mediazione.
Cass. civ. n. 19846/2019
Integra un unico reato di appropriazione indebita la mancata restituzione alla persona offesa di due mezzi presi a noleggio con un unico contratto, che preveda per entrambi la stessa data di scadenza. (In motivazione, la Corte ha evidenziato l'irrilevanza dei differenti momenti nei quali l'imputato aveva asportato i mezzi dal fondo sul quale erano detenuti, atteso che la condotta tipica del reato si era consumata con la mancata restituzione dei beni alla scadenza e la conseguente interversione del possesso di quanto in precedenza legittimamente detenuto).
Cass. civ. n. 21700/2019
A seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11 cod. pen., l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale. (In motivazione la Corte ha richiamato la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, da cui discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti).
Cass. civ. n. 29632/2019
Non sussiste un rapporto di specialità tra la fattispecie penalmente rilevante di appropriazione di somme ricevute a titolo di imposta di soggiorno da parte di operatori commerciali che esercitano attività alberghiere e ricettive – nella specie, contestata ai sensi dell'art. 646 cod. pen. e riqualificata dalla Corte nell'ipotesi prevista dall'art. 314 cod. pen. - e quella di mancato versamento all'amministrazione comunale dei medesimi importi, sanzionata in via amministrativa – nella specie, da un regolamento comunale -, poiché l'illecito amministrativo concerne il solo dato dell'omesso versamento di tali somme, onde non trova applicazione il principio di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 681, in mancanza del presupposto costituito dall'identità del fatto. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che il sistema delle sanzioni amministrative non consente a fonti regolamentari di rendere penalmente irrilevanti fatti sanzionati da norme di rango superiore).
Cass. civ. n. 7568/2019
Integra il delitto di appropriazione indebita e non la fattispecie - ora depenalizzata - di sottrazione di cose comuni, la condotta di colui che faccia propria la cosa mobile di cui sia già possessore, pur se a titolo di compossesso "pro indiviso", non essendo possibile configurare una "sottrazione" da parte di chi si trovi, anche se solo "pro quota", in possesso del bene. (In attuazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l'impossessamento, da parte dell'imputato, di un supporto DAT contenente il "back-up" dei dati relativi, in parte, alla propria attività professionale ed, in parte, a quella di terzi, integrasse il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., salvo che non risultasse provato un diverso accordo, espresso o tacito, con gli altri titolari dei dati).
Cass. civ. n. 6998/2019
Nel caso di noleggio di breve durata, allo scadere del termine si configura un obbligo di restituzione tempestiva che, ove non adempiuto in assenza di giustificazioni, si configurata quale "interversio possessionis" ai sensi dell'art. 646 cod. pen., anche in assenza di una richiesta di restituzione del noleggiatore.
Cass. civ. n. 53166/2018
In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai fini della valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione costituisca trattamento inumano o degradante, il giudice deve verificare, non soltanto se le condizioni di salute del condannato, da determinarsi ad esito di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari, ma anche se esse siano compatibili o meno con le finalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità, che tenga conto della durata della pena e dell'età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale.
Cass. civ. n. 53373/2018
Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell'intestatario fiduciario di quote societarie che non ottemperi all'obbligo di ritrasferirle al fiduciante alla scadenza convenuta, in quanto il fiduciario ha la proprietà effettiva dei beni e non la mera detenzione ed inoltre le quote societarie, in quanto beni immateriali, non rientrano nella nozione penalistica di cosa mobile, così come definita dall'art. 624, comma secondo, cod. pen.