Art. 44 – Codice penale – Condizione obiettiva di punibilità
Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione , il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 24572/2024
In tema di incendio colposo, l'accertamento dell'elemento soggettivo, riguardante, necessariamente, anche la diffusività delle fiamme, deve effettuarsi mediante valutazione "ex ante", essendo indispensabile accertare se colui che ha posto in essere le condizioni perché il fuoco si propaghi abbia trascurato gli elementi di rischio di tale diffusione, desumibili dalle condizioni meteorologiche e ambientali del sito, ovvero abbia omesso di adottare gli accorgimenti utili a prevenirla.
Cass. civ. n. 17106/2024
Il direttore dei lavori è responsabile a titolo di colpa del crollo di costruzioni anche nel caso di assenza dal cantiere, dovendo esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed adottare, ove necessario, le dovute precauzioni d'ordine tecnico, ovvero scindere immediatamente la propria posizione di garanzia da quella dell'esecutore dei lavori, mediante la rinunzia all'incarico ricevuto. (Fattispecie in tema di disastro colposo, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità del direttore dei lavori per aver consentito che la demolizione di un edificio fosse eseguita in assenza di un programma e con modalità divergenti dalle "leges artis" e dalle regole della buona tecnica nella "subiecta materia").
Cass. civ. n. 4768/2024
In tema di patteggiamento cd. "allargato", anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza per censurare l'omessa applicazione di una pena accessoria, che debba essere obbligatoriamente disposta e non abbia formato oggetto di diverso accordo tra le parti.
Cass. civ. n. 30165/2023
In tema di incendio colposo, il camino deve essere qualificato, ai sensi del punto 8.2.1., come richiamato dal punto 21 del d.m. 9 aprile 1994, quale "impianto di produzione di calore", assimilabile, anche per quanto stabilito dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m., agli impianti termici, "quando la somma delle potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 KW". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità di un albergatore che aveva utilizzato un camino la cui condotta di incanalamento del fumo non era stata correttamente manutenuta, in violazione della menzionata disciplina).
Cass. civ. n. 17208/2023
In caso di incendio colposo per violazione delle norme di sicurezza degli impianti, la nomina di un responsabile tecnico preposto, in ragione delle proprie competenze, all'attività di installazione, di trasformazione e di manutenzione degli impianti di riscaldamento in abitazione, che assume una autonoma posizione di garanzia ai sensi degli artt. 2, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46 e 3, comma 1, del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, non consente di configurare una corresponsabilità del titolare dell'impresa che, privo delle necessarie competenze tecniche, si sia limitato a sottoscrivere la dichiarazione di conformità dell'impianto.
Cass. pen. n. 53184/2017
In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, costituisce condizione obiettiva di punibilità, che circoscrive l'area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali alle condotte del debitore, di per sé offensive degli interessi dei creditori in quanto espongono a pericolo la garanzia di soddisfacimento delle loro ragioni, segue la dichiarazione di fallimento. (Rigetta, App. Milano, 19/10/2016)
Cass. pen. n. 13910/2017
In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, costituisce una condizione obiettiva di punibilità, che circoscrive l'area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali, alle condotte del debitore, di per sé offensive degli interessi dei creditori, segua la dichiarazione di fallimento. (In motivazione, la Corte ha richiamato la sentenza n. 1085 del 1988 Corte cost. quanto al sottrarsi delle condizioni obiettive di punibilità alla regola della rimproverabilità ex art. 27, comma primo, Cost.). (Rigetta, App. Lecce, 01/02/2016)
Cass. pen. n. 14777/2004
Il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro previsto dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, prevede all'art. 24 l'adempimento della prescrizione amministrativa da parte del contravventore. La condotta di inottemperanza all'obbligo di regolarizzazione indicato dall'organo di vigilanza, purché ascrivibile al soggetto agente quanto meno a titolo colposo, integra una condizione di punibilità “intrinseca” cioè incidente sull'interesse tutelato dalla fattispecie, in quanto il legislatore ha condizionato la punibilità del reato all'ulteriore comportamento del contravventore che non regolarizzi le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, rimuovendo l'offesa arrecata all'interesse protetto.
Cass. pen. n. 2334/1989
La sentenza dichiarativa di fallimento non costituisce una condizione obiettiva di punibilità dei reati di bancarotta, ma integra un elemento costitutivo di essi. Conseguentemente i fatti compiuti dall'imprenditore (atti di disposizione o altri atti enumerati dall'art. 216 legge fall. come ipotesi di bancarotta) diventano penalmente rilevanti solo con la pronunzia della sentenza dichiarativa di fallimento. Cosicché, per la coincidenza del momento consumativo del reato con il luogo della dichiarazione di fallimento, ivi si radica la competenza territoriale. Nella bancarotta post-fallimentare viceversa, in cui la già pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento opera come presupposto del reato, la consumazione si attua nel tempo e luogo della commissione dei fatti delittuosi e ivi si radica ai fini della competenza territoriale.