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Art. 65 — Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

Art. 65 — Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

  1. 1) [ alla pena della morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni ];
  2. 2) alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
  3. 3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo [ 132 2 ].
  1. 1) [ alla pena della morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni ];
  2. 2) alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
  3. 3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo [ 132 2 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 7982/1993

Le circostanze attenuanti previste dagli artt. 62 e 62 bis c.p., se non vengono dichiarate subvalenti o equivalenti rispetto a circostanze aggravanti o alla recidiva, determinano una riduzione dell’intera pena ai sensi dell’art. 65 c.p. Perciò, se il reato è punito con pene congiunte, tale riduzione dev’essere effettuata su ambedue le pene da irrogare, e non su di una sola di esse. Ciò perché, essendo unica la condotta attenuante ed unico il trattamento sanzionatorio complessivo, non si giustificherebbe una decurtazione che afferisse ad una sola delle sue due componenti.

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Cass. pen. n. 4703/1992

La sostituzione, ai sensi dell’art. 65, n. 2, c.p., per effetto di circostanze attenuanti, della reclusione da venti a ventiquattro anni alla pena dell’ergastolo, opera solo quando trattasi di reato per il quale detta ultima pena sia prevista indipendentemente dalla sussistenza di circostanze aggravanti. Quando invece l’ergastolo sia previsto solo in conseguenza della ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti (come si verifica nel caso dell’omicidio volontario), l’eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti, ritenute equivalenti alle aggravanti, non può che dar luogo, in base alla regola di cui all’art. 69, terzo comma, c.p., all’irrogazione della pena prevista per il reato non circostanziato (e, quindi, nel caso anzidetto, della reclusione non inferiore ad anni ventuno).

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Cass. pen. n. 12272/1987

Non incorre in omessa motivazione il giudice di merito, il quale, nell’applicare un criterio eminentemente discrezionale, come quello relativo alla determinazione della pena da ridurre a seguito della concessione di una circostanza attenuante, si limiti a richiamare i principi di cui all’art. 133 c.p., purché la riduzione operata non sia così irrisoria da richiedere una spiegazione specifica.

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Cass. pen. n. 4994/1984

Le circostanze indicate negli artt. 62 e 62 bis c.p. attenuano il reato e, salvo il caso di prevalenza o di equivalenza di aggravanti, determinano una diminuzione della pena, ai sensi dell’art. 65 c.p.; diminuzione che, nell’ipotesi di pene congiunte, deve essere effettuata sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria, non essendovi ragioni che possano giustificare una diversa interpretazione della norma.

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