Art. 66 – Codice penale – Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti
Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:
1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
3) e, rispettivamente, euro 10.329 o euro 2.065, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, euro 30.987 o euro 6.197, se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133 bis.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 29233/2024
L'esercizio molesto dell'accattonaggio è reato eventualmente abituale, potendo essere integrato tanto da un fatto singolo quanto dalla reiterazione di una pluralità di fatti omogenei, sicché, in tale ultimo caso, i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto solo in tale momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.
Cass. civ. n. 14652/2024
In tema di rapina, il giudice, nel caso in cui due o più aggravanti speciali, di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen., concorrono con una o più aggravanti comuni, determina la pena base all'interno della cornice edittale prevista dall'art. 628, comma quarto, cod. pen. ed opera successivamente gli aumenti obbligatori per le ulteriori aggravanti comuni, entro i limiti di cui agli artt. 63 e 66 cod. pen.
Cass. civ. n. 6017/2024
L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, sicché di questa deve tenersi conto, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l'ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen.
Cass. civ. n. 46210/2023
In caso di concorso di aggravanti comuni e aggravanti ad effetto speciale, il giudice, se non diversamente stabilito, dopo aver individuato la sanzione prevista per l'aggravante ad effetto speciale più grave, opera, nell'esercizio del potere discrezionale conferitogli dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., un unico aumento di pena fino a un terzo per tutte le ulteriori aggravanti ad effetto speciale e, all'esito, effettua gli eventuali aumenti obbligatori per le aggravanti comuni entro i limiti di cui all'art. 66 cod. pen. (Fattispecie in tema di rapina pluriaggravata, commessa anteriormente alla modifica dell'art. 628 cod. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103).
Cass. civ. n. 40033/2023
Non integra la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone l'invio di messaggi mediante le applicazioni "instagram" e "facebook", le cui notifiche, in quanto disattivabili con i sistemi di "alert" o "preview", dipendono da una scelta del destinatario, che può sottrarsi all'interazione immediata con il mittente.
Cass. civ. n. 21716/2023
In tema di appello della parte pubblica, la legittimazione del procuratore generale a proporre appello ex art. 593-bis cod. proc. pen. avverso le sentenze di primo grado, derivante dall'acquiescenza del procuratore della Repubblica, consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen. che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni dello stesso procuratore della Repubblica in merito all'impugnazione della sentenza.
Cass. civ. n. 11679/2022
Il reato di molestia o disturbo alle persone, presupponendo che la condotta sia stata tenuta "per petulanza o per altro biasimevole motivo", non è configurabile nel caso in cui le molestie siano state reciproche e, dunque, quando tra le stesse vi sia stato un rapporto di immediatezza o, comunque, un nesso di interdipendenza.
Cass. civ. n. 28959/2021
Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone in caso di ripetuto invio di messaggi di posta elettronica.
Cass. civ. n. 15625/2021
Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 cod. pen. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicchè si configura il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art. 660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato il reato di atti persecutori in un caso di condotta di reiterata ed ossessiva molestia della persona offesa, mediante appostamenti sul luogo di lavoro e nei pressi dell'abitazione, urla ed aggressioni verbali seguite all'insistente suonare al citofono ed al campanello, telefonate invadenti, minacce e tentativi di contatti fisici, tali da cagionare un grave stato d'ansia e paura nella vittima e costringerla a limitare le uscite e a farsi costantemente accompagnare da qualcuno).
Cass. civ. n. 7993/2020
In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRIESTE, 04/04/2019)
Cass. civ. n. 5412/2019
L'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva.
Cass. civ. n. 8538/2019
La sospensione condizionale della pena non estende i propri effetti alla confisca per equivalente, posto che questa, oltre a non essere assimilabile ad una misura di sicurezza in quanto non riferita a cose pericolose in sé, pur avendo natura eminentemente sanzionatoria non può essere parificata né ad una pena accessoria, in assenza della funzione preventiva tipica di questa, né alla pena principale, in quanto non è definita in proporzione alla gravità della condotta ed alla colpevolezza del reo e, piuttosto che "affliggere", mira a "ripristinare" la situazione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato.
Cass. pen. n. 45315 del 7 novembre 2019
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen., è necessaria una effettiva e significativa intrusione nell'altrui sfera personale che assurga al rango di "molestia o disturbo" ingenerato dall'attività di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto. (Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto integrata la contravvenzione nell'invio ripetuto di squilli telefonici e sms non graditi dal destinatario).
Cass. civ. n. 19631/2019
Il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo necessariamente abituale, in quanto suscettibile di perfezionarsi anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall'art. 660 cod. pen., può in concreto assumere la forma dell'abitualità, incompatibile con la continuazione, allorché sia proprio la reiterazione delle condotte (nella specie, numerose telefonate notturne, spesso mute) a creare molestia o disturbo, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico.
Cass. civ. n. 49519/2019
Integra il delitto di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2 cod. pen. e non la fattispecie di abuso della credulità popolare - depenalizzata dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 -, il cui elemento costitutivo e differenziale si individua nel turbamento dell'ordine pubblico e nell'azione rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone, il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell'esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo credere loro di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l'ingiusto profitto consistente nell'incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime.
Cass. civ. n. 27297/2019
Il beneficio della sospensione condizionale della pena si applica solo alle pene principali e a quelle accessorie, ma non alle sanzioni amministrative accessorie, tra le quali, in base alle previsioni del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, rientra anche la sospensione della patente di guida. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sospensione della patente di guida non può essere considerata pena accessoria neppure in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo ai fini dell'individuazione delle sanzioni aventi natura sostanzialmente penale).
Cass. civ. n. 52522/2018
La perdita del diritto elettorale conseguente all'interdizione dai pubblici uffici disposta in relazione a reati comuni è soggetta alla sospensione condizionale della pena in base alla previsione generale di cui all'art.166 cod.pen, in quanto la diversa disciplina prevista dall'art. 113, commi 1 e 2, d. P.R. n. 361 del 1957, in base al quale la condanna per un reato elettorale comporta sempre la perdita dell'elettorato attivo e passivo, si applica solo a tale tipologia di reati. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'irrilevanza della sospensione condizionale della pena sulla privazione del diritto di elettorato del condannato per reato elettorale non costituisce un aspetto del trattamento sanzionatorio del reato, bensì integra il difetto di un requisito soggettivo per l'esercizio del diritto di elettorato).
Cass. civ. n. 40716/2018
Non integra il reato di molestia o disturbo alla persona l'invio per posta ordinaria di una pluralità di lettere contenenti messaggi ed immagini a contenuto osceno, difettando il carattere invasivo del mezzo telefonico e non comportando tale condotta un'immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né un'intrusione diretta del primo nella sfera del secondo.
Cass. civ. n. 18621/2016
È configurabile il concorso formale tra il reato di minaccia a pubblico ufficiale e quello di istigazione aggravata di militari a disobbedire alle leggi (art. 266 cod. pen.), trattandosi di reati comuni con eventi diversi, previsti a tutela di beni giuridici non sovrapponibili, quali la P.A. il primo, e la personalità dello Stato, il secondo.
Cass. civ. n. 42962/2016
Il rifiuto di assumere le funzioni di consulente tecnico del P.M., se giustificato da motivi riguardanti le modalità di conferimento e di espletamento dell'incarico, non integra il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art. 366 cod. pen. (Fattispecie relativa alla mancata accettazione dell'incarico di consulenza medico - legale per l'omesso rilascio di un'espressa autorizzazione ritenuta dal P.M. implicitamente ricompresa nell'incarico).
Cass. civ. n. 19924/2014
In tema di molestia o disturbo alle persone, la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. che mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata, integra fattispecie distinta, autonoma e concorrente rispetto al reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis cod. pen. in cui non viene assorbita per la diversità dei beni giuridici tutelati.
Cass. civ. n. 3758/2014
Il reato di molestia di cui all'art. 660 cod. pen. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. (Fattispecie nella quale è stato escluso che integrasse la contravvenzione una sola telefonata, effettuata in orari normali, al fine, non di molestare, ma di ingiuriare e minacciare la persona offesa).
Cass. civ. n. 50092/2014
Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 661 cod.pen., sono requisiti necessari sia l'impostura, ossia un atteggiamento malizioso diretto ad ingannare ed idoneo allo scopo, sia l'abuso della credulità popolare, e cioè l'approfittamento della corrività delle persone a prestare fede a fatti immaginari, derivante da mancanza di cultura, scarsa intelligenza, soggezione o inclinazione superstiziosa.
Cass. civ. n. 26097/2013
Nel reato di soppressione di stato, la condotta di occultamento consiste nel nascondere per un apprezzabile periodo di tempo il neonato a tutti i soggetti legittimati a denunciarne la nascita all'ufficiale dello stato civile e si protrae fino alla dichiarazione "tardiva" o alla formazione di ufficio dell'atto di nascita. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto integrato il reato in un caso in cui, dopo una gravidanza ed un parto 'clandestini', e dopo l'elusione degli obblighi connessi a visite pediatriche, vaccinazioni ed iscrizioni a nidi di infanzia, il fanciullo era stato dichiarato dai genitori, entrambi coniugati con altre persone, a distanza di oltre quattro anni dalla nascita).
Cass. civ. n. 24972/2013
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 166 cod. pen. relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare, nell'indagine circa la pericolosità del proposto per la misura, gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna unitamente ad altri e diversi elementi desumibili "aliunde".
Cass. civ. n. 44789/2010
Ai fini della configurabilità del reato di istigazione di militari a disobbedire alle leggi la relativa condotta deve rivestire carattere di effettiva pericolosità per l'esistenza di beni costituzionalmente protetti ed essere concretamente idonea a promuovere la commissione di delitti.
Cass. civ. n. 24510/2010
Non integra il reato di molestia o disturbo alla persona col mezzo del telefono o l'invio di un messaggio di posta elettronica che provochi turbamento o fastidio nel destinatario.
Cass. civ. n. 28853/2009
Ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone, si intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti. Ne consegue che devono essere considerati luoghi aperti al pubblico l'androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni. (Fattispecie relativa a una pluralità di episodi accaduti all'interno di un edificio condominiale).
Cass. civ. n. 17787/2008
Il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo per sua natura necessariamente abituale, in quanto può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, può però assumere tale forma, incompatibile con la continuazione allorché non sia stata tanto la modalità delle condotte poste in essere, quanto la loro reiterazione assillante (nella specie numerose telefonate di tono offensivo ) a determinare l'effetto pregiudizievole dell'interesse tutelato.
Cass. civ. n. 17000/2008
Il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art. 366 c.p. sanziona comportamenti prodromici all'assunzione di funzioni pubbliche, con l'esclusione pertanto di quelli riguardanti la fase dell'esecuzione dell'incarico, i quali possono rilevare ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 328, comma primo, c.p. (Nel caso di specie, la S.C. ha ravvisato il delitto previsto dall'art. 328, comma primo, c.p., nel fatto del consulente tecnico d'ufficio nominato in un processo civile, che dopo aver assunto l'incarico, prestato il giuramento e ritirato i fascicoli di parte, impegnandosi a consegnare la relazione di consulenza nel termine assegnatogli, si sia rifiutato di adempiere all'obbligo assunto di restituire i fascicoli di parte a suo tempo ritirati).
Cass. civ. n. 36225/2007
In tema di molestia o disturbo alla persona, la disciplina dell'aberratio ictus monolesiva non trova applicazione qualora, per la specificità della persona effettivamente presa di mira dall'agente, il mutamento imprevisto del soggetto passivo escluda la sussistenza dell'elemento psicologico in capo all'agente stesso. (Nel caso di specie, la S.C., sottolineate la caratterizzazione personale e la natura di reato a dolo specifico della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di assoluzione, per carenza dell'elemento psicologico, dell'imputato che, per errore nella memorizzazione di un numero telefonico, aveva inviato messaggi telefonici a contenuto pornografico ad un minore, soggetto diverso da quello al quale l'imputato stesso intendeva farli pervenire).
Cass. pen. n. 32321 del 8 agosto 2007
L'esercizio del diritto di libera espressione del pensiero, per spiegare la propria funzione scriminante in relazione al reato di molestia o disturbo delle persone, deve essere esercitato entro limiti ben definiti e non esclude la contravvenzione se esso avviene con modalità petulanti. (Nel caso di specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il Tribunale aveva escluso l'antigiuridicità della condotta di un soggetto che ripetutamente, nel corso di collegamenti televisivi, si era posto alle spalle del cronista disturbandone l'attività mediante l'esibizione di un cartello e di oggetti fallici ovvero pronunziando frasi offensive nei confronti di terzi).
Cass. civ. n. 21158/2007
Un'unica condotta è in grado di integrare sia il reato di molestia o disturbo alle persone, che il delitto di ingiuria, perché tra le due previsioni non sussiste alcun rapporto di specialità, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici. (Fattispecie relativa all'invio insistente di messaggi SMS a mezzo telefono con contenuto ingiurioso).
Cass. civ. n. 19438/2007
Integra il reato di molestie, la condotta di continuo ed insistente corteggiamento, che risulti non gradito alla persona destinataria, in quanto tale comportamento è oggettivamente caratterizzato da petulanza. (Nel caso di specie l'imputato, ex fidanzato della persona offesa, le aveva rivolto frasi ed atteggiamenti di corteggiamento per ore, intrattenendosi alla presenza di altri avventori all'interno del locale pubblico dove la stessa lavorava come cameriera, nonostante le espresse e ripetute rimostranze della vittima).
Cass. civ. n. 8198/2006
Il reato di cui all'art. 660 c.p. consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita di relazione. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente ravvisato il reato di molestia nel comportamento di un soggetto che, ponendosi con un cartello alle spalle di un cronista durante il collegamento televisivo, aveva disturbato l'attività del cronista e degli altri operatori della televisione, alterando le normali condizioni di tranquillità alle quali hanno diritto tali persone nello svolgimento della loro attività lavorativa).
Cass. civ. n. 26925/2005
Non integra il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti, previsto dall'art. 366 comma secondo c.p., la condotta del perito che, nominato dal giudice per l'espletamento di un incarico, non compaia all'udienza fissata per il giuramento senza giustificare il motivo dell'assenza, non potendo essere equiparata la mancata comparizione al rifiuto di assumere l'incarico, in quanto tale comportamento non determina una situazione di ostacolo al funzionamento della giustizia, potendo il giudice disporre, in base all'art. 133 c.p.p., l'accompagnamento coattivo del perito.