Art. 80 – Codice penale – Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 26601/2024

Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari. (Fattispecie relativa a richiesta del condannato di inserire nel cumulo la condanna relativa a reato commesso prima dell'inizio dell'esecuzione delle pene concorrenti ed espiata precedentemente alla commissione dell'ultimo dei reati del cumulo, motivata dal condannato con l'interesse a fruire di un periodo di liberazione anticipata speciale).

Cass. civ. n. 47799/2023

In tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Conf.: n. 2020 del 1992,

Cass. civ. n. 18757/2022

In tema di esecuzione di pene concorrenti, nel caso in cui ricorrano plurimi periodi di liberazione anticipata relativi a condanne per reati commessi in tempi diversi - antecedenti o successivi alla detenzione o alla liberazione anticipata - deve procedersi alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che, a vario titolo, devono essere operate, tenendo conto, prima per i cumuli parziali e, poi, per quello totale, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., che va applicato non in modo unitario e alla fine, ma alle pene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione.

Cass. civ. n. 50135/2015

In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione.

Cass. pen. n. 39946 del 13 ottobre 2004

Il criterio «moderatore» della pena previsto dall'art. 78 c.p. non opera nel caso, disciplinato dal successivo art. 80, di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, se diversi sono anche i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari, fattispecie nella quale si impone la formazione di cumuli differenti, per ognuno dei quali, isolatamente considerato, opera il detto criterio «moderatore» e sempre che si tratti di pene concorrenti, inflitte con una unica condanna o anche con condanne diverse ma riferibili ad un medesimo arco temporale, sì da giustificare almeno l'applicazione dell'istituto della continuazione.

Cass. civ. n. 31214/2004

In materia di cumulo di pene, vigono due principi fondamentali: il primo è quello secondo cui ciascun periodo di detenzione, per custodia cautelare o espiazione di pena, sofferto prima del cumulo, pur essendo stato determinato da uno o più titoli, allorché si proceda all'unificazione delle pene concorrenti, non può essere riferito specificamente al titolo da cui ha tratto origine, ma va imputato unitariamente al cumulo delle pene inflitte per tutti i reati commessi precedentemente alla carcerazione di cui trattasi; il secondo è che, qualora si tratti di reati connessi e di periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi, vanno cronologicamente ordinati, da un parte, i reati e, dall'altra, i periodi di carcerazione per poi procedere ad operazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene relative a reati commessi in precedenza, fino a determinare, con l'ultima di dette operazioni, la pena residua decorrente dalla data dell'ultimo arresto o dell'ultimo reato, se commesso nel corso della carcerazione in atto.

Cass. civ. n. 31211/2004

Nel determinare, ai sensi dell'art. 663 c.p.p., la pena da eseguirsi nel caso di esistenza, a carico del medesimo soggetto, di pene temporanee detentive concorrenti, il giudice dell'esecuzione, a norma degli artt. 78 e 80 c.p., deve dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in quanto non più concretamente eseguibili per l'intervento della causa estintiva, e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico, ponendosi tale criterio come temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte dal condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico.

Cass. civ. n. 48160/2003

Alla formazione del cumulo giuridico, mediante applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p., deve pervenirsi solo previo scorporo delle pene eventualmente coperte da condono, operando il detto criterio moderatore solo sull'insieme delle pene effettivamente eseguibili.

Cass. civ. n. 40301/2003

Ai fini del computo del termine minimo di dieci anni di pena espiata previsto dall'art. 30 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) come condizione per la concessione di permessi premio, in caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, taluno dei quali ostativo alla concessione del beneficio, una volta scisso il cumulo per considerare espiata la parte di pena conseguente alla condanna per il delitto ostativo, il dies a quo decorre dal momento di scadenza di quest'ultima e non dall'inizio della detenzione, essendo illogico rendere inoperante il cumulo giuridico delle pene al fine di ritenere espiata la parte di pena imputabile al delitto ostativo e, a un tempo, farlo rivivere al fine di far decorrere fin dall'inizio il citato termine massimo di pena espiata.

Cass. civ. n. 4507/2000

Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate dalla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate, che possono comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p. o sul cumulo materiale in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari, a meno che non si tratti di pene non eseguibili nel territorio dello Stato. Ne discende che la pena conseguente a condanna subita all'estero (peraltro ivi già interamente espiata), pur in presenza di riconoscimento della relativa sentenza a norma dell'art. 12 c.p., non può essere inserita nel cumulo, sia per l'assenza di una procedura di estradizione, necessaria anche in fase esecutiva, sia per la mancata previsione, tra gli effetti del riconoscimento, della possibilità di inserimento della relativa pena nel cumulo, sia perché detto inserimento non può farsi rientrare nella nozione di «altro effetto penale della condanna», previsto dal n. 1 del citato art. 12, dovendosi identificare gli altri effetti penali della condanna esclusivamente in quelle conseguenze di carattere sanzionatorio diverse dalle pene principali ed accessorie, che hanno un difetto riflesso di natura penale.

Cass. civ. n. 613/1999

Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari (nella specie, associazione per delinquere di stampo mafioso), la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso.

Cass. civ. n. 2932/1998

La pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; ne consegue l'illegittimità dell'esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del P.M.

Cass. civ. n. 3628/1994

In presenza di una pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi non è possibile procedere ad un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, da detto cumulo la somma complessiva del presofferto in custodia cautelare, qualora tali periodi di conciliazione si riferiscono a condanne per reati commessi prima, durante e dopo la detenzione. In tal caso infatti il presofferto verrebbe calcolato anche con riferimento a reati commessi necessariamente, violando con il disposto dell'art. 657, comma 4, c.p.p., in base al quale la custodia cautelare e la pena espiata senza titolo sono computate solo con riferimento a reati precedentemente commessi.

Cass. civ. n. 2818/1994

I benefici eventualmente spettanti al condannato in applicazione di amnistie o condoni non possono mai detrarsi dal cumulo giuridico risultante ex art. 7 della L. n. 34 del 1987 in tema di misure per chi si dissocia dal terrorismo, bensì dal cumulo aritmetico risultante dalla somma delle pene irrogate con le sentenze alle quali sono state applicate le diminuzioni di pena previste dagli artt. 2 e 3 della predetta legge.

Cass. civ. n. 1915/1993

Il criterio secondo il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 78 e 80 c.p., quando in sede di esecuzione deve provvedersi al cumulo delle pene inflitte con più sentenze di condanna, occorre anzitutto cumulare le pene relative ai reati commessi prima della detenzione (tenendo conto delle limitazioni di cui al n. 1 dell'art. 78 c.p.) e poi procedere a tanti distinti e successivi cumuli quanti sono i reati commessi durante (e dopo) la detenzione stessa, comprendendo in ciascuno dei cumuli successivi sia la parte di pena risultante dal cumulo precedente e non ancora espiata alla data del reato sia la pena relativa a quest'ultimo e determinando la decorrenza dalla data del nuovo reato o dall'arresto a seconda che il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione della pena precedente ovvero dopo la sua interruzione, non trova applicazione nell'ipotesi di cumulo speciale di cui all'art. 7, della L. 18 febbraio 1987, n. 34 (misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo). In forza di tale norma, invero, per i reati di terrorismo, alla duplice condizione della dissociazione e della data di commissione (entro il 31 dicembre 1983) dei reati ricompresi nel cumulo, il tetto massimo di «pena complessiva da espiare» deve essere inderogabilmente fissato nella misura di anni ventidue e mesi sei di reclusione, e la decorrenza è quella dell'arresto a nulla rilevando la data dell'ultimo reato commesso.

Cass. civ. n. 3482/1992

Nel caso in cui una persona sia stata condannata per più reati, le cause estintive del reato o della pena non possono operare sul cumulo complessivo delle pene inflitte per i vari reati concorrenti ma debbono separatamente riguardare i reati o le pene che ne sono specifico oggetto, previo scioglimento, quando necessario, dell'operata unificazione.

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