Art. 80 – Codice penale – Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33336/2024
In tema di induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, l'aggravante del fatto commesso in danno di persona "tossicodipendente" di cui all'art. 4, n. 7-bis, legge 20 febbraio 1958, n. 75, è configurabile non solo con riguardo a soggetto di cui sia stata clinicamente accertata tale condizione, ma anche a quello stabilmente dedito al consumo di droga e perciò disposto, per procurarsela, a concedersi sessualmente a chi è in grado di offrirla ovvero a prostituirsi.
Cass. civ. n. 33139/2024
In tema di stupefacenti, può ritenersi configurabile l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur in mancanza di perizia, nel caso in cui, alla stregua del complessivo compendio probatorio, emerga che il principio attivo estraibile dalla sostanza in sequestro, oggetto, quindi, di pesatura, abbia raggiunto la "soglia minima", ravvisabile allorquando la quantità risulti superiore, per le cd. "droghe pesanti", a 2.000 volte e, per le cd. "droghe leggere", a 4.000 volte, il valore massimo, in milligrammi, determinato, per ogni sostanza, nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2016.
Cass. civ. n. 26601/2024
Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari. (Fattispecie relativa a richiesta del condannato di inserire nel cumulo la condanna relativa a reato commesso prima dell'inizio dell'esecuzione delle pene concorrenti ed espiata precedentemente alla commissione dell'ultimo dei reati del cumulo, motivata dal condannato con l'interesse a fruire di un periodo di liberazione anticipata speciale).
Cass. civ. n. 22897/2024
Il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dall'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965 si riferisce esclusivamente all'eventuale aggravamento derivante dalla naturale evoluzione dell'originario stato morboso, mentre, ove il maggior grado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta, trova applicazione la disciplina dettata dall'art. 80 del d.P.R. cit. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, qualificata la domanda come richiesta di aggravamento degli esiti dell'infortunio in itinere avvenuto nel 1975, aveva accertato che la patologia epatica, manifestatasi nel 2010 e diagnosticata nel 2014, era conseguenza delle trasfusioni cui l'assicurato era stato sottoposto in occasione dell'infortunio ed aveva quindi ritenuto che il diritto alla prestazione fosse precluso per effetto del decorso dei dieci anni dall'infortunio).
Cass. civ. n. 20989/2024
Nel caso in cui una persona giuridica si sia costituita parte civile a mezzo di procuratore speciale, al quale la procura sia stata conferita da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di organo istituzionalmente investito, per legge o per statuto, del necessario potere di rappresentanza, spetta a chi contesti l'esistenza di tale potere di fornire la prova del suo assunto.
Cass. civ. n. 20017/2024
In tema di stupefacenti, per la configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere valorizzato, tra le circostanze del caso concreto, anche il dato relativo al numero di dosi estraibili dalla sostanza che, ove oggettivamente rilevante, esime il giudice dal motivare ulteriormente sull'estrema offensività della condotta. (Fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione con la quale era stata affermata la configurabilità dell'indicata circostanza, a fronte dell'accertata disponibilità di un quantitativo di marijuana dal quale erano ricavabili più di 325.500 dosi).
Cass. civ. n. 19647/2024
L'obbligo di comunicazione, entro trenta giorni dal fatto, delle variazioni patrimoniali "sopra soglia" e quello di comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle variazioni patrimoniali verificatesi nel corso dell'anno precedente che, pur se singolarmente inferiori alla soglia, nel complesso la superino, sanciti dall'art. 30 legge 13 settembre 1982, n. 646, costituiscono distinti adempimenti a carico dei soggetti obbligati, sicché, nel caso in cui all'omissione della prima comunicazione si aggiunga, nello stesso anno solare, per effetto di un ulteriore incremento patrimoniale "sotto soglia", la mancata comunicazione della variazione complessiva annuale entro il termine del 31 gennaio successivo, l'autore commette non uno, ma due reati.
Cass. civ. n. 19230/2024
La donazione indiretta é un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito; ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova dell'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario.
Cass. civ. n. 17506/2024
In tema di stupefacenti, l'induzione a commettere il reato di persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilevante a norma dell'art. 80, comma 1, lett. c), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si realizza quando la decisione del soggetto tossicodipendente di concorrere nella commissione del delitto sia stata determinata, e non soltanto rafforzata, da una effettiva ed apprezzabile pressione psicologica che non può esaurirsi nella sola condizione di "sproporzione di forze" tra le parti, dovendo l'agente, pur sfruttando a proprio vantaggio la posizione di debolezza del correo, compiere ulteriori e specifiche condotte.
Cass. civ. n. 15861/2024
soddisfatto se il rinvio, contenuto nel contratto, prevede un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria, non già se esso è generico e, cioè, un semplice richiamo al documento o al formulario contenente la clausola, poiché solo quello espresso assicura la piena consapevolezza delle parti sulla deroga alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 15517/2024
La cessione gratuita della quota di partecipazione ad una cooperativa edilizia, finalizzata all'assegnazione dell'alloggio in favore del cessionario, integra donazione indiretta dell'immobile, soggetta, in morte del donante, alla collazione ex art. 746 c.c., giacché tale quota esprime non una semplice aspettativa, ma un vero e proprio credito all'attribuzione dell'alloggio.
Cass. civ. n. 15438/2024
In tema di reato continuato, non sussiste illegalità della pena nel caso in cui, nel determinarla, il giudice, pur indicando una pena base che esorbiti dalla cornice edittale normativamente prevista, non ecceda i limiti generali sanciti dagli artt. 23 e ss. 65, 71 e ss. e 81, commi terzo e quarto, cod. pen., in quanto si deve aver riguardo alla misura finale della pena, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che conducono alla sua determinazione siano caratterizzati da computi effettuati in violazione di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che lamentava l'illegalità della pena, in quanto la pena base per il delitto di rapina, ritenuto il più grave tra quelli avvinti dalla continuazione, era stata individuata nella reclusione di durata inferiore di un anno, in violazione del disposto dell'art. 628 cod. pen.).
Cass. civ. n. 13102/2024
La contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000 è utile ai soli fini dell'anzianità contributiva e della maturazione del diritto alla pensione, ma non per l'incremento del montante contributivo complessivo ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione.
Cass. civ. n. 13059/2024
Il rapporto di lavoro degli psicologi carcerari iscritti, previa selezione, in appositi elenchi e chiamati in convenzione dalle amministrazioni penitenziarie, ex art. 80, comma 4, della l. n. 354 del 1975, è - a differenza di quello di natura subordinata degli psicologi carcerari di ruolo - di tipo autonomo, senza che depongano in senso contrario le modalità del rapporto (organizzazione del lavoro in turni, obbligo di attenersi alle direttive del direttore del carcere, nonché di segnalare e giustificare assenze), che non integrano indici di subordinazione, ma sono espressione dell'indispensabile coordinamento dell'attività professionale con la complessa organizzazione carceraria e, quindi, con l'amministrazione penitenziaria.
Cass. civ. n. 8863/2024
In tema di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, la clausola compromissoria di cui all'art. 15 della convenzione-tipo approvata con d.m. 20 aprile 1999, che attribuisce al solo concessionario la facoltà declinatoria, non vincola ad un arbitrato obbligatorio la parte pubblica che ha manifestato preventivamente la volontà di assoggettarsi al giudizio arbitrale con la predisposizione a monte dello schema di convenzione senza, tuttavia, alcuna forzata coercizione a rinunciare alla giurisdizione ordinaria.
Cass. civ. n. 5936/2024
In tema di arbitrato, il lodo rituale, reso sulla base di una clausola arbitrale contenuta in un contratto fra un consumatore ed un professionista che non abbia formato oggetto di trattativa individuale, è annullabile anche se, nel corso del giudizio arbitrale, non ne sia stata eccepita la vessatorietà.
Cass. civ. n. 1796/2024
Il disposto dell'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non abbia provveduto alla revoca delle nomine precedenti in eccedenza, non trova applicazione con riguardo alla nomina di un secondo difensore, funzionale della costituzione di parte civile, differente da quello nominato in precedenza al solo fine della presentazione della querela, producendo tale nomina effetti solo al di fuori del processo, in ragione della differenza e non necessaria coincidenza tra la figura della persona offesa, di tipo sostanziale, e quella della parte civile, di natura strettamente processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione dell'imputato ricorrente basata sulla supposta invalidità della costituzione di parte civile effettuata per il tramite di un difensore diverso da un altro nominato in precedenza per la sola presentazione della querela).
Cass. civ. n. 716/2024
Il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa riconosciuto, per ogni anno di servizio, dall'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, rileva ai soli fini del diritto a pensione e della connessa anzianità contributiva e non è utile al raggiungimento dell'anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni, prescritta per la fruizione dell'indennità disciplinata dall'art. 39, comma 1, della l. n. 448 del 2001, non avente carattere pensionistico.
Cass. civ. n. 112/2024
In tema di arbitrato rituale, l'exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza, pertanto deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale sì da giustificarne il rilievo officioso ad opera del giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti.
Cass. civ. n. 47799/2023
In tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Conf.: n. 2020 del 1992,
Cass. civ. n. 37276/2023
La circostanza prevista dall'art. 80, comma 1, lett. e), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (sostanze stupefacenti o psicotrope adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva), integra un'aggravante oggettiva, per la cui imputazione è sufficiente che l'agente abbia ignorato per colpa, da verificare secondo il canone della prevedibilità in concreto, la sussistenza dei suoi elementi costitutivi. (Fattispecie relativa alla detenzione, a fini di cessione, di cocaina commista a levamisolo, tale da accentuarne la potenzialità lesiva).
Cass. civ. n. 32577/2023
In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c.
Cass. civ. n. 32412/2023
Al cd. appalto non genuino di servizi si applica analogicamente la norma di interpretazione autentica - dettata in tema di somministrazione irregolare di lavoro - di cui all'art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 (la quale esclude che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, menzionati dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81 del 2015, rientri il licenziamento), in virtù della comune ratio di tutela del lavoratore coinvolto in fenomeni interpositori irregolari o simulati, testimoniata anche dalla sovrapponibilità dei testi normativi di cui al previgente art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 (cui l'art. 29, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. - anch'esso abrogato - rinviava) e all'attuale art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015.
Cass. civ. n. 30945/2023
In tema di somministrazione irregolare, l'art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 - nella parte in cui prevede che il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento - deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, che, sebbene espressamente riferita all'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, costituisce criterio ermeneutico decisivo per giungere ad identica conclusione con riguardo alla disposizione di cui al previgente art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - ratione temporis applicabile - in ragione della sovrapponibilità dei due testi normativi.
Cass. civ. n. 29987/2023
In tema di liquidazione coatta amministrativa, qualora un creditore proponga contestazioni al rendiconto presentato dal commissario liquidatore e alla misura del compenso liquidatogli dall'autorità amministrativa, su istanza di detto creditore medesimo, in quanto parte interessata, il presidente del tribunale deve procedere alla nomina di un curatore speciale in favore della procedura concorsuale, la quale è parte necessaria del procedimento in conflitto d'interessi con il commissario, suo rappresentante sostanziale, con la conseguenza che, in difetto di nomina, gli atti del giudizio sono viziati da nullità insanabile e rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, mentre la causa va rimessa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c., con la procedura concorsuale in persona di un curatore speciale.
Cass. civ. n. 28293/2023
La designazione del nuovo difensore della parte civile comporta l'obbligo del rilascio, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., di una nuova procura speciale, la cui mancanza determina la cessazione della partecipazione al giudizio della parte e l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale.
Cass. civ. n. 27524/2023
In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche, il commissario liquidatore che richieda la dichiarazione dello stato di insolvenza della banca non è in conflitto di interessi qualora egli stesso abbia precedentemente ricoperto l'incarico di commissario straordinario della amministrazione straordinaria della medesima impresa bancaria.
Cass. civ. n. 23036/2023
La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può comportare un arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata, nominata erede universale, tale da integrare gli estremi di una donazione indiretta, se corra un nesso di causalità diretta tra donazione e arricchimento.
Cass. civ. n. 21452/2023
Il provvedimento che decide il reclamo avverso il decreto di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., non avendo contenuto decisorio né attitudine ad acquisire carattere definitivo, non è riconducibile alla sfera dei provvedimenti ricorribili per cassazione a mente dell'art. 111 Cost..
Cass. civ. n. 20277/2023
In tema di trattamento sanzionatorio, non viola il principio del "ne bis in idem" la valutazione dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente effettuata anche ai fini della determinazione della pena, ove sia stata ritenuta configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, e valutata in termini di subvalenza nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che, diversamente, si farebbe luogo ad una "interpretatio abrogans" del generale criterio di graduazione del trattamento sanzionatorio tra il minimo e il massimo edittale previsto per il reato per cui si procede).
Cass. civ. n. 17169/2023
In tema di partecipazione della parte civile al dibattimento, l'ordinanza di esclusione della parte civile, che è sempre e definitivamente inoppugnabile, non è abnorme in quanto è assunta nell'esercizio di un potere attribuito al giudice dall'ordinamento e non determina una situazione di stallo del procedimento, rallentandone lo svolgimento. (In motivazione la Corte ha evidenziato che il provvedimento non avendo contenuto decisorio, non pregiudica il danneggiato che potrà esercitare l'azione risarcitoria in sede civile).
Cass. civ. n. 15715/2023
In materia fallimentare, il principio della "par condicio creditorum" costituisce la chiave di lettura di diversi istituti, ivi compresa la revocatoria fallimentare, la quale, essendo volta a contemperare l'interesse dei creditori al recupero, nel patrimonio del fallito, della maggiore quantità di beni, in vista dell'esecuzione concorsuale, con quello al normale svolgimento dell'attività economica e alla stabilità dei diritti, può essere derogata soltanto in presenza di specifiche disposizioni di legge che sottraggano ad essa determinati atti o pagamenti, senza che possa, tra queste, contemplarsi il disposto di cui all'art. 802 c.nav., nella versione antecedente all'art. 3-bis d.lgs. n. 96 del 2005, che impone al direttore dell'aeroporto di non autorizzare la partenza dell'aeromobile se l'esercente e il comandante non hanno provveduto alla corresponsione, tra gli altri, di tasse e diritti dovuti, essendo tale norma finalizzata a tutelare il diritto del gestore dei servizi aeroportuali di percepire il corrispettivo dei servizi resi e non ad esentarlo dal rischio di una futura revocatoria in deroga al precetto generale dell'art. 67, comma 2, l.fall..
Cass. civ. n. 13542/2023
Ai fini della configurabilità della novazione del contratto di locazione, la modifica della destinazione d'uso dell'immobile locato rispetto all'originaria destinazione, dalla quale non derivi innovazione della disciplina giuridica del rapporto, integra il necessario presupposto dell'"aliquid novi", trattandosi non già di una semplice modificazione delle modalità esecutive dell'originaria obbligazione, ma al contrario di un rilevante mutamento della stessa, atteso che, in assenza della modifica pattizia, lo svolgimento di attività diversa da quella indicata in contratto costituirebbe inadempimento contrattuale legittimante il ricorso all'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c..
Cass. civ. n. 12681/2023
In tema di violazione dell'art. 80, comma 14, del codice della strada, la mancata omologazione del sistema denominato "Targa System 4.0" ne preclude la possibilità di utilizzazione, in via autonoma, ai fini del relativo accertamento, tuttavia esso può essere impiegato come punto di partenza per le operazioni di accertamento della violazione e successiva contestazione le quali, prendendo le mosse dai dati in tal modo ricavati, dovranno poi ricevere completamento attraverso un'ulteriore attività accertativa da parte degli organi competenti.
Cass. civ. n. 9131/2023
Ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, occorre distinguere la posizione dei cittadini stranieri, in via generale, e quella dei familiari stranieri di cittadini italiani o di altri Stati dell'Unione europea che esercitano il diritto al ricongiungimento familiare: solo per i primi, infatti, il diritto interno richiede, per l'attribuzione delle prestazioni, il permesso di soggiorno di lunga durata; per gli altri è invece necessario e sufficiente il possesso della carta di soggiorno familiare, nella ricorrenza degli ulteriori requisiti di legge.
Cass. civ. n. 8675/2023
realtà, a sindacare il merito amministrativo delle scelte compiute dalla P.A. in relazione all'affidamento di un appalto pubblico).
Cass. civ. n. 5073/2023
In caso di trust "inter vivos" con effetti "post mortem" di tipo discrezionale - nel quale, cioè, l'individuazione dei beneficiari e/o la determinazione dell'entità delle quote loro spettanti è rimessa alla discrezionalità del "trustee" - la tutela dei diritti successori dei legittimari nei confronti del relativo atto istitutivo e dei successivi atti di conferimento è assicurata non già dal mancato riconoscimento del "trust" - in conseguenza della sua nullità per contrasto con l'ordine pubblico interno, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989 - bensì dall'azione di riduzione, i cui legittimati passivi devono individuarsi nei beneficiari, ove il "trustee" abbia già eseguito il programma del disponente, dando corso alle relative disposizioni patrimoniali (ovvero allorquando i beneficiari medesimi siano comunque individuabili con certezza), e nel "trustee" nella contraria ipotesi in cui il "trust" non abbia ancora avuto esecuzione (oltre che nel cd. "trust" di scopo, nel quale manca una specifica individuazione dei beneficiari).
Cass. civ. n. 18757/2022
In tema di esecuzione di pene concorrenti, nel caso in cui ricorrano plurimi periodi di liberazione anticipata relativi a condanne per reati commessi in tempi diversi - antecedenti o successivi alla detenzione o alla liberazione anticipata - deve procedersi alla formazione di cumuli parziali con computo separato, per ciascuno di essi, delle detrazioni che, a vario titolo, devono essere operate, tenendo conto, prima per i cumuli parziali e, poi, per quello totale, del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., che va applicato non in modo unitario e alla fine, ma alle pene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione.
Cass. pen. n. 50135/2015
In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali - e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata - con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione.
Cass. pen. n. 39946/2004
Il criterio «moderatore» della pena previsto dall'art. 78 c.p. non opera nel caso, disciplinato dal successivo art. 80, di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, se diversi sono anche i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari, fattispecie nella quale si impone la formazione di cumuli differenti, per ognuno dei quali, isolatamente considerato, opera il detto criterio «moderatore» e sempre che si tratti di pene concorrenti, inflitte con una unica condanna o anche con condanne diverse ma riferibili ad un medesimo arco temporale, sì da giustificare almeno l'applicazione dell'istituto della continuazione.
Cass. pen. n. 31214/2004
In materia di cumulo di pene, vigono due principi fondamentali: il primo è quello secondo cui ciascun periodo di detenzione, per custodia cautelare o espiazione di pena, sofferto prima del cumulo, pur essendo stato determinato da uno o più titoli, allorché si proceda all'unificazione delle pene concorrenti, non può essere riferito specificamente al titolo da cui ha tratto origine, ma va imputato unitariamente al cumulo delle pene inflitte per tutti i reati commessi precedentemente alla carcerazione di cui trattasi; il secondo è che, qualora si tratti di reati connessi e di periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi, vanno cronologicamente ordinati, da un parte, i reati e, dall'altra, i periodi di carcerazione per poi procedere ad operazioni successive, detraendo ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene relative a reati commessi in precedenza, fino a determinare, con l'ultima di dette operazioni, la pena residua decorrente dalla data dell'ultimo arresto o dell'ultimo reato, se commesso nel corso della carcerazione in atto.
Cass. pen. n. 31211/2004
Nel determinare, ai sensi dell'art. 663 c.p.p., la pena da eseguirsi nel caso di esistenza, a carico del medesimo soggetto, di pene temporanee detentive concorrenti, il giudice dell'esecuzione, a norma degli artt. 78 e 80 c.p., deve dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in quanto non più concretamente eseguibili per l'intervento della causa estintiva, e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico, ponendosi tale criterio come temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte dal condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico.
Cass. pen. n. 48160/2003
Alla formazione del cumulo giuridico, mediante applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p., deve pervenirsi solo previo scorporo delle pene eventualmente coperte da condono, operando il detto criterio moderatore solo sull'insieme delle pene effettivamente eseguibili.
Cass. pen. n. 40301/2003
Ai fini del computo del termine minimo di dieci anni di pena espiata previsto dall'art. 30 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) come condizione per la concessione di permessi premio, in caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, taluno dei quali ostativo alla concessione del beneficio, una volta scisso il cumulo per considerare espiata la parte di pena conseguente alla condanna per il delitto ostativo, il dies a quo decorre dal momento di scadenza di quest'ultima e non dall'inizio della detenzione, essendo illogico rendere inoperante il cumulo giuridico delle pene al fine di ritenere espiata la parte di pena imputabile al delitto ostativo e, a un tempo, farlo rivivere al fine di far decorrere fin dall'inizio il citato termine massimo di pena espiata.
Cass. pen. n. 4507/2000
Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo non solo tutte le pene che non risultano ancora espiate dalla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate, che possono comunque avere un riflesso sul criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p. o sul cumulo materiale in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari, a meno che non si tratti di pene non eseguibili nel territorio dello Stato. Ne discende che la pena conseguente a condanna subita all'estero (peraltro ivi già interamente espiata), pur in presenza di riconoscimento della relativa sentenza a norma dell'art. 12 c.p., non può essere inserita nel cumulo, sia per l'assenza di una procedura di estradizione, necessaria anche in fase esecutiva, sia per la mancata previsione, tra gli effetti del riconoscimento, della possibilità di inserimento della relativa pena nel cumulo, sia perché detto inserimento non può farsi rientrare nella nozione di «altro effetto penale della condanna», previsto dal n. 1 del citato art. 12, dovendosi identificare gli altri effetti penali della condanna esclusivamente in quelle conseguenze di carattere sanzionatorio diverse dalle pene principali ed accessorie, che hanno un difetto riflesso di natura penale.
Cass. pen. n. 613/1999
Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari (nella specie, associazione per delinquere di stampo mafioso), la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso.
Cass. pen. n. 4940/1998
In presenza di una pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, a detto cumulo la somma complessiva di pena espiata in custodia cautelare, qualora i periodi di carcerazione preventiva si riferiscano a condanne per reati commessi in tempi diversi, prima, durante e dopo la detenzione. In tal caso, il cumulo dovrà eseguirsi tra il residuo di pena da espiare e la pena irrogata per il reato successivamente commesso e così via fino all'esaurimento delle pene concorrenti irrogate per reati successivamente commessi, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione. Ne consegue che, nell'ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, il criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p. è applicabile solo nel caso che la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati nella norma predetta.
Cass. pen. n. 2932/1998
La pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato (ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato), dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; ne consegue l'illegittimità dell'esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all'inizio dell'esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell'effettuazione del cumulo da parte del P.M.
Cass. pen. n. 3628/1994
In presenza di una pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi non è possibile procedere ad un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, da detto cumulo la somma complessiva del presofferto in custodia cautelare, qualora tali periodi di conciliazione si riferiscono a condanne per reati commessi prima, durante e dopo la detenzione. In tal caso infatti il presofferto verrebbe calcolato anche con riferimento a reati commessi necessariamente, violando con il disposto dell'art. 657, comma 4, c.p.p., in base al quale la custodia cautelare e la pena espiata senza titolo sono computate solo con riferimento a reati precedentemente commessi.
Cass. pen. n. 2818/1994
I benefici eventualmente spettanti al condannato in applicazione di amnistie o condoni non possono mai detrarsi dal cumulo giuridico risultante ex art. 7 della L. n. 34 del 1987 in tema di misure per chi si dissocia dal terrorismo, bensì dal cumulo aritmetico risultante dalla somma delle pene irrogate con le sentenze alle quali sono state applicate le diminuzioni di pena previste dagli artt. 2 e 3 della predetta legge.
Cass. pen. n. 3756/1993
Quando per delitti di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale contro la stessa persona siano state pronunciate più sentenze di condanna, la pena complessiva da espiare non può eccedere - ma non può, ovviamente, essere inferiore - anni ventidue e mesi sei e la pena così determinata deve essere considerata pena unica, con evidente esplicita deroga alla disciplina comune in materia di cumulo dettata dal codice penale; con la conseguenza che la decorrenza non può che essere fissata alla data dell'arresto, a nulla rilevando la data dell'ultimo reato commesso (ma sempre che questo sia stato posto in essere entro il 31 dicembre 1993).
Cass. pen. n. 1915/1993
Il criterio secondo il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 78 e 80 c.p., quando in sede di esecuzione deve provvedersi al cumulo delle pene inflitte con più sentenze di condanna, occorre anzitutto cumulare le pene relative ai reati commessi prima della detenzione (tenendo conto delle limitazioni di cui al n. 1 dell'art. 78 c.p.) e poi procedere a tanti distinti e successivi cumuli quanti sono i reati commessi durante (e dopo) la detenzione stessa, comprendendo in ciascuno dei cumuli successivi sia la parte di pena risultante dal cumulo precedente e non ancora espiata alla data del reato sia la pena relativa a quest'ultimo e determinando la decorrenza dalla data del nuovo reato o dall'arresto a seconda che il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione della pena precedente ovvero dopo la sua interruzione, non trova applicazione nell'ipotesi di cumulo speciale di cui all'art. 7, della L. 18 febbraio 1987, n. 34 (misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo). In forza di tale norma, invero, per i reati di terrorismo, alla duplice condizione della dissociazione e della data di commissione (entro il 31 dicembre 1983) dei reati ricompresi nel cumulo, il tetto massimo di «pena complessiva da espiare» deve essere inderogabilmente fissato nella misura di anni ventidue e mesi sei di reclusione, e la decorrenza è quella dell'arresto a nulla rilevando la data dell'ultimo reato commesso.
Cass. pen. n. 3482/1992
Nel caso in cui una persona sia stata condannata per più reati, le cause estintive del reato o della pena non possono operare sul cumulo complessivo delle pene inflitte per i vari reati concorrenti ma debbono separatamente riguardare i reati o le pene che ne sono specifico oggetto, previo scioglimento, quando necessario, dell'operata unificazione.
Cass. pen. n. 266/1992
In caso di pene inflitte con plurime sentenze per reati commessi, in parte, prima dell'inizio della espiazione e, in parte, nel corso di questa, occorre unificare anzitutto quelle relative a tutti i reati del primo gruppo e poi procedere a tanti distinti e successivi cumuli quanti sono i reati commessi nel corso dell'espiazione, secondo il loro ordine cronologico, comprendendo in ciascuno dei cumuli parziali la porzione di pena determinata con il cumulo precedente, che doveva ancora essere espiata alla data di commissione del nuovo reato, unitamente alla pena relativa a quest'ultimo, e così via fino all'ultimo dei reati per cui è intervenuta condanna.