Art. 79 – Codice penale – Limiti degli aumenti delle pene accessorie
La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:
1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici [28, 29, 31] o dell'interdizione da una professione o da un'arte;
2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 18879/2024
In tema di pene accessorie, la durata della sospensione dall'esercizio di una professione, prevista dall'art. 609-nonies, comma primo, n. 5, cod. pen, dev'essere determinata, in concreto, dal giudice, con motivazione che indichi, tra i criteri enumerati dall'art. 133 cod. pen., quelli posti a fondamento del giudizio di gravità delle condotte e di negativa personalità dell'agente.
Cass. pen. n. 1337/1987
Nel caso che a più condanne per emissione di assegni a vuoto venga applicata la continuazione, la pena accessoria del divieto di emettere assegni bancari o postali non può superare quanto alla durata quella inflitta per la violazione più grave e in ogni caso il limite indicato dall'art. 139 L. 24 novembre 1981 n. 689.