Art. 79 – Codice penale – Limiti degli aumenti delle pene accessorie

La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:
1) dieci anni, se si tratta della interdizione dai pubblici uffici [28, 29, 31] o dell'interdizione da una professione o da un'arte;
2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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