16 Mar Art. 87 — Stato preordinato d’incapacità di intendere o di volere
Posted at 13:00h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Primo – Dei reati in generale > Titolo IV – Del reo e della persona offesa dal reato > Capo I – Della imputabilità
La disposizione della prima parte dell’articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d’incapacità d’intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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