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Art. 111 — Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

Art. 111 — Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile [ 86, 88, 96, 97, 98 ], ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale [ 46, 48 ], risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 21913/2012

È punibile, ai sensi del comma primo dell’art. 111 c.p., chi ha determinato alla commissione del delitto una persona che, per essere stata richiesta di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunta come teste, si trovi nella condizione prevista dall’art. 384, comma secondo, c.p..

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Cass. pen. n. 38107/2010

La «determinazione» nel concorso di persone nel reato sussiste quando la condotta del «determinatore» abbia fatto insorgere nel «determinato» una intenzione criminosa prima inesistente, e va distinta dalla «istigazione», che provoca il mero rafforzamento di un proposito criminoso preesistente. (Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato gli estremi della «determinazione» nella condotta dell’imputata che, all’interno di un supermercato, nella convinzione di non essere osservata, aveva dato il «via» alla figlia minorenne per la commissione di un furto).

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Cass. pen. n. 2188/1990

L’art. 111 c.p., nel prevedere il caso di chi determini a commettere un reato una persona non imputabile o non punibile, non richiede nella persona determinata, mero strumento di esecuzione, partecipazione soggettiva né consapevolezza di commettere il reato. In detta ipotesi, il concorso nel reato è meramente apparente, essendo il solo soggetto determinatore considerato responsabile, con aggravamento di pena, per la più elevata capacità a delinquere dimostrata nella strumentalizzazione, ai fini delittuosi, dell’altrui incapacità. La consapevolezza del soggetto determinato, proporzionata al suo grado di capacità di intendere e volere, si ravvisa invece nell’ipotesi prevista dall’art. 112, n. 4, c.p., in cui la deficienza psichica o l’infermità non devono dar luogo a vizio totale di mente, poiché, in tal caso, sussisterebbe la sola responsabilità del soggetto determinatore, di cui all’art. 111 c.p.

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Cass. pen. n. 11335/1987

La determinazione di un minore non imputabile a commettere furti in abitazioni, non singolarmente specificati, non esclude la responsabilità aggravata dell’autore mediato ex art. 111 c.p. È sufficiente che le azioni delittuose commesse rientrino nel programma, delimitato nel tempo e nello spazio, ancorché genericamente assegnato, pur lasciando all’esecutore autonomia nella scelta degli obiettivi e delle modalità di esecuzione.

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