Art. 145 – Codice penale – Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato [213].

Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:
1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno [185];
2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato [188; 692 c.p.p.];
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento [535, 691, 693 c.p.p.].

In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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