Art. 153 – Codice penale – Esercizio del diritto di remissione. Incapaci

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante [121; c.c. 320, 357].

I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati [c.c. 415] possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela è stata proposta dal rappresentante, [120] ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo.

Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato [120], ma la remissione non ha effetto, se questi manifesta volontà contraria [125].

Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano anche nel caso in cui il minore raggiunge gli anni quattordici, dopo che è stata proposta la querela.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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