Art. 187 – Codice penale – Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto

L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile [c.c. 1316].

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale [c.c. 2055, 2059].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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