Art. 186 – Codice penale – Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna

Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna [36], qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato [c.p.p. 543, 694].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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