Art. 219 – Codice penale – Assegnazione a una casa di cura e di custodia
Il condannato, per delitto non colposo [43], a una pena diminuita per cagione di infermità psichica [89], o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.
Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge [la pena di morte o] la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni [204].
Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata [228-232]. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.
Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia [220], non si applica altra misura di sicurezza detentiva [c.p.p. 658 ss.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 1288/2025
In tema di imposte sui redditi, le ritenute alla fonte, applicate dagli istituti di credito nei confronti dei Consorzi per l'area di sviluppo industriale sugli interessi maturati per i depositi bancari, sono a titolo di imposta e non a titolo di acconto di imposta, in quanto detti enti, esercitando funzioni pubblicistiche di interesse generale, sono classificabili tra gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Cass. civ. n. 34216/2024
In caso di pluralità di delitti di bancarotta, non è illegale la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina della continuazione fallimentare perché calcolata dapprima, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, e successivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che tale errore comporti l'applicazione di una pena eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato. (Fattispecie in tema di patteggiamento in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 28009/2024
In tema di reati fallimentari, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo.
Cass. civ. n. 25401/2024
In tema di agevolazioni fiscali, ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall'art. 143 (già 108) del d.P.R. n. 917 del 1986, per carenza di detti requisiti di "decommercializzazione", in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto natura commerciale alla A.P.I.C.I. - Associazione Provinciale Invalidi Civili e Cittadini Anziani, poiché esercitava, in via prevalente e con modalità commerciali, l'attività di progettazione e ricerca di finanziamenti presso enti pubblici, mentre era del tutto assente l'aspetto associativo, non essendo noti i nominativi ed il numero dei soci).
Cass. civ. n. 19376/2024
Il periodo di sospensione provvisoria della patente di guida, che ha preceduto il provvedimento definitivo di revoca del titolo abilitativo, va scomputato dal triennio stabilito dall'art. 219, comma 3-ter, c.d.s. ai fini del conseguimento della nuova patente.
Cass. civ. n. 25034/2023
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili non consente l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, legge fall., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il danno causato fosse particolarmente tenue in ragione dell'elevato ammontare del passivo accertato, che lasciava intendere che le dimensioni dell'impresa non erano contenute).
Cass. civ. n. 22802/2023
In caso di revoca della patente ex art. 219, comma 3-ter, del d.lgs. n. 285 del 1992, l'esecutività della misura coincide con il momento dell'adozione del provvedimento da parte dell'Amministrazione (che presuppone una condanna penale definitiva) e non con la sua comunicazione all'interessato.
Cass. civ. n. 20907/2023
In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 10 l.fall. l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attività d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata.
Cass. civ. n. 8594/2023
In tema di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, la domanda con la quale viene richiesto il pagamento degli interessi per il ritardato pagamento in sede amministrativa dell'INPS delle somme ricevute in eccesso, incontra il limite del giudicato esterno con il quale si è affermata la non fruibilità di tali benefici in ragione del carattere non industriale della società; giudicato rilevabile in ogni tempo che priva di un titolo valido la suindicata domanda e, rispetto al quale, nessun rilievo assume la scelta adottata dall'INPS in sede amministrativa.
Cass. civ. n. 6874/2023
In tema di redditi d'impresa, il reddito del mercante d'arte - cioè, il soggetto che, a differenza dello speculatore occasionale e del collezionista, professionalmente e abitualmente esercita il commercio delle opere d'arte, ancorché in maniera non organizzata imprenditorialmente, al fine di trarre un profitto dall'incremento del loro valore - va tassato quale reddito d'impresa ex art. 55 del TUIR, poiché, ai fini delle imposte sui redditi, l'esercizio delle attività di cui all'art. 2195 c.c., se abituale, determina sempre la sussistenza di un'impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva qualificato il contribuente come "mercante d'arte" e non quale "collezionista", in ragione del numero e della frequenza delle alienazioni di opere di artisti di rilievo per importi elevati).
Cass. civ. n. 3300/2023
In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio, di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, si applica anche alle società di fatto, essendo equiparate, ai fini delle imposte dirette, alle società in nome collettivo o alle società semplici, a seconda che esercitino o meno attività commerciali.
Cass. pen. n. 31208/2020
In tema di determinazione della durata minima della misura di sicurezza nei confronti di imputato prosciolto per vizio totale di mente, al fine di adeguare la stessa al grado concreto di pericolosità, il giudice del merito è tenuto a valutare la ricorrenza non solo delle circostanze aggravanti e attenuanti, procedendo al bilanciamento, ma anche delle circostanze attenuanti generiche.
Cass. pen. n. 23797/2020
In tema di misure di sicurezza, il giudice è tenuto a motivare adeguatamente in ordine al corretto uso del potere esercitato quanto alla determinazione, superiore al minimo di legge, della durata della misura applicata.
Cass. pen. n. 34203/2016
La misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia, di cui all'art. 219 cod. pen., non è limitata alla sola ipotesi nella quale la circostanza del vizio parziale di mente determina una riduzione effettiva della pena, ma si applica anche qualora la parziale infermità sia reputata equivalente rispetto agli altri elementi circostanziali. (In motivazione, la S.C. ha osservato che in tali casi la circostanza di cui all'art. 89 cod. pen. implica comunque una "riduzione" della pena, paralizzando gli aumenti che in astratto deriverebbero dalle aggravanti).
Cass. pen. n. 9477/2003
In tema di misure di sicurezza personali, in caso di proscioglimento per infermità psichica, non può essere disposta, in luogo del ricovero in manicomio giudiziario, l'assegnazione ad una casa di cura e custodia, trattandosi di misure non fungibili, fondate su presupposti diversi. (Fattispecie in cui il Tribunale del riesame, investito dell'impugnazione avverso l'ordinanza di applicazione provvisoria, ex art. 222 c.p., della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata minima di cinque anni all'esito dell'assoluzione dell'imputato dal delitto di uxoricidio per vizio totale di mente, ha applicato, ai sensi dell'art. 219 c.p., il ricovero in una casa di cura protetta).
Cass. pen. n. 13741/1999
Le disposizioni che concernono le misure di sicurezza impongono sempre di accertare la persistenza della pericolosità sociale del soggetto riferita al momento dell'applicazione della misura, oltre che a quello della sua esecuzione. (Fattispecie di annullamento con rinvio dell'applicazione della casa di cura e custodia disposta ex art. 219, comma 1, c.p., non risultando eseguito il detto accertamento).
Corte cost. n. 1102/1988
È illegittimo costituzionalmente l'art. 219, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo accertamento della pericolosità sociale, derivante dalla seminfermità di mente, soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche nel momento della sua esecuzione.
Cass. pen. n. 365/1971
Anche ai fini della determinazione della misura di sicurezza di cui all'art. 219 c.p. deve trovare applicazione il principio stabilito dall'art. 157 c.p. per cui il giudice, per calcolare il tempo necessario a prescrivere, deve avere riguardo al massimo della pena prevista dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima per le circostanze attenuanti.
Cass. pen. n. 1590/1969
La norma contenuta nell'art. 219, comma quarto, c.p., secondo cui, quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva, è dettata specificamente per i casi di imputati dichiarati delinquenti abituali o professionali e al tempo stesso riconosciuti affetti da vizio parziale di mente, e risponde alla finalità di soddisfare le esigenze di cura del reo. In tali casi, pertanto, il giudice non può, senza violare lo spirito della norma, avvalersi della facoltà di non applicare la misura del ricovero in casa di cura per disporre l'assegnazione del condannato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.