Art. 224 – Codice penale – Minore non imputabile
Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata [228-232].
Se, per il delitto, la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore [43] nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.
Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98 [227].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2123/2025
L'accertamento, ai fini fiscali, dell'esistenza di una società di fatto presuppone l'effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario - quali l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi - che l'Amministrazione è tenuta a provare, anche in via presuntiva, poiché la sola apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi non costituisce un autonomo titolo della responsabilità fiscale dei soci (nascendo l'obbligazione tributaria ex lege solo al concreto verificarsi del presupposto dell'imposizione), ma è uno dei possibili indici rivelatori della reale esistenza di tale società.
Cass. civ. n. 19369/2024
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiara l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del prefetto, di cui agli artt. 223 e 224, comma 3, cod. strada. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in ragione della differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, cod. strada, non trova applicazione la disciplina, ivi prevista, che rimette al giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria).
Cass. civ. n. 17962/2024
In caso di prelievo salivare su minore, ospitato presso una comunità, è legittimo il consenso prestato dal responsabile della struttura, individuato come "temporaneo" tutore dello stesso, in quanto il carattere provvisorio dell'ufficio non implica una riduzione dei poteri rappresentativi e di cura del minore.
Cass. civ. n. 11342/2024
Ai fini della assoggettabilità al fallimento del socio apparente di una società di persone, in conseguenza del fallimento della società, non occorre la dimostrazione della stipulazione e dell'operatività di un patto sociale, ma basta la prova di un comportamento del socio tale da integrare la esteriorizzazione del rapporto, ancorché inesistente nei rapporti interni, a tutela dei terzi che su quella apparenza abbiano fatto affidamento.
Cass. civ. n. 6492/2024
In materia di riscatto agrario, la norma transitoria di cui al secondo periodo del comma 4 dell'art. 224, d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 - a mente della quale "si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" la disposizione di cui al primo periodo della stessa norma, che ha modificato l'art. 8, comma 6, della l. n. 590 del 1965, stabilendo in sei mesi (invece che tre) il termine entro il quale deve essere versato il prezzo di acquisto, decorrente, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto, ai sensi della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo unico della legge n. 2 del 1979 - deve essere intesa come riferita ai giudizi riguardanti il diritto di riscatto e non a quelli diretti all'accertamento della decadenza da tale diritto per il mancato tempestivo pagamento del prezzo, ove maturata anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione ed in base al testo previgente.
Cass. civ. n. 35624/2023
La mancanza del verbale attestante il consenso al prelevamento di campioni biologici non dà luogo a inutilizzabilità "patologica" dell'atto di prelievo, posto che le disposizioni di cui agli artt. 224-bis e 359-bis cod. proc. pen. ne consentono l'effettuazione coattiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che fossero utilizzabili, in sede di giudizio abbreviato, gli esiti delle attività di prelievo coattivo di capelli e saliva, pur in assenza del verbale attestante il consenso della persona interessata).
Cass. civ. n. 32353/2023
In caso di continuazione dell'attività di impresa del de cuius da parte degli eredi non si configura una mera comunione di godimento, ma, fino all'iscrizione nel registro delle imprese, una società di fatto o irregolare, con conseguente responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci ex art. 2297 c.c.; conseguentemente, se l'erede è convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti sociali non quale socio di fatto, ma quale mero successore mortis causa del de cuius, va dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, perché - evocato in tale veste - egli nemmeno potrebbe far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
Cass. civ. n. 546/2023
In tema di enti collettivi non societari costituiti nella forma dell'associazione non riconosciuta, la perdita della natura decommercializzata dell'attività esercitata e la conseguente qualificazione commerciale della stessa comportano che l'ente collettivo va qualificato alla stregua di una società di fatto se la predetta attività è svolta in comune da più associati, ai quali si applica, come ai soci, il regime di "trasparenza".
Corte cost. n. 1/1971
È costituzionalmente illegittimo — per contrasto con l'art. 3 Cost. — l'art. 224 comma secondo c.p. nella parte in cui rende obbligatorio ed automatico, per i minori degli anni 14 il ricovero, per almeno 3 anni in riformatorio giudiziario. Situazioni diverse sono considerate in modo identico e la prescrizione di pericolosità, basata sull'id quod plerumque accidit, non ha fondamento rispetto al minore di anni 14 per cui, data la giovanissima età, la pericolosità rappresenta l'eccezione, sicché la obbligatorietà ed automaticità del ricovero non ha giustificazione. Resta ferma l'applicabilità del comma al minore fra i quattordici e i diciotto anni riconosciuto non imputabile. Non è fondata - in riferimento agli artt. 27 (finalità rieducative della pena), 30 (obbligo dello Stato di sostituirsi alla famiglia in caso di incapacità dei genitori) e 31 (protezione dell'infanzia e della gioventù) Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 224 comma secondo c.p. L'art. 27 Cost., attiene soltanto alle pene e non riguarda le misure di sicurezza. Ed i centri di rieducazione per minorenni, fra cui sono da annoverare i riformatori giudiziari, sono stati istituiti proprio per sostituire lo Stato alla famiglia nella funzione educativa mentre l'inidoneità dei centri stessi allo scopo riguarda la concreta organizzazione degli stessi, ad opera della pubblica amministrazione postulando, in ultima analisi, l'intervento del legislatore.