Art. 231 – Codice penale – Trasgressione degli obblighi imposti
Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell'articolo 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta [c.p.p. 658, 659].
Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21905/2024
La notifica dell'avviso di accertamento eseguita nei confronti degli eredi dell'ex socio accomandatario e liquidatore di una s.a.s., cancellata dal registro delle imprese, è nulla, in quanto il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, comporta che il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, per cui la morte del socio ex accomandatario e liquidatore di una s.a.s. non implica alcun automatismo traslativo in capo agli eredi della rappresentanza dell'ente societario, né alcuna loro capacità processuale a ricevere in supplenza gli atti indirizzati ad una società di persone ancora in vita a seguito di detto differimento, che, quindi, rimane destinataria della notifica degli atti impositivi, da eseguirsi presso il suo domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 o, in alternativa, direttamente alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145 c.p.c.
Cass. civ. n. 11411/2024
Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha statuito che alle socie di una società in nome collettivo, sciolta senza liquidazione e cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, era stato erroneamente negato il diritto di impugnare la sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza di un debito della società, il quale si era trasferito in capo a loro proprio per la menzionata vicenda estintiva).
Cass. civ. n. 3060/2024
Integra il reato di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che trasferisce a sé stesso la proprietà di un bene della società pignorato affidato alla sua custodia, trattandosi di un atto dispositivo che incide sui tempi della procedura esecutiva e potenzialmente pregiudizievole per l'interesse del creditore, senza che rilevi la responsabilità dell'agente per le obbligazioni sociali che, sebbene illimitata e solidale, opera solo in via sussidiaria.
Cass. civ. n. 3016/2024
In tema di bancarotta semplice documentale, l'omessa tenuta, per oltre tre anni consecutivi, del bilancio di una società in liquidazione non fa venir meno l'obbligo del liquidatore di tenere i libri e le scritture contabili, la cui violazione integra il predetto reato. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo di tenere i libri e le scritture contabili, tra i quali non rientra il bilancio, viene meno solo dopo la formale cancellazione dell'ente dal registro delle imprese anche nel caso in cui manchino passività insolute).
Cass. civ. n. 29863/2023
In tema di liberazione condizionale, la revoca del beneficio per la violazione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata presuppone il mancato ravvedimento del condannato, desumibile da trasgressioni che, se costituite da illeciti penali non oggetto di sentenze irrevocabili, possono essere valutate incidentalmente dal tribunale di sorveglianza, fermo restando, in caso di proscioglimento in sede di cognizione, l'esame della rilevanza delle violazioni sulla partecipazione dell'interessato al trattamento rieducativo.
Cass. civ. n. 21071/2023
A seguito della cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, la successione dei soci non opera in relazione ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria da parte di colui che intenda far valere la corrispondente pretesa, senza che assuma rilievo, a tal fine, la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione dal lato passivo nel correlativo obbligo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli ex soci di una società di persone, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di appello, in mancanza della dimostrazione che il credito originariamente azionato dalla stessa - il quale, essendo ancora "sub judice", non poteva considerarsi liquido ed esigibile - non fosse stato implicitamente rinunciato).
Cass. civ. n. 10715/2023
L'opposizione del socio di società di persone, avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, si configura sempre come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene a una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 8846/2023
Nel lavoro pubblico contrattualizzato, lo svolgimento della funzione di accomandatario di società in accomandita semplice costituisce incarico retribuito soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che i proventi, quale che sia il "nomen" e la forma giuridica che assumono in ragione della disciplina societaria o fiscale, si producono in ragione dell'attività di amministrazione posta in essere, per lo svolgimento della quale la P.A. datrice di lavoro deve valutare la concedibilità dell'autorizzazione, verificando sia l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, sia l'impegno richiesto al dipendente in termini di energie intellettuali e lavorative.
Cass. pen. n. 23857/2020
In tema di misure di sicurezza personali, la sostituzione della libertà vigilata con la casa di lavoro o con la colonia agricola non deve essere necessariamente preceduta dall'applicazione della cauzione di buona condotta, qualora, secondo quanto previsto dall'art. 231, comma secondo, cod. pen., il soggetto si renda responsabile di una trasgressione particolarmente grave ovvero di ripetute inosservanze delle prescrizioni imposte.
Cass. pen. n. 4717/2013
In sede di riesame della pericolosità sociale, la sostituzione della libertà vigilata con la più grave misura dell'assegnazione ad una casa di lavoro, può essere disposta - in quanto riconducibile ad un'ipotesi di trasgressione di obblighi imposti - a seguito di intervenuta condanna, anche non definitiva, del soggetto, a condizione che tale condanna si riferisca a reati commessi durante la effettiva sottoposizione dello stesso alla libertà vigilata.
Cass. pen. n. 27423/2005
In tema di misure di sicurezza personali, deve escludersi che la previa imposizione della cauzione di buona condotta costituisca condizione indispensabile per la sostituzione, ai sensi dell'art. 231 c.p., della libertà vigilata con la casa di lavoro o con la colonia agricola, quando la gravità e la reiterazione delle trasgressioni dimostrino di per sè l'inefficacia della misura precedentemente applicata.
Cass. pen. n. 1534/1996
In caso di trasgressione agli obblighi conseguenti alla sottoposizione alla libertà vigilata, l'imposizione di cauzione ovvero la sostituzione della libertà vigilata in corso con una misura di sicurezza detentiva devono essere disposte anche nell'ipotesi in cui, per accertata irreperibilità, non sia possibile la consegna alla persona sottoposta alla libertà vigilata della carta precettiva contenente le specifiche prescrizioni stabilite dal magistrato di sorveglianza. (Fattispecie nella quale si è ritenuto che lo stato di irreperibilità di persona sottoposta a libertà vigilata giustificasse ampiamente sia il giudizio di accentuata pericolosità sociale già in precedenza formulato, sia la valutazione di insufficienza e di inefficacia della libertà vigilata, posti a base dell'assegnazione del libero vigilato a una casa di lavoro).
Cass. pen. n. 6614/1996
La sostituzione della libertà vigilata con la più grave misura dell'assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro quale conseguenza della trasgressione degli obblighi imposti, ben può essere ancorata all'intervenuta condanna del sorvegliato per un grave reato, ancorché non passata in giudicato, dal momento che per l'inasprimento della misura si instaura una procedura giurisdizionale che ha quale oggetto di valutazione non la responsabilità, ma la pericolosità del soggetto e che perciò le conclusioni tratte facendo riferimento alla condanna penale niente hanno a che vedere con la violazione del principio della presunzione di non colpevolezza.
Cass. pen. n. 2813/1993
In tema di libertà vigilata, la disposizione contenuta nell'art. 231 c.p. tende, in presenza di trasgressione degli obblighi, ad accertare l'accentuarsi della pericolosità sociale, già precedentemente ritenuta, e ad aggravare eventualmente la misura di sicurezza della libertà vigilata, in corso, secondo un apprezzamento assolutamente discrezionale.
Cass. pen. n. 11869/1992
La trasgressione degli obblighi imposti con la libertà vigilata trova la sua sanzione non nell'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), bensì nell'art. 231 c.p.
Cass. pen. n. 3999/1992
Le condizioni di salute possono - eventualmente - incidere sulle modalità di esecuzione della misura di sicurezza, ma non sulla loro applicabilità, ciò non essendo stato disposto da alcuna norma. (Nella specie la Suprema Corte ha altresì precisato che il preteso contrasto fra l'art. 231 c.p. e l'art. 32 della Costituzione, appare macroscopicamente infondato perché il diritto alla salute viene egualmente garantito anche in vinculis attraverso le apposite strutture sanitarie che sono state create presso gli istituti sia di prevenzione che di pena).