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Art. 230 — Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata

Art. 230 — Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata

La libertà vigilata è sempre ordinata:

  1. 1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;
  2. 2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;
  3. 3) se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità;
  4. 4) negli altri casi determinati dalla legge [ 210, 223, 225, 238, 417 ].

Nel caso in cui sia stata disposta l’assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell’assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in liberà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.

  1. 1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;
  2. 2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;
  3. 3) se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità;
  4. 4) negli altri casi determinati dalla legge [ 210, 223, 225, 238, 417 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 867/1992

L’applicazione del condono di due anni sulla maggior pena inflitta, effettuata ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, non incide sulla quantità della pena prevista dall’art. 230 c.p. per farsi luogo alla libertà vigilata e ciò sia perché, in generale, l’applicazione dell’indulto non si riflette (salve le ipotesi di cui all’art. 210 c.p. in caso di totale estinzione della pena) sull’applicabilità delle misure di sicurezza e sulle questioni ad essa inerenti, sia perché in particolare, il condono di che trattasi è revocabile ai sensi dell’art. 4 del citato decreto.

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Cass. pen. n. 10527/1988

Il giudice di cognizione, quando è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni, può, previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa, irrogargli la misura di sicurezza della libertà vigilata per una durata anche superiore a quella minima di tre anni prevista dalla legge. Decorso però il detto termine minimo il magistrato di sorveglianza, ove la pericolosità sia cessata, è funzionalmente competente a revocare la misura di sicurezza prima della scadenza del maggior termine per essa fissato dal giudice di cognizione.

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Cass. pen. n. 2177/1987

La liberazione condizionale, così come disciplinata dagli artt. 8 e 9 della legge n. 304 del 1982, è istituto che presenta caratteristiche eccezionali rispetto alle disposizioni corrispondenti (artt. 176 e 177 c.p.) della legge ordinaria, essendo espressamente regolamentato per quanto attiene sia alle condizioni di ammissione al beneficio sia alle cause di revoca, sia alla competenza per la concessione. Pertanto in caso di liberazione condizionale prevista dalla legge n. 304, più sopra indicata, non può essere applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata, secondo il disposto dell’art. 230, primo comma n. 2 c.p.

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