Art. 233 – Codice penale – Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Province

Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato [241-313] o contro l'ordine pubblico [414-421], ovvero di un delitto commesso per motivi politici [8] o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più Comuni o in una o più Province, designati dal giudice [c.p.p. 283].

Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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