Art. 284 – Codice penale – Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con l'ergastolo.

Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con l'ergastolo.

L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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