Art. 289 bis – Codice penale – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [586].
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14316/2022
Il reato di sequestro di persona a scopo di coazione, già previsto dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718 e poi trasfuso nell'art. 289-ter cod. pen. dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che incrimina la condotta di chi sequestra o tiene in suo potere una persona onde costringere un terzo a compiere od omettere un atto, subordinandovi la liberazione della vittima, non richiede anche il perseguimento della finalità di terrorismo, neppure quando la coazione sia rivolta a uno Stato, essendo quest'ultimo solo uno dei possibili destinatari della richiesta.
Cass. civ. n. 29507/2019
Il reato di sequestro di persona a scopo di coazione, già previsto dall'art. 3 della legge n. 718 del 1985 e poi trasfuso nell'art. 289-ter cod. pen. dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che incrimina colui che sequestra o tiene in suo potere una persona con il dolo specifico di costringere un terzo a compiere od omettere un atto, subordinandovi la liberazione della vittima, non richiede anche il perseguimento della finalità di terrorismo, neppure quando la coazione sia rivolta ad uno Stato, essendo quest'ultimo solo uno dei possibili soggetti destinatari della richiesta.
Cass. civ. n. 3758/2015
Il divieto di concessione di benefici penitenziari (nella specie permesso premio) previsto dall'art. 58-quater, comma quarto, ord. pen. nei confronti dei condannati per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 cod. pen., che non abbiano effettivamente espiato i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni, opera anche nei confronti dei soggetti che abbiano collaborato con la giustizia.
Cass. civ. n. 4855/1990
L'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 289 bis c.p. è applicabile non solo quando uno dei concorrenti si dissoci e si adoperi per la liberazione dell'ostaggio, ma anche quando detta liberazione avvenga per decisione unanime di tutti i concorrenti.
Cass. civ. n. 10711/1989
Nell'ambito della previsione normativa del sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione è compresa qualsiasi condotta che, privando della libertà personale un individuo, sia sorretta dall'uno o dall'altro degli scopi specificamente tipizzati. Né va esclusa l'ipotesi di un terrorismo che non si accompagni a scopi di destabilizzazione dell'ordine costituzionale ovvero di un'eversione che prescinda dalla diffusione del terrore. (Nella specie la corte ha ritenuto la sussistenza del reato nella condotta dei dirottatori di una nave, non indirizzata a scopi di destabilizzazione dell'ordinamento costituzionale italiano, ma al conseguimento della liberazione dei palestinesi detenuti in Israele).
Cass. civ. n. 3130/1987
La finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale — che qualifica il sequestro di persona divenendone elemento costitutivo e lo colloca, assunta la nuova figura di reato di cui all'art. 289 bis c.p., tra i delitti contro la personalità interna dello Stato — deve muovere l'azione del soggetto, della quale il terrorismo o l'eversione costituisce il particolare obiettivo. La finalità di terrorismo e quella di eversione dell'ordinamento costituzionale sono concettualmente diverse e possono non coincidere nella medesima fattispecie. Per quanto l'azione criminosa così motivata tenda a porre in pericolo le strutture sulle quali poggia l'assetto costituzionale: la finalità di terrorismo, infatti, è certamente quella di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette, cioè, non contro le singole persone ma contro quello che esse rappresentano o, se dirette contro la persona indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti a incutere terrore per scuotere la fiducia nell'ordinamento costituito e indebolire le strutture; la finalità di eversione si identifica, invece, nel fine più diretto di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere in definitiva l'assetto democratico e pluralistico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l'essenza dell'ordinamento costituzionale.
Cass. civ. n. 8552/1984
L'ordine democratico e costituzionale attiene a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale, cui si è voluto dare vita: tali principi sono contenuti, prevalentemente, nei primi cinque articoli della Costituzione, la cui norma chiave è quella prevista dall'art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili sia del singolo sia delle formazioni sociali e prevede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Insorgere anche contro uno solo di questi principi sui quali si regge la concezione fondamentale della vita associata con azioni violente, integra indubbiamente un comportamento finalizzato all'eversione dell'ordine democratico. Conseguentemente ogni condotta diretta contro lo Stato, i suoi poteri ed organi e, più precisamente, tutti gli atti criminosi tendenti ad impedire in qualche modo tale ordine democratico e ordine costituzionale contengono le finalità di terrorismo e di eversione.