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Art. 289 bis — Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Art. 289 bis — Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta [ 586 ].

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 4855/1990

L’attenuante di cui al quarto comma dell’art. 289 bis c.p. è applicabile non solo quando uno dei concorrenti si dissoci e si adoperi per la liberazione dell’ostaggio, ma anche quando detta liberazione avvenga per decisione unanime di tutti i concorrenti.
L’attenuante di cui al quarto comma dell’art. 289 bis c.p. spetta soltanto se vi sia una volontaria interruzione, da parte degli autori del reato, della condotta deliberata e posta in essere; non spetta invece quando l’avere l’ostaggio riacquistato la libertà è un dato di fatto da porre in relazione esclusivamente con l’avvenuto compimento dell’azione programmata. (Fattispecie nella quale dieci terroristi, fatta irruzione in una scuola di formazione aziendale Fiat, avevano sequestrato 200 persone, docenti e discenti, immobilizzandone e imbavagliandone alcune e comunque obbligandole tutte, mediante minaccia con armi, a stare raggruppate in alcuni locali dello stabile e ad ascoltare discorsi e slogans inneggianti alla lotta armata e alla organizzazione prima linea in particolare; quindi quattro studenti e sei docenti erano stati condotti in corridoio, immobilizzati e fatti sedere a terra e contro di loro erano stati sparati vari colpi di pistola agli arti inferiori; dopo circa cinquanta minuti di occupazione gli aggressori, esaurita l’azione programmata, si erano allontanati).

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Cass. pen. n. 10711/1989

Nell’ambito della previsione normativa del sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione è compresa qualsiasi condotta che, privando della libertà personale un individuo, sia sorretta dall’uno o dall’altro degli scopi specificamente tipizzati. Né va esclusa l’ipotesi di un terrorismo che non si accompagni a scopi di destabilizzazione dell’ordine costituzionale ovvero di un’eversione che prescinda dalla diffusione del terrore. (Nella specie la corte ha ritenuto la sussistenza del reato nella condotta dei dirottatori di una nave, non indirizzata a scopi di destabilizzazione dell’ordinamento costituzionale italiano, ma al conseguimento della liberazione dei palestinesi detenuti in Israele).

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Cass. pen. n. 5807/1988

Dalla formulazione letterale della disposizione normativa di cui all’art. 289 bis e, precisamente, dalla disgiunzione che in essa è posta tra finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (espressione quest’ultima sostituita con quella di ordinamento costituzionale dell’art. 11 L. 29 maggio 1982, n. 304) è agevole desumere che nell’ambito della fattispecie penale deve ricomprendersi qualsiasi condotta che, comprimendo la libertà dell’individuo, sia sorretta dall’una o dall’altro degli scopi espressamente tipizzati. Tale interpretazione trae ulteriore supporto dal rilievo che laddove il legislatore ha inteso perseguire esclusivamente attività terroristiche avvinte da un rapporto di strumentalità allo scopo del sovvertimento dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e posti a base della vigente organizzazione statuale, così come, appunto, nella previsione del delitto di cui all’art. 270 bis c.p., ha espressamente enunciato, nella formulazione del disposto normativo, come figura antigiuridica tipica, il compimento di atti terroristici finalizzati alla sola eversione.

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Cass. pen. n. 3130/1987

La finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale — che qualifica il sequestro di persona divenendone elemento costitutivo e lo colloca, assunta la nuova figura di reato di cui all’art. 289 bis c.p., tra i delitti contro la personalità interna dello Stato — deve muovere l’azione del soggetto, della quale il terrorismo o l’eversione costituisce il particolare obiettivo. La finalità di terrorismo e quella di eversione dell’ordinamento costituzionale sono concettualmente diverse e possono non coincidere nella medesima fattispecie. Per quanto l’azione criminosa così motivata tenda a porre in pericolo le strutture sulle quali poggia l’assetto costituzionale: la finalità di terrorismo, infatti, è certamente quella di incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette, cioè, non contro le singole persone ma contro quello che esse rappresentano o, se dirette contro la persona indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti a incutere terrore per scuotere la fiducia nell’ordinamento costituito e indebolire le strutture; la finalità di eversione si identifica, invece, nel fine più diretto di sovvertire l’ordinamento costituzionale e di travolgere in definitiva l’assetto democratico e pluralistico dello Stato, disarticolandone le strutture, impedendone il funzionamento o deviandolo dai principi fondamentali che costituiscono l’essenza dell’ordinamento costituzionale.

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Cass. pen. n. 8552/1984

L’ordine democratico e costituzionale attiene a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale, cui si è voluto dare vita: tali principi sono contenuti, prevalentemente, nei primi cinque articoli della Costituzione, la cui norma chiave è quella prevista dall’art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili sia del singolo sia delle formazioni sociali e prevede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Insorgere anche contro uno solo di questi principi sui quali si regge la concezione fondamentale della vita associata con azioni violente, integra indubbiamente un comportamento finalizzato all’eversione dell’ordine democratico. Conseguentemente ogni condotta diretta contro lo Stato, i suoi poteri ed organi e, più precisamente, tutti gli atti criminosi tendenti ad impedire in qualche modo tale ordine democratico e ordine costituzionale contengono le finalità di terrorismo e di eversione

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