Art. 289 ter – Codice penale – Sequestro di persona a scopo di coazione
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289 bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289 bis.
Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 15006/2024
Il giudice nazionale, dovendo ottemperare agli obblighi comunitari di neutralizzazione degli aiuti di Stato, non contrastati dall'impossibilità di esecuzione o dalla necessità di tutelare la certezza del diritto e il legittimo affidamento, deve disapplicare la disposizione di cui all'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che stabilisce il principio di unitarietà dell'accertamento fiscale, con conseguente legittimità del recupero anche frazionato dell'aiuto, purché l'Amministrazione giunga all'obiettivo del rispetto della normativa di cui all'art. 289 TFUE.
Cass. civ. n. 11733/2024
In tema di procedimento a carico degli enti, il termine per proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze in tema di misure cautelari interdittive (nella specie, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione) è quello ordinario di quindici giorni, previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per le decisioni in camera di consiglio, che decorre dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza, e non quello di dieci giorni previsto dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., in quanto l'art. 52, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 richiama solo le disposizioni di cui all'art. 325 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 39485/2023
È legittima l'applicazione di una misura cautelare coercitiva a persona che ricopre un ufficio elettivo per diretta investitura popolare, in quanto il divieto di applicare a tale soggetto la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, non può essere interpretato nel senso che esso introduca un "salvacondotto" cautelare, pena la violazione del principio di uguaglianza. (Fattispecie relativa ad ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nel comune nel quale il ricorrente ricopriva l'ufficio di consigliere comunale).
Cass. pen. n. 14316/2022
Il reato di sequestro di persona a scopo di coazione, già previsto dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718 e poi trasfuso nell'art. 289-ter cod. pen. dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che incrimina la condotta di chi sequestra o tiene in suo potere una persona onde costringere un terzo a compiere od omettere un atto, subordinandovi la liberazione della vittima, non richiede anche il perseguimento della finalità di terrorismo, neppure quando la coazione sia rivolta a uno Stato, essendo quest'ultimo solo uno dei possibili destinatari della richiesta.
Cass. pen. n. 29507/2019
Il reato di sequestro di persona a scopo di coazione, già previsto dall'art. 3 della legge n. 718 del 1985 e poi trasfuso nell'art. 289-ter cod. pen. dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che incrimina colui che sequestra o tiene in suo potere una persona con il dolo specifico di costringere un terzo a compiere od omettere un atto, subordinandovi la liberazione della vittima, non richiede anche il perseguimento della finalità di terrorismo, neppure quando la coazione sia rivolta ad uno Stato, essendo quest'ultimo solo uno dei possibili soggetti destinatari della richiesta.