Art. 292 bis – Codice penale – Circostanza aggravante
[La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo. Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 1903/2017
In tema di reati contro la personalità dello Stato, esulano dall'esercizio del diritto di libera manifestazione di opinioni politiche ed integrano il delitto di vilipendio alla bandiera espressioni di ingiuria e di disprezzo, lesive del prestigio e dell'onore dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni, ovvero offese grossolane e brutali, prive di correlazione con una critica obiettiva.
Cass. civ. n. 23690/2011
Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 292 c.p. è necessario che la condotta di vilipendio si concretizzi in un atto di denigrazione di una bandiera nazionale e non anche di un'altra cosa che ne riporta i colori.
Cass. civ. n. 22891/2006
L'art. 5 della legge 24 febbraio 2006 n. 85 ha modificato l'art. 292 c.p., prevedendo per l'ipotesi aggravata di vilipendio alla bandiera una pena più mite, sicché, attesa la sostanziale continuità strutturale delle fattispecie criminose disciplinate dalle leggi penali succedutesi nel tempo, il più favorevole regime sanzionatorio è applicabile ai sensi dell'art. 2, comma quarto, c.p. nei processi pendenti in relazione a fatti commessi nel vigore della precedente normativa.
Cass. civ. n. 48902/2003
La bandiera nazionale è penalmente tutelata dall'art. 292 c.p. non come oggetto in sè (diversamente da quanto di verifica, ad esempio, con riguardo al vilipendio di tombe o di cadavere, per il quale si richiede quindi che la condotta vilipendiosa si concretizzi in atti di materiale manomissione del suo oggetto), ma unicamente per il suo valore simbolico, suscettibile, per sua natura, di essere leso anche da semplici manifestazioni verbali di disprezzo, la cui penale rilevanza, ai fini della configurabilità del reato, richiede quindi soltanto la percepibilità da parte di altri soggetti e non anche la presenza della res, da riguardarsi, in quanto tale, come del tutto indifferente.