Art. 290 – Codice penale – Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate

Chiunque pubblicamente [266] vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario , è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze Armate dello Stato o quelle della liberazione [292bis, 313].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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