Art. 295 – Codice penale – Attentato contro i Capi di Stati esteri

Chiunque nel territorio dello Stato [4] attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con l'ergastolo, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l'ergastolo [298, 300, 301-309].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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