Art. 305 – Codice penale – Cospirazione politica mediante associazione
Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati [308].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1104/2025
La costituzione volontaria di almeno uno degli eredi di una parte costituita che decede in corso di causa equivale alla legale comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., ma impedisce l'interruzione del processo, poiché compiuta da uno o da alcuni di coloro ai quali spettava proseguirlo; trattandosi di causa inscindibile, ove la morte intervenga nel corso del giudizio d'appello, la mancata costituzione di taluni eredi determina la necessità di integrare il contraddittorio carente, affinché la causa sia decisa in confronto di tutte le parti della sentenza di primo grado, cosicché è nulla la sentenza d'appello pronunciata in difetto dell'ordine di integrazione, senza che da tale nullità derivi l'estinzione del processo per decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c., dovendo invece la causa essere rinviata al giudice d'appello per una nuova decisione in confronto di tutte le parti.
Cass. civ. n. 18285/2024
In ipotesi di apertura del fallimento di una delle parti di un giudizio civile, l'interruzione del processo è automatica, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l.fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore a opera di uno degli interessati o d'ufficio, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo. (Nella specie la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva fatto decorrere il termine per la riassunzione dalla notificazione di un'istanza di anticipazione di udienza nella quale era citato l'intervenuto fallimento della parte.).
Cass. civ. n. 15004/2024
In caso di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione. (Principio applicato in un giudizio in cui, erroneamente, il giudice di merito aveva calcolato il termine per la riassunzione dalla data in cui, in altro processo tra le medesime parti, uno dei difensori aveva segnalato l'intervenuto decesso dell'altro).
Cass. civ. n. 2439/2024
La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del socio successore della società, con il quale si eccepiva l'estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, rilevando che la posizione giuridica, stabilizzatasi a seguito di una valida notifica dell'appello effettuata al procuratore della società costituita in giudizio, era stata poi modificata dalla costituzione nel grado di appello del socio, instaurando così un valido rapporto processuale).
Cass. civ. n. 92/2024
Il termine semestrale per la riassunzione del giudizio a seguito dell'annullamento con rinvio comporta il necessario computo della sospensione feriale, che interessa indistintamente tutti i termini processuali, i quali, dopo tale periodo, riprendono a decorrere.
Cass. civ. n. 33345/2023
Nel giudizio di legittimità la dichiarazione della nullità della notifica dell'originaria citazione, non comporta la caducazione del rapporto processuale, in quanto a seguito della tempestiva riassunzione del processo dinnanzi al giudice di primo grado e la conseguente rinnovazione degli atti processuali successivi all'atto invalido, si ha la sanatoria del vizio, con conseguente salvezza degli effetti processuali della domanda originaria.
Cass. civ. n. 27254/2023
La parte contumace in primo grado non può eccepire in appello l'estinzione del processo nell'ipotesi in cui sia stata posta, nel grado in cui si è verificato l'evento interruttivo, nella condizione di formulare la relativa eccezione per esserle stato ritualmente notificato, in detto grado, l'atto di riassunzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile, per violazione dell'art. 345 c.p.c., l'eccezione di estinzione del processo sollevata, in grado d'appello, dalla parte rimasta contumace in primo grado, escludendo che quest'ultima potesse giovarsi degli effetti dell'eccezione ritualmente formulata, in primo grado, dalle altre parti).
Cass. civ. n. 24789/2023
In materia doganale, l'art. 305 d.P.R. n. 43 del 1973 (TULD), non sanziona la mancata, tempestiva presentazione del cd. "mod. T1" che abbia cagionato un mero ritardo nell'appuramento doganale della merce, ma il diverso caso in cui quest'ultima non sia stata affatto presentata alla dogana di destinazione per fatto colposo dello speditore, ricorrendo, invece, in ipotesi di mancata presentazione dolosa, la fattispecie del reato di cd. "contrabbando" ex art. 282 TULD.
Cass. civ. n. 16982/2023
Il termine di tre mesi per la riassunzione del processo interrotto, previsto dall'art. 305 c.p.c. per effetto della novella introdotta dall'art. 58, comma primo, della l. n. 69/2009, si applica ai giudizi introdotti in primo grado dopo l'entrata in vigore della predetta legge e, quindi, dal 4 luglio 2009.
Cass. civ. n. 16407/2023
In tema di equa riparazione, in caso di estinzione del giudizio presupposto per inattività delle parti, non può ritenersi automaticamente operante la presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, in un giudizio per risarcimento dei danni per responsabilità professionale, aveva dedotto dalla mancata riassunzione della causa da parte della convenuta l'assenza di un pregiudizio per la durata irragionevole del processo, così omettendo di differenziare la posizione processuale delle parti e, quindi, senza tenere conto che la convenuta aveva un interesse contrario alla riassunzione).
Cass. civ. n. 8835/2023
L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, anche qualora l'evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all'art. 305 c.p.c. e non nelle forme di cui all'art. 331 c.p.c. - operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralità di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia già costituito in giudizio - e che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 4283/2023
Nel giudizio di risarcimento del danno, ove il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo quale unico responsabile del pregiudizio subito dall'attore, si determina una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, in presenza di un evento interruttivo, la tardiva riassunzione della causa determina l'estinzione dell'intero processo, e non già del solo rapporto processuale interessato dall'evento medesimo.
Cass. pen. n. 16714/2014
Il delitto di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 cod. pen.) si perfeziona in base al mero incontro delle volontà di più soggetti per l'attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art.305 cod. pen.).
Cass. pen. n. 4906/1989
Il delitto di cospirazione politica mediante associazione è un reato permanente, formale, di pericolo indiretto per la personalità dello Stato, ossia di pericolo presunto iuris et de iure per il semplice fatto della costituzione di un'associazione organizzata col fine di commettere uno dei reati di cui all'art. 302 c.p. Con esso, come per tutti i delitti di attentato alla personalità dello Stato, il legislatore ha voluto reprimere la formazione di organizzazioni mirate a quel fine anticipandone la punibilità (da ciò la classificazione fra i reati cosiddetti a soglia anticipata) prima ancora che esse attuino il loro programma volto a aggredire lo Stato, appunto perché v'è la presunzione di pericolosità sin dal momento del loro sorgere.
Perché si consumi il delitto di cui all'art. 305 c.p. (cospirazione politica mediante associazione) è sufficiente che tre o più persone costituiscano, promuovano, organizzino oppure aderiscano ad un'organizzazione anche rudimentale, a carattere stabile, pur se non consacrata in atti formali, volta alla realizzazione dei delitti non colposi contro la personalità internazionale od interna dello Stato per i quali la legge stabilisca la pena dell'ergastolo o della reclusione, per ciò solo rispondendo del delitto di cui al richiamato art. 305 c.p. anche se non venga realizzato alcuno dei reati fine.
Cass. pen. n. 1356/1983
È da ritenere realizzato il delitto ex art. 305 c.p. allorquando i cospiranti abbiano concordato, in modo serio ed impegnativo, lo svolgimento dell'attività necessaria al conseguimento del risultato che s'identifica con uno dei reati indicati nell'art. 302 dello stesso codice, indipendentemente dalla puntuale preordinazione dei mezzi operativi. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è affermato che basta, ad integrare il delitto di cospirazione, il fine di tre o più persone formanti l'associazione di commettere anche uno solo degli illeciti previsti dall'art. 302 c.p.; e ciò a differenza della previsione ex art. 416 c.p. dove occorre lo scopo di commettere più delitti, precisandosi che, nella cospirazione, la natura politica dei fatti criminosi conferisce alla condotta una particolare gravità e rende, in ultima analisi, incriminabili azioni «ordinariamente non incriminate in sede penale», posto che s'intende così prevenire anche il pericolo indiretto cui sono esposti i valori peculiari della sicurezza dello Stato, della sua integrità territoriale e della sua Costituzione).
Cass. pen. n. 348/1982
L'elemento soggettivo del delitto di cospirazione politica mediante associazione consiste nella consapevole adesione ad una associazione strutturata con armi e con la finalità di compiere uno o più delitti tra quelli previsti dall'art. 302 del c.p.