Art. 304 – Codice penale – Cospirazione politica mediante accordo

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo [308].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 16714/2014

Il delitto di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 cod. pen.) si perfeziona in base al mero incontro delle volontà di più soggetti per l'attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art.305 cod. pen.).

Cass. civ. n. 17662/2002

Il delitto di cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) si perfeziona in base al mero incontro delle volontà di pù soggetti per l'attuazione di un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.).

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale