Art. 302 – Codice penale – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Chiunque istiga [303, 414] taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione , è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso , con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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