Art. 302 – Codice penale – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo
Chiunque istiga [303, 414] taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione , è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso , con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23712/2024
In tema di misure cautelari personali, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 302 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che le misure diverse dalla custodia in carcere e quelle interdittive perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio di garanzia entro il termine stabilito dall'art. 294, comma 1-bis, cod. proc. pen., resa con sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 2001, comporta che, nel caso di caducazione, esse possano essere riemesse solo previo interrogatorio dell'indagato. (Fattispecie in materia di divieto di dimora).
Cass. civ. n. 6642/2024
In tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell'apertura della propria procedura concorsuale.
Cass. civ. n. 46440/2023
Nel caso in cui una misura cautelare disposta dal giudice incompetente sia rinnovata dal giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. non è necessario procedere a un nuovo interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., conservando piena efficacia quello effettuato nel corso dell'udienza di convalida del fermo a norma dell'art. 391, comma 3, cod. proc. pen. e ciò anche qualora il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, cui la misura si ricolleghi, non sia stato convalidato.
Cass. civ. n. 17212/2023
Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".
Cass. civ. n. 17038/2022
Non ricorre alcuna incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., in capo al magistrato, già componente del tribunale del riesame chiamato a giudicare dell'inefficacia di una misura coercitiva per omesso interrogatorio dell'indagato, che abbia poi fatto parte del tribunale come giudice dell'appello cautelare avverso il rigetto dell'istanza di declaratoria di inefficacia della medesima misura.
Cass. pen. n. 36816/2020
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 302 cod. pen. è necessario che l'istigazione sia diretta ad un soggetto identificato e sia concretamente idonea a suscitare il proposito della commissione di uno o più delitti contro la personalità interna od internazionale dello Stato specificamente determinati, anche se non necessariamente indicati con il loro "nomen iuris".
Cass. pen. n. 51942/2018
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'articolo 302 cod. pen., che può avere per oggetto anche un reato associativo (nella specie, l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all'art. 270-bis cod. pen.), non basta l'esternazione di un giudizio positivo su un episodio criminoso, per quanto odioso e riprovevole, ma occorre che il comportamento dell'agente sia tale - per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell'autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica - da determinare il rischio, non teorico ma effettivo, della commissione di atti di terrorismo o di delitti associativi con finalità di terrorismo.
Cass. pen. n. 46178/2015
Il fatto di postare sui profili Facebook frasi o commenti a immagini cruente, proposizioni di esortazione o di incitamento, senza limitarsi a esprimere sentimenti di approvazione verso fatti di terrorismo islamico, attuati da gruppi che si ispiravano all'integralismo religioso, ma incitando a intraprendere atti sovversivi di vero e proprio terrorismo e di affermazione della violenza anche più truce e spietata, integrano il delitto di cui all'art. 302 c.p. e non quello di cui all'art. 414 c.p. di talché, nell'ipotesi della sussistenza di tali fatti, è legittimo il rigetto da parte del tribunale del riesame, della richiesta di un cittadino extracomunitario di essere rimesso in libertà.
Cass. pen. n. 8952/1987
Il reato di cui all'art. 306 c.p. ha natura strumentale rispetto ai delitti indicati nell'art. 302 stesso codice, dato che la «banda armata» «si forma» proprio «per commetterli». L'esistenza del fine specifico e la formazione della banda armata connotano tale reato, che viene a giuridica esistenza anche se il fine non viene raggiunto, ma che non perde la sua autonomia quando la banda commetta i delitti inseriti nel suo programma. Il raggiungimento del fine porta quale conseguenza che reato-mezzo, cioè, quello di cui all'art. 306, e reati-fine, cioè quelli di cui all'art. 302, concorrano tra di loro e, poiché tra i delitti non colposi indicati nell'art. 302 ci sono anche quelli di cui agli artt. 270 e 270 bis c.p., è configurabile il concorso fra essi e il reato di «banda armata» essendo solo da definire se tale concorso di reati sia un concorso materiale o un concorso formale. Quando vi sia coincidenza in senso naturalistico, di tali reati fra di loro strumentalmente collegati, così che il fine specifico che qualifica il reato di banda armata rimane esterno all'azione solo in senso normativo, sussiste concorso formale, ai sensi dell'art. 81, primo comma, c.p., fra detti reati. (Nella specie è stato ritenuto che i vari gruppi armati, sorti in Italia tra la fine del 1978 e gli inizi del 1979 con il fine di creare una vera e propria associazione sovversiva, avevano dato corpo e consistenza a quest'ultima e, quindi, capacità operativa, nello stesso momento in cui si caratterizzavano come banda armata).
Cass. pen. n. 788/1985
Nel reato, previsto e punito dall'art. 302 c.p., che è un reato formale, il dolo è meramente generico e cioè consiste nella semplice intenzionalità dell'azione od omissione, da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto.