Art. 316 ter – Codice penale – Indebita percezione di erogazioni pubbliche
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23472/2025
Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 316-ter cod. pen., la condotta del socio e legale rappresentante di una società semplice che ottenga un contributo comunitario in favore dell'ente, omettendo di dichiarare, al momento della presentazione della domanda, di essere sottoposto a misura di prevenzione personale, in quanto, nelle società di persone, a differenza che nelle società di capitali, ai sensi degli artt. 83 e 85, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche i singoli soci sono tenuti a comunicare l'eventuale sussistenza di cause personali di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 stesso decreto.
Cass. civ. n. 23329/2025
In tema di responsabilità da reato degli enti, la rilevante entità del profitto del reato, richiesta quale condizione per l'applicazione all'ente di sanzioni interdittive, deve essere dedotta, oltre che dal dato oggettivo della consistenza del vantaggio conseguito, anche da quello soggettivo, determinato avendo riguardo alle caratteristiche dell'ente stesso e all'incidenza del suo arricchimento indebito rispetto alla specifica attività, al volume di affari, alla struttura d'impresa e alla posizione sul mercato dello stesso.
Cass. civ. n. 17664/2025
La responsabilità da reato degli enti non può essere inferita dalla sola prova del reato presupposto, postulando invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest'ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato perpetrato da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per affermare la responsabilità dell'ente, il giudice, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, deve verificare autonomamente e incidentalmente la realizzazione di quest'ultimo, non limitandosi ad invocare l'efficacia della sentenza di prescrizione).
Cass. civ. n. 7332/2025
Integra la fattispecie criminosa di appropriazione indebita, e non quella di cui all'art. 316-ter cod. pen., l'indebita percezione della pensione di reversibilità, conseguente al decesso del titolare del rapporto pensionistico, da parte del coniuge, che abbia omesso di comunicare all'Ente previdenziale di aver contratto nuovo matrimonio, non spettando al predetto, ma all'Ufficio anagrafe del Comune, segnalare all'INPS la variazione dello stato civile del percipiente.
Cass. civ. n. 26180/2024
Non integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316-ter cod. pen. l'indebita ritenzione di contributi pubblici legittimamente percepiti, assumendo rilevanza penale solo il loro indebito conseguimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa comunicazione di cause sopravvenute di decadenza dal contributo regolarmente percepito può configurare il delitto di malversazione di cui all'art. 316-bis cod. pen., ove l'erogazione sia stata subordinata ad un vincolo di destinazione).
Cass. civ. n. 16979/2024
In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, l'aggravante dell'offesa agli interessi dell'Unione europea di cui all'art. 316-ter, comma primo, ultimo periodo, cod. pen. non è configurabile in caso di indebita percezione dei contributi economici a fondo perduto erogati dallo Stato italiano ai soggetti danneggiati dalla pandemia "Covid 19" in forza del c.d. decreto sostegni (d.l. 22 marzo 2021, n. 41) e del c.d. decreto sostegni bis (d.l. 25 maggio 2021, n. 73). (In motivazione, la Corte ha precisato che la nozione di "interessi finanziari dell'Unione europea" di cui alla Direttiva U.E. n. 2017/1371 è di stretta interpretazione e non si estende al patrimonio degli Stati membri, anche se di interesse per le politiche dell'Unione).
Cass. civ. n. 14874/2024
In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19, è configurabile il reato di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui il professionista, al quale, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è esteso l'accesso alla garanzia rilasciata dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese, destini il finanziamento erogato in suo favore ad esigenze personali piuttosto che all'attività professionale a cui lo stesso è destinato per legge.
Cass. civ. n. 13573/2024
Integra il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640-bis cod. pen., e non quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui all'art. 316-ter cod. pen., la condotta di chi registri sull'apposita piattaforma digitale false fatture relative alla simulata cessione di libri in formato digitale ai beneficiari del "bonus cultura", cui erano stati, invece, consegnati beni di genere diverso, stante la preordinata attività fraudolenta concretamente posta in essere.
Cass. civ. n. 11969/2024
Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, previsto dall'art. 316-ter cod. pen., l'indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto dell'omessa comunicazione dell'esistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal primo gennaio 2017, dall'art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92), senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contributiva. 12/09/1983 num. 463 art. 2 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 37, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 12, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Legge 29/09/2000 num. 300 art. 4 com. 1, Direttive del Consiglio CEE del 2017 num. 1371, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 71 lett. B CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. L CORTE COST., Decreto Legisl. 14/07/2020 num. 75 art. 1 com. 1 lett. B, Decreto Legge 27/01/2022 num. 4 art. 28 bis com. 1, Decreto Legge 25/02/2022 num. 13 art. 2 com. 1 lett. 1, Legge 28/03/2022 num. 25
Cass. civ. n. 30770/2023
In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, integra il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen. la condotta di chi consegue indebitamente erogazioni statali, consistenti nel rimborso delle somme riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione in favore dei docenti (cd. "bonus carta del docente"), di cui all'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo a fini di confisca dei rimborsi riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione a tale titolo, percepiti dal l.r. della società erogatrice mediante la presentazione di fatture e documentazione falsificata, concernente l'acquisto di beni diversi da quelli consentiti).
Cass. civ. n. 8963/2023
In tema di indebita percezione di erogazioni in danno dell'Unione Europea, il procuratore europeo delegato è competente a chiedere o a disporre una delle misure investigative di cui all'art. 30, par. 1, del regolamento UE 2017/1939, ivi compreso il sequestro preventivo a fini di confisca, diretta o per equivalente, del profitto del reato ex art. 322-ter cod. pen., anche nell'ipotesi in cui esso sia inferiore ad euro 100.000,00 e non sia, pertanto, configurabile, l'aggravante di cui all'art. 316-ter, comma primo, ultimo periodo, cod. pen., posto che la citata disposizione eurounitaria va intesa come non escludente l'operatività delle anzidette misure investigative in relazione a reati puniti con pena meno grave di quella comminata per l'indicata ipotesi aggravata.
Cass. civ. n. 19851/2022
Il delitto di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. si perfeziona nel momento di scadenza del termine essenziale previsto in contratto per la realizzazione dell'opera o del servizio costituente la ragione della erogazione, ovvero, anche prima, nel momento in cui divenga comunque impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica per la quale gli stessi siano stati erogati, come nel caso dell'inosservanza di vincoli e condizioni ulteriori di per sé significativa dell'irreversibile frustrazione della tutela predisposta dalla norma.
Cass. civ. n. 28416/2022
In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19, è configurabile il reato di malversazione ex art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui, successivamente all'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica rilasciata dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell'art. 13, lett. m), del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge.
Cass. civ. n. 49693/2022
In tema di legislazione emergenziale per il sostegno delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19, nel caso in cui siano rese dichiarazioni non veritiere per ottenere il finanziamento assistito dalla garanzia pubblica rilasciata dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e, successivamente all'erogazione, le somme percepite siano utilizzate per finalità diverse da quelle previste "ex lege", è configurabile il delitto di malversazione ai danni dello Stato e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, attesa la natura non assistenziale dell'erogazione e la sussistenza di un vincolo di destinazione.
Cass. civ. n. 9661/2022
Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, commesso mediante la riscossione di ratei mensili da parte di enti previdenziali diversi (nella specie, la Ragioneria territoriale erogante la pensione di reversibilità di guerra e l'INPS gli assegni di vecchiaia, invalidità civile e inabilità), integra non già un'ipotesi di concorso formale omogeneo ex art. 81, primo comma, cod. pen., bensì un fatto unitario a consumazione frazionata, lesivo del medesimo bene-interesse tutelato (corretta distribuzione delle risorse pubbliche) ed in danno del medesimo soggetto Statuale.
Cass. civ. n. 11246/2022
Il profitto del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (nella specie avvenuta attraverso il conseguimento di un prestito garantito dal Fondo Garanzia per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 - c.d. decreto liquidità - convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), coincide con l'importo del finanziamento indebitamente ottenuto, atteso che il relativo contratto non si sarebbe perfezionato senza la prestazione del contributo pubblico, sicché a tale importo occorre riferirsi ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità prevista dall'art. 316-ter cod. pen.
Cass. civ. n. 29674/2022
Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen.(successivamente al d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, denominato come delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche) la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, ottenga dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, fittiziamente riportate nei flussi UNIEMENS mensili, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso Istituto le corrispondenti erogazioni in forma di risparmio di spesa.
Cass. civ. n. 9060/2022
Il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone l'accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta, perché con tale atto si verifica la dispersione del denaro pubblico, e non in quello in cui avviene la materiale apprensione degli incentivi.
Cass. civ. n. 14731/2022
In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, non si configura il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche nel caso in cui non sia allegata alla richiesta di fruire del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 d.l. 22 marzo 2021, n. 41 convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69, la dichiarazione di essere stato destinatario di informazione interdittiva antimafia, essendo ostativa alla fruizione del predetto contributo l'omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che riguarda l'applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione, fra le quali non rientra, tuttavia, la predetta interdittiva, in quanto provvedimento amministrativo incapacitante, avente natura cautelare e preventiva.
Cass. civ. n. 22119/2021
In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, non è configurabile il reato di cui all'art. 316-bis cod. pen. nel caso in cui, successivamente all'erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE S.p.A., ai sensi del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge.
Cass. civ. n. 45917/2021
In tema di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, nella valutazione del superamento o meno della soglia di punibilità, prevista dall'art. 316-ter, comma secondo, cod. pen., occorre tener conto della complessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario e non di quella allo stesso corrisposta con cadenza periodica, ove le erogazioni conseguano ad una iniziale ed unitaria condotta.
Cass. civ. n. 43554/2021
Integra il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. la percezione, da parte di cittadino stabilmente residente all'estero, dell'assegno sociale, la cui erogazione presuppone l'attualità della residenza in Italia.
Cass. civ. n. 10790/2021
Il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., commesso mediante la riscossione dei ratei pensionistici di un genitore defunto, in seguito al mancato assolvimento dell'obbligo di comunicare all'Ente previdenziale l'avvenuto decesso, ha natura di reato a consumazione prolungata e si consuma al momento della cessazione delle riscossioni, che segna il "dies a quo" del termine prescrizionale.
Cass. civ. n. 2125/2021
È configurabile il reato di indebita percezione di erogazione in danno dello Stato, e non quello di truffa aggravata cui all'art. 640-bis cod. pen., in caso di conseguimento di un prestito bancario assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sulla base di una dichiarazione mendace (nella specie, relativa all'importo dei ricavi nell'anno 2018 ed al danno arrecato all'attività di impresa dall'emergenza da Covid-19) atteso che il finanziamento viene erogato sulla base della sola autocertificazione dell'imprenditore senza alcun controllo della sua veridicità da parte dell'Istituto erogatore, che non può considerarsi indotto in errore dal mendacio.
Cass. civ. n. 35787/2020
Integra il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui la condotta dell'addetto all'ufficio urbanistica comunale, incaricato di svolgere l'istruttoria delle pratiche per il rilascio dei permessi a costruire, che, "in occasione" dell'esercizio delle sue funzioni, si appropri di somme di danaro versate da privati nell'errata convinzione di assolvere al pagamento di oneri dovuti.
Cass. civ. n. 21353/2020
In tema di confisca diretta, non può essere disposta l'ablazione del profitto del reato nel caso in cui lo stesso sia venuto meno per effetto di condotte riparatorie, poste in essere volontariamente dal reo, che abbiano eliso il vantaggio economico conseguito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la confisca ex art. 322-ter, comma primo, cod. pen. di somme ottenute dall'I.N.P.S., a titolo di rimborso, da un datore di lavoro, che aveva falsamente comunicato all'ente l'avvenuta corresponsione di un'indennità a una dipendente, in considerazione del successivo volontario versamento di tale indennità).
Cass. civ. n. 22192/2019
Ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 316-bis e 640-bis cod. pen., non è sufficiente che le somme erogate a titolo di corrispettivo al soggetto aggiudicatario della gestione del servizio di accoglienza e trattenimento di migranti richiedenti asilo, in esito ad una gara di appalto pubblico di servizi ed alla successiva stipulazione di una convenzione, siano di provenienza pubblica, poiché, trattandosi di un rapporto contrattuale a titolo oneroso, le stesse non possono essere ricondotte nell'alveo delle erogazioni gratuite o connotate da onerosità attenuata contemplate dalle disposizioni citate.
Cass. civ. n. 23185/2019
In tema di truffa aggravata per il conseguimento di una pensione d'invalidità, qualora le erogazioni pubbliche a versamento rateizzato siano riconducibili ad un'originaria ed unica condotta fraudolenta, destinata a produrre effetti con cadenza periodica, la loro percezione conserva rilevanza penale anche in assenza di successive verifiche da parte dell'ente previdenziale e la consumazione del reato si realizza al momento dell'ultima percezione indebita. (Fattispecie in cui, avendo l'agente ottenuto, mediante la simulazione di uno stato di cecità, la concessione di una pensione d'invalidità, limitandosi in seguito a percepire il trattamento previdenziale, la Corte ha escluso la configurabilità della meno grave ipotesi di cui all'art. 316-ter cod. pen., attesa l'avvenuta induzione in errore della persona offesa e la natura fraudolenta della condotta).
Cass. civ. n. 16817/2019
Integra il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., e non quello di truffa aggravata, la condotta dell'insegnante che, senza porre in essere comportamenti fraudolenti in aggiunta al silenzio serbato in ordine alla cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione, continui a ricevere indebitamente lo stipendio mensile. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che il comportamento dell'imputata era da considerarsi meramente omissivo e che sarebbe stato onere dell'istituto scolastico comunicare al Ministero dell'istruzione la cessazione del rapporto o qualsiasi altra variazione contrattuale).
Cass. civ. n. 24890/2019
In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il superamento della soglia di punibilità indicata dall'art.316-ter, comma 2, cod. pen. integra un elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità, sicché è irrilevante che il beneficiario consegua in momenti diversi contributi che, sommati tra loro, determinerebbero il superamento della soglia, in quanto rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva. (Fattispecie di spendita, presso un commerciante, condannato per concorso nel reato, di molteplici "buoni cultura", ciascuno di importo non eccedente la soglia indicata, utilizzati dai diretti beneficiari per l'acquisto di beni diversi da quelli consentiti).
Cass. civ. n. 42924/2018
Nel reato di malversazione a danno dello Stato, persona offesa è esclusivamente il soggetto pubblico, in quanto il reato previsto dall'art.316-bis cod.pen. è posto a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica sicché il privato danneggiato dal reato non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione.
Cass. civ. n. 49992/2017
Il reato di malversazione a danno dello Stato, di cui all'art. 316-bis cod. pen., concorre con quello di bancarotta impropria distrattiva, di cui all'art. 223, comma 1, legge fall., in quanto l'autore dapprima si appropria delle risorse erariali immettendole nel patrimonio della società, e successivamente le sottrae alla garanzia generica dei creditori, destinando le somme a finalità diverse sia rispetto a quelle per le quali era stato concesso il contributo o il finanziamento, sia rispetto a quelle proprie dell'attività imprenditoriale della società. (In motivazione, la Corte ha individuato un rapporto di progressione criminosa tra le due fattispecie incriminatrici).
Cass. civ. n. 47064/2017
Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.) differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) per la mancanza, nel primo reato, dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri. (In applicazione di questo principio la S.C. ha configurato il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. anziché quello di truffa, in una fattispecie in cui all'imputato era contestata solamente la mancata comunicazione all'I.N.P.S. del proprio trasferimento all'estero, fatto implicante la perdita del diritto all'assegno sociale).
Cass. civ. n. 51334/2016
Rientra nelle previsioni di cui all'art. 316 ter c.p., e non in quelle di cui agli artt. 640 e 646 c.p., la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottenga dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all'istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.
Cass. civ. n. 32730/2016
Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall'art. 316-ter cod. pen., e quello di frode comunitaria di cui all'art. 2 L. 23 dicembre 1986 n. 898, la condotta del soggetto che consegue un contributo agricolo omettendo di informare l'ente concedente di essere stato sottoposto a misura di prevenzione antimafia per effetto di decreto irrevocabile, anche se ormai cessato nella sua efficacia.
Cass. civ. n. 41357/2015
Non integra il delitto di truffa, bensì quello di appropriazione indebita nei confronti del lavoratore, aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen., la condotta del datore di lavoro, il quale, abusando delle relazioni d'ufficio o di prestazione d'opera, indichi falsamente, negli appositi prospetti mensili, di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, quale anticipazione effettuata per conto dell'I.N.P.S., così ottenendo dall'ente pubblico il conguaglio degli importi fittiziamente indicati con quelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, non potendo ravvisarsi in tal caso nè un danno economico per l'ente pubblico, nè una condotta di artifici e raggiri nella mera falsa esposizione.
Cass. civ. n. 38292/2015
Nel delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il superamento della soglia quantitativa, oltre la quale l'illecito amministrativo integra il reato, non configura una condizione obiettiva di punibilità, ma un elemento costitutivo della fattispecie, e come tale, deve essere oggetto di rappresentazione e volontà.
Cass. civ. n. 6809/2015
In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il momento consumativo del delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., nell'ipotesi in cui le erogazioni pubbliche sono conferite in ratei periodici e in tempi diversi, coincide con la cessazione dei pagamenti, perdurando il reato fino a quando non vengono interrotte le riscossioni.
Cass. civ. n. 34563/2013
Integra esclusivamente l'illecito amministrativo di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316 ter, comma secondo, c.p., la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione - proposta al fine di ottenere il contributo relativo al cosiddetto bonus bebè, previsto dall'art. 1 legge n. 266 del 2005 - attesti falsamente di possedere la cittadinanza italiana, che rappresenta uno dei requisiti necessari per la riscossione del contributo in questione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, dovendosi ritenere il reato di cui all'art. 316 ter c.p. fattispecie a struttura complessa, articolata in due condotte la prima delle quali è necessariamente una dichiarazione falsa, assorbe il delitto di cui all'art. 495 c.p.).
Cass. civ. n. 17343/2013
Ai fini della sussistenza del delitto di malversazione ai danni dello Stato, l'ente pubblico erogatore dei fondi distratti dalla loro destinazione si identifica con l'organismo pubblico di cui all'art. 3, comma 26, d.l.vo 12 aprile 2006, n.163, per cui è tale qualsiasi organismo, dotato di personalità giuridica, istituito, anche in forma societaria, per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia sottoposta al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dai medesimi soggetti suindicati.