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Art. 316 ter — Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Art. 316 ter — Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 47064/2017

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.) differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.) per la mancanza, nel primo reato, dell’elemento dell’induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici e raggiri. (In applicazione di questo principio la S.C. ha configurato il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. anzichè quello di truffa, in una fattispecie in cui all’imputato era contestata solamente la mancata comunicazione all’I.N.P.S. del proprio trasferimento all’estero, fatto implicante la perdita del diritto all’assegno sociale).

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Cass. pen. n. 51334/2016

Rientra nelle previsioni di cui all’art. 316 ter c.p., e non in quelle di cui agli artt. 640 e 646 c.p., la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottenga dall’I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all’istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.

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Cass. pen. n. 32730/2016

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall’art. 316-ter cod. pen., e quello di frode comunitaria di cui all’art. 2 L. 23 dicembre 1986 n. 898, la condotta del soggetto che consegue un contributo agricolo omettendo di informare l’ente concedente di essere stato sottoposto a misura di prevenzione antimafia per effetto di decreto irrevocabile, anche se ormai cessato nella sua efficacia.

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Cass. pen. n. 41357/2015

Non integra il delitto di truffa, bensì quello di appropriazione indebita nei confronti del lavoratore, aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen., la condotta del datore di lavoro, il quale, abusando delle relazioni d’ufficio o di prestazione d’opera, indichi falsamente, negli appositi prospetti mensili, di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, quale anticipazione effettuata per conto dell’I.N.P.S., così ottenendo dall’ente pubblico il conguaglio degli importi fittiziamente indicati con quelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, non potendo ravvisarsi in tal caso nè un danno economico per l’ente pubblico, nè una condotta di artifici e raggiri nella mera falsa esposizione.

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Cass. pen. n. 38292/2015

Nel delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il superamento della soglia quantitativa, oltre la quale l’illecito amministrativo integra il reato, non configura una condizione obiettiva di punibilità, ma un elemento costitutivo della fattispecie, e come tale, deve essere oggetto di rappresentazione e volontà.

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Cass. pen. n. 6809/2015

In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il momento consumativo del delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen., nell’ipotesi in cui le erogazioni pubbliche sono conferite in ratei periodici e in tempi diversi, coincide con la cessazione dei pagamenti, perdurando il reato fino a quando non vengono interrotte le riscossioni.

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Cass. pen. n. 34563/2013

Integra esclusivamente l’illecito amministrativo di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’art. 316 ter, comma secondo, c.p., la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione – proposta al fine di ottenere il contributo relativo al cosiddetto bonus bebè, previsto dall’art. 1 legge n. 266 del 2005 – attesti falsamente di possedere la cittadinanza italiana, che rappresenta uno dei requisiti necessari per la riscossione del contributo in questione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, dovendosi ritenere il reato di cui all’art. 316 ter c.p. fattispecie a struttura complessa, articolata in due condotte la prima delle quali è necessariamente una dichiarazione falsa, assorbe il delitto di cui all’art. 495 c.p.).

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Cass. pen. n. 8707/2013

Integra il delitto previsto dall’art. 316 ter c.p. la condotta del soggetto che consegue un contributo agricolo omettendo di informare l’ente concedente di essere sottoposto a misura di prevenzione antimafia per effetto di decreto divenuto irrevocabile.

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Cass. pen. n. 40688/2012

Integra esclusivamente il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione – proposta al fine di ottenere il contributo relativo al c.d. bonus bebè, previsto dall’art. 1 della legge n. 266 del 2005 – attesti falsamente di possedere la cittadinanza italiana, che rappresenta uno dei requisiti necessari per la riscossione del contributo in questione. (Nella specie, la Corte ha precisato che resta assorbito in quello di cui all’art. 316 ter c.p. anche nell’ipotesi in cui il fatto integri l’illecito amministrativo di cui all’art. 316 ter, comma secondo, c.p.).

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Cass. pen. n. 2382/2012

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) per la mancanza dell’elemento dell’induzione in errore, la quale può anche desumersi dal falso documentale allorché lo stesso, per le modalità di presentazione o per altre caratteristiche, sia di per sé idoneo a trarre in errore l’autorità. (In motivazione la Corte ha precisato che l’accertamento della sussistenza dell’induzione in errore costituisce una tipica indagine di fatto rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata).

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Cass. pen. n. 21000/2011

Integra la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non di truffa aggravata, per assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio, la condotta di colui che, percependo periodicamente l’indennità di disoccupazione prevista per legge, ometta di comunicare all’Istituto erogante (I.N.P.S.) l’avvenuta stipula di un contratto di lavoro subordinato e conseguente assunzione, così continuando a percepire, indebitamente, la detta indennità. (La Corte, rilevato che la somma indebitamente percepita era inferiore ad euro 3999,96, ha annullato senza rinvio e disposto la trasmissione degli atti alla locale autorità amministrativa).

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Cass. pen. n. 7537/2011

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato la falsa attestazione circa le condizioni reddituali per l’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie e ospedaliere che non induca in errore ma determini al provvedimento di esenzione sulla base della corretta rappresentazione dell’esistenza dell’attestazione stessa. (La Corte ha precisato che si ha erogazione, pur in assenza di un’elargizione, quando il richiedente ottiene un vantaggio economico che viene posto a carico della comunità).

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Cass. pen. n. 6915/2011

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a carico dello Stato, previsto dall’art. 316-ter, c.p., e non quello di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640-bis, c.p., l’indebito conseguimento di un contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione, attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva contenente dati non veritieri in ordine all’entità dei redditi percepiti.

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Cass. pen. n. 35105/2010

Il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è assorbito in quello previsto dall’art. 316 ter c.p. anche nel caso in cui, essendo l’erogazione indebitamente percepita inferiore alla soglia indicata nel secondo comma dello stesso art. 316 ter c.p., il fatto non assuma rilievo penale. (Fattispecie relativa a percezione da parte di cittadino non comunitario di assegno per la nascita di un figlio).

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Cass. pen. n. 18081/2010

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) – e non quello di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) – la condotta di colui che presenti ad un istituto previdenziale (nella specie INPDAP) istanza per ottenere l’erogazione di un mutuo agevolato corredandola con autocertificazione attestante falsamente la destinazione della somma richiesta a spese di ristrutturazione, trattandosi di contributi economico finanziari a sostegno della economia e dell’incentivazione di attività produttive erogati da un ente pubblico, che rientrano nel novero delle erogazioni di cui all’art. 316 ter c.p. Ne deriva che, in tal caso, il reato di cui all’art. 483 c.p. risulta assorbito nella fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p. che ne contiene tutti gli elementi costitutivi, dando così luogo ad un reato complesso.

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Cass. pen. n. 11145/2010

Ai fini della configurabilità del reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato, per la valutazione del superamento o meno della soglia quantitativa (pari ad euro 3.999,96) al di sotto della quale, ai sensi dell’art. 316 ter, comma secondo, c.p., il fatto degrada a mero illecito amministrativo, occorre tener conto della complessiva somma indebitamente percepita dal beneficiario, e non di quella allo stesso mensilmente corrisposta.

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Cass. pen. n. 6641/2009

Integra la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p. – e non il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 483 c.p.) – la condotta di colui che, al fine di ottenere l’erogazione dell’assegno del nucleo familiare, previsto dall’art. 65 L. n. 448 del 1998, redige false dichiarazioni in ordine al proprio reddito, considerato che il reato di cui all’art. 316 ter c.p. è posto a tutela della libera formazione della volontà della P.A. – con riguardo ai flussi di erogazione e distribuzione delle risorse economiche, al fine di impedirne la scorretta attribuzione e l’indebito conseguimento, sanzionando l’obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto richiedente il contributo – e che in esso resta assorbito il reato di cui all’art. 483 c.p., contenendone tutti gli elementi costitutivi, dando così luogo ad una fattispecie complessa, assorbimento che si realizza anche quando la somma indebitamente percepita dal privato, non superando la soglia minima del valore economico dell’erogazione, integri la mera violazione amministrativa ai sensi dell’art. 316 ter, comma secondo, c.p..

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Cass. pen. n. 45422/2008

La condotta di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si distingue da quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in ragione dell’assenza dell’elemento dell’induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici o raggiri, che connota, in termini di fraudolenza, la condotta di truffa. (Nella fattispecie, relativa alla indebita percezione del contributo per la nascita di un figlio da parte di un cittadino straniero, la Corte ha ravvisato sussistere – diversamente da quanto ritenuto in concreto dal giudice di merito – la condotta fraudolenta dell’imputato che aveva falsamente attestato di possedere la cittadinanza italiana).

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Cass. pen. n. 31737/2008

La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 316 ter c.p. è posta a tutela della libera formazione della volontà della Amministrazione pubblica, con riferimento ai flussi di erogazione e distribuzione delle risorse economiche, al fine di impedirne la scorretta attribuzione e l’indebito conseguimento, sanzionando l’obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto che richiede il contributo. (Fattispecie relativa all’indebita percezione di finanziamenti erogati dallo Stato, mediante la presentazione e l’utilizzo di una falsa dichiarazione liberatoria inerente ad una pretesa compensazione di crediti reciproci fra i due imputati ).

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Cass. pen. n. 12100/2008

Non integra gli estremi del reato previsto dall’art. 316 ter c.p., né quelli del reato previsto dall’art. 640 bis c.p., la condotta consistita in dichiarazioni mendaci ed attestazioni non veritiere in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l’erogazione dell’indennità denominata «reddito minimo di inserimento», prevista dal D.Lgs. n. 237 del 1998, poiché quest’ultima non rientra tra le erogazioni cui fanno riferimento le predette norme incriminatrici.

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Cass. pen. n. 30528/2007

Il delitto di falso di cui all’art. 483 c.p., è assorbito nella fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p. anche quando, per il non superamento della soglia minima del valore del contributo o della erogazione, sia configurabile soltanto una violazione amministrativa.

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Cass. pen. n. 30155/2007

La linea di discrimine tra il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni e quello di truffa aggravata finalizzata al conseguimento delle stesse va ravvisata nella mancata inclusione tra gli elementi costitutivi del primo reato della induzione in errore del soggetto passivo. Pertanto qualora l’erogazione consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace senza costituire l’effetto dell’induzione in errore dell’ente erogante circa i presupposti che la legittimano, ricorre la fattispecie prevista dall’art. 316 ter c.p. e non quella di cui all’art. 640 bis c.p. (Fattispecie avente ad oggetto il conseguimento di un finanziamento regionale per l’acquisto di un computer sulla base di una dichiarazione attestante un reddito imponibile non corrispondente a quello reale).

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Cass. pen. n. 16568/2007

Integra il reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato previsto dall’art. 316 ter, comma primo, c.p., e non quello di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640 bis stesso codice, l’indebito conseguimento, nella misura superiore al limite minimo in esso indicato, del cosiddetto reddito minimo di inserimento previsto dal D.L.vo 18 giugno 1998 n. 237. (Nell’enunciare tale principio, la Corte ha ritenuto che nel reato di cui all’art. 316 ter c.p. restano assorbiti solo i delitti di falso di cui agli artt. 483 e 489 c.p., ma non le altre falsità, eventualmente commesse al fine di ottenere l’erogazione, le quali, all’occorrenza, concorrono con il primo reato).

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Cass. pen. n. 38941/2006

Integra il reato di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) la condotta del privato che, al fine di ottenere erogazioni pubbliche, attesta falsamente di avere il «c.d. reddito minimo da inserimento» che ne legittima la concessione, considerato che, qualora non si verifichi l’integrazione della fattispecie speciale per assorbimento di cui all’art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), in ragione del mancato raggiungimento della soglia quantitativa prevista dall’art. 316 ter, comma secondo, c.p., riprende vigore ed efficacia la norma generale, nella specie integrata dalla previsione di cui all’art. 483 c.p.

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Cass. pen. n. 34437/2006

È configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) nella condotta dell’agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l’erogazione di indennità di natura assistenziale (nella specie, il trasferimento monetario integrativo del reddito, ai sensi dell’art. 8 D.L.vo 18 giugno 1998 n. 237, c.d. «reddito minimo di inserimento»).

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Cass. pen. n. 32608/2006

Il reato di cui all’art. 316 ter c.p. assorbe quello di falso previsto dall’art. 483 c.p., in quanto l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elemento essenziale per la sua configurazione.

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Cass. pen. n. 30729/2006

La fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter c.p. ha carattere residuale e sussidiario rispetto alla fattispecie di truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati gli altri presupposti, come si verifica qualora le falsità o le omissioni si traducano in una artificiosa rappresentazione della realtà idonea ad indurre in errore quanti, non per scelta soggettiva ma in ragione del carattere giuridicamente fidefaciente degli atti o documenti ad essi destinati, siano tenuti a fare sugli stessi affidamento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata configurata l’ipotesi della truffa aggravata in un caso in cui erano stati ottenuti finanziamenti in favore di una società commerciale mediante artifizi contabili e false fatturazioni).

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Cass. pen. n. 23623/2006

La fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter c.p. (inserito dall’art. 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300), che sanziona l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata (artt. 640 commi primo e secondo n. 1, 640 bis c.p.), essendo destinata a colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività di queste ultime. Ne consegue che la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non integra necessariamente il primo delitto ma, quando ha natura fraudolenta, può configurare gli «artifici o raggiri» descritti nel paradigma della truffa e, unitamente al requisito della «induzione in errore» può comportare la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 640 o 640 bis c.p. (In motivazione la Corte ha precisato che anche il silenzio o il mendacio possono integrare l’elemento oggettivo del reato di truffa in relazione, il primo, all’omesso adempimento di un obbligo di comunicazione e, il secondo, allo specifico affidamento che quella condotta può, ex lege, ingenerare. La valutazione sulla connotazione della condotta va effettuata, caso per caso, dal giudice del merito il quale, nella specie, aveva evidenziato che l’imputato, nell’avanzare all’Inps richiesta di indennità di natura assistenziale per propri dipendenti del settore edile rimasti privi di occupazione, non si era limitato ad esporre dati non veritieri, ma aveva corroborato la menzogna attestando l’impossibilità di impiegare diversamente gli operai e tacendo l’esistenza di altri due cantieri. Aveva perciò, correttamente, qualificato il fatto ai sensi dell’art. 640 c.p.).

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Cass. pen. n. 10231/2006

La fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter c.p. ha carattere residuale e sussidiario rispetto alla fattispecie di truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicché ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ad integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa figura criminosa siano integrati gli altri presupposti. (La Corte ha quindi chiarito che il mendacio ed il silenzio assumono le connotazioni «artificiose» o di «raggiro» in riferimento a specifici obblighi giuridici di verità, la cui violazione sia penalmente sanzionata, perché essi qualificano l’omessa dichiarazione o la dichiarazione contraria al vero come artificiosa rappresentazione di circostanze di fatto o manipolazione dell’altrui sfera psichica).

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Cass. pen. n. 7569/2006

Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), nella condotta dell’agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l’erogazione dell’indennità da «reddito minimo di inserimento» che non rientra nell’ambito delle erogazioni pubbliche prese in considerazione dalle norme incriminatrici sopra citate, che si riferiscono esclusivamente a quelle finalizzate a dare impulso ed a fornire supporto agli operatori economici privati.

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Cass. pen. n. 26919/2005

Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), nella condotta dell’agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l’erogazione dell’indennità da «reddito minimo di inserimento», in quanto si tratta di un tipo di contributo che rientra nell’ambito delle erogazioni pubbliche di natura assistenziale, che come tali non sono prese in considerazione dalle norme incriminatrici sopra citate, che si riferiscono esclusivamente ai casi di illecita o fraudolenta percezione di contributi pubblici di carattere economico-finanziario a sostegno dell’economia e delle attività produttive.

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Cass. pen. n. 41480/2003

Il reato di cui all’art. 316 ter c.p. si configura nell’ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche conseguita dal mero utilizzatore o presentatore di documenti o dichiarazioni falsi o contenenti attestazioni contra verum circa la presenza dei presupposti per la pubblica sovvenzione, dovendo invece l’agente rispondere del più grave reato di cui all’art. 640 bis c.p. laddove egli stesso sia anche l’artefice delle suddette falsità (la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata fatta rientrare nella previsione dell’art. 640 bis c.p., e non in quella di cui all’art. 316 ter c.p., la condotta consistita nella presentazione, a sostegno di una richiesta di contributo comunitario per l’abbandono di superfici vitate, di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’agente, dalla quale risultava una superficie maggiore di quella reale, previa iscrizione dei vigneti per tale superficie al catasto vitinicolo).

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Cass. pen. n. 39761/2003

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee, previsto dall’art. 316 ter c.p., e non quello di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), la condotta di mero mendacio (nella specie consistita nella presentazione di un’istanza tendente all’erogazione pubblica nella quale veniva rappresentato il possesso del requisito richiesto del cosidetto reddito minimo, tacendo la disponibilità di beni) non accompagnata da ulteriori modalità ingannevoli.

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Cass. pen. n. 23083/2002

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, previsto dall’art. 316 ter c.p., con l’espressa salvezza dell’eventualità che il fatto costituisca il più grave reato di cui all’art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si configura, con riguardo all’ipotesi dell’«utilizzo» di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, a condizione che tale condotta non sia accompaganta da ulteriori malizie dirette all’induzione in errore del soggetto passivo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, respingendo un ricorso del P.M., ha ritenuto che correttamente fosse stato fatto rientrare nelle previsioni dell’art. 316 ter, comma secondo, c.p. — sanzionate, in ragione dell’entità della somma indebitamente percepita, solo in via amministrativa — la condotta consistita nella presentazione, a sostegno di una richiesta di contributo della provincia per l’acquisto di un autoveicolo industriale, di una fattura recante l’indicazione di un prezzo maggiore di quello effettivo).

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Cass. pen. n. 41928/2001

Fra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall’art. 640 bis c.p., e quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, previsto dall’art. 316 ter stesso codice, non esiste un rapporto di genere a specie, ma esiste un rapporto di sussidiarietà, nel senso che la seconda di dette norme incriminatrici è destinata a coprire le aree che la prima lascerebbe libere da sanzione penale, come nel caso del mero mendacio, di per sé non idoneo ad integrare l’ipotesi della truffa.

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