Art. 640 bis – Codice penale – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee [32 quater].
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Massime correlate
Cass. civ. n. 30350/2025
Il delitto di truffa realizzato mediante l'emissione di assegni bancari tratti su conto corrente si consuma nel luogo in cui ha sede la banca trattaria o la filiale di essa presso cui il conto è acceso, poiché è in tale luogo che si verifica l'effettiva perdita patrimoniale per il traente, mediante l'imputazione a debito, sul suo conto, della provvista del titolo.
Cass. civ. n. 30125/2025
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l'identità fra l'indotto in errore e chi ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra l'autore degli artifici e raggiri e il danneggiato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il danno. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che fosse stato correttamente ravvisato il reato con riferimento alla condotta del titolare di una concessione demaniale marittima per aver presentato al Comune, preposto alla riscossione del relativo canone, i modelli F23 falsificati al fine di apparire adempiente, pur essendo l'Erario il destinatario finale delle somme dovute).
Cass. civ. n. 25992/2025
La truffa contrattuale realizzata mediante pagamento con bonifico bancario su carta dotata di IBAN e collegata a un conto corrente acceso presso una banca territoriale, in quanto operazione assimilabile ad un bonifico bancario, in cui l'ordine di pagamento non è contestuale all'accredito, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa.
Cass. civ. n. 24096/2025
L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata dall'abuso di poteri o dalla violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione va individuato nel rapporto tra possesso e artifizi e raggiri che, nel primo caso, sono finalizzati a mascherare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della "res" già nella sua disponibilità in ragione dell'ufficio o servizio ricoperto, mentre, nel secondo caso, hanno lo scopo di procurare al soggetto agente il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, di cui non ha la disponibilità.
Cass. civ. n. 20249/2025
In tema di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale richiesto ai fini della configurabilità del delitto può consistere in una condotta meramente omissiva, purché causativa di un pregiudizio patrimoniale autonomo. (Fattispecie relativa alla mera rinuncia, indotta con inganno dall'imputato, a chiedere la restituzione di somme, al predetto in precedenza consegnate, non accompagnata da un ulteriore danno patrimoniale per la persona offesa).
Cass. civ. n. 23402/2024
Il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, commesso attraverso la costituzione di un credito fiscale fittizio a seguito della falsa asseverazione in ordine al completamento di opere per le quali è previsto il riconoscimento del "superbonus 110%" e la successiva cessione a terzi di tale credito, si perfeziona con la riscossione o con la compensazione del credito, in quanto solo in quel momento è conseguito l'ingiusto profitto, con conseguente danno per l'amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare con cui, sull'erroneo presupposto dell'avvenuto perfezionamento del delitto di cui all'art. 640-bis, cod. pen., era stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo, a fini di confisca per equivalente, dei proventi derivanti dalle cessioni a terzi dei crediti d'imposta generati mediante false attestazioni).
Cass. civ. n. 21076/2024
I reati di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen. e di truffa aggravata commessi da pubblico ufficiale, pur avendo in comune l'abuso da parte del pubblico ufficiale della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto, si differenziano per il fatto che nel primo colui che dà o promette non è vittima di errore e conclude volontariamente un negozio giuridico illecito in danno della pubblica amministrazione per conseguire un indebito vantaggio, sicché è punibile per aver prestato acquiescenza alla richiesta di prestazione non dovuta, ponendosi su un piano di complicità con il pubblico agente, laddove, nella truffa, il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggiore efficacia.
Cass. civ. n. 15134/2024
In tema di truffa, la titolarità del diritto di querela spetta sia al soggetto raggirato e materialmente defraudato del bene alla cui apprensione era diretta la condotta illecita, sia al soggetto che ha patito il danno patrimoniale, ovvero a colui che vanta il diritto di proprietà sul bene illecitamente appreso, essendo possibile la coesistenza di più soggetti passivi di un medesimo reato.
Cass. civ. n. 13063/2024
In tema di mandato d'arresto europeo, non è configurabile il motivo facoltativo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18-bis, comma 1, lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69, ove nel territorio dello Stato di emissione siano avvenuti anche solo un frammento apprezzabile della condotta, intesa in senso naturalistico, o una parte dell'evento che è conseguenza dell'azione od omissione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna del ricorrente all'Autorità giudiziaria tedesca in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alle truffe informatiche e ai reati fine, commessi in Albania ai danni anche di cittadini residenti in Germania, ove erano stati effettuati gli esborsi per via telematica).
Cass. civ. n. 9092/2024
In tema di truffa contrattuale, il momento di perfezionamento del delitto deve essere individuato alla luce delle peculiarità dell'accordo e della specifica volontà contrattuale, avuto riguardo alle modalità e ai tempi delle condotte, onde stabilire quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio per la parte lesa, con relativo conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'effettivo pregiudizio per la vittima non si fosse realizzato allorquando i beni oggetto della truffa erano stati pagati a mezzo bonifico, ma solo quando gli stessi erano stati asportati dal luogo di deposito all'insaputa dell'acquirente, che, pertanto, non aveva potuto procedere a ritirare quanto già pagato).
Cass. civ. n. 6024/2024
In tema di autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni e delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando dalla condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce, per effetto dell'avvenuta trasformazione, il risultato dell'attività criminosa, sicché le risorse di origine illecita assumono un'autonoma individualità e integrano la provvista economica del nuovo delitto trasformativo.
Cass. civ. n. 49951/2023
Integra il reato di truffa la condotta di colui che si è procurato un ingiusto profitto in danno di altri, ponendo in essere artifici e raggiri che abbiano indotto in errore la vittima, anche nel caso in cui quest'ultima abbia agito motivata da fini illeciti, posto che non viene meno, in tal caso, l'oggettività giuridica della fattispecie, costituita dall'esigenza di tutela del patrimonio altrui e della libertà del consenso nei negozi patrimoniali.
Cass. civ. n. 46437/2023
Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, che costituisce una tipica forma di raggiro. (Fattispecie in cui gli imputati, per procurarsi un ingiusto profitto, avevano espresso una menzogna tesa ad indurre in errore le parti offese, in particolare facendo figurare nel contratto con la banca, mediante una precedente alterazione del sistema informatico, interessi maggiori a quelli stabiliti nei singoli contratti).
Cass. civ. n. 45092/2023
Integra il delitto di peculato, e non quello di truffa aggravata dall'abuso di poteri inerenti una pubblica funzione, la condotta del curatore fallimentare che richieda ai debitori della fallita di effettuare i versamenti delle somme dagli stessi dovute sul conto personale a lui intestato, anziché su quello della procedura fallimentare, in quanto è in ragione dell'ufficio pubblico ricoperto che l'agente ha la possibilità di conseguire l'oggetto dell'appropriazione.
Cass. civ. n. 34517/2023
Integra il reato di truffa, e non quello di peculato mediante induzione in errore ex artt. 48 e 314 cod. pen., la condotta dell'"extraneus" che, nell'ambito della procedura fallimentare, mediante artifizi e raggiri, induca in errore il curatore e il giudice delegato, così procurandosi in sede di ripartizione dell'attivo, per effetto di tale condotta decettiva, l'ingiusto profitto costituito dalla assegnazione di somme non spettanti. (Nella fattispecie l'agente, mediante la dichiarazione di attualità dei crediti oggetto di pregressa domanda di insinuazione al passivo, benché nelle more soddisfatti in via transattiva, e il deposito dei relativi titoli in originale, conseguiva la liquidazione di poste a carico della massa solo simulate).
Cass. civ. n. 33535/2023
Sussiste il concorso del delitto di indebito utilizzo di carte di credito con quello di truffa nel caso di autonome e distinte condotte, tese a percepire, attraverso artifici e raggiri ulteriori, il profitto illecito conseguito per effetto della commissione del primo reato.
Cass. civ. n. 26190/2023
Nei contratti ad esecuzione istantanea, integrano il reato di truffa gli artifici e raggiri posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico che traggono in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, salvo che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato per l'insussistenza del fatto la decisione di condanna emessa nei confronti di soggetti che avevano preso in locazione un appartamento di proprietà delle persone offese con la mediazione di un'agenzia immobiliare, rilasciando due assegni privi di copertura a titolo di caparra, salvo poi recedere dal contratto per impossibilità di far fronte ai relativi oneri, con l'impegno di restituire l'appartamento nell'arco di tre giorni).
Cass. civ. n. 16017/2023
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza, dovendosi valutare, invece, la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. (Fattispecie relativa a una tentata truffa in danno di una donna di settantatré anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale, in ragione della vigile attenzione reattiva prestata dalla persona offesa e della prontezza nel raccogliere elementi utili all'identificazione dell'agente, è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante).
Cass. civ. n. 2346/2023
Integra il delitto di frode informatica la condotta di manipolazione dei sistemi informatici per l'allocazione nei punti vendita autorizzati dei biglietti delle lotterie nazionali, diretta all'individuazione dei biglietti vincenti, in funzione del loro acquisto e dell'incasso dei premi stabiliti per la vincita. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è configurabile il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in quanto difetta l'elemento dell'induzione in errore del soggetto passivo, tenuto all'erogazione del premio fissato per la vincita in base alla sola presentazione del biglietto vincente).
Cass. pen. n. 51760 del 23 dicembre 2013
In tema di truffa contrattuale, l'ingiusto profitto, con correlativo danno del soggetto passivo, consiste essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto, indipendentemente dallo squilibrio oggettivo delle rispettive prestazioni; ne consegue che la sussistenza o meno della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità deve essere valutata con esclusivo riguardo al valore economico del contratto in sé, al momento della sua stipulazione, e non con riguardo all'entità del danno risarcibile, che può differire rispetto al valore, in ragione dell'incidenza di svariati fattori concomitanti od anche successivi rispetto alla stipula.
Cass. civ. n. 155/2012
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa. Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una "traditio", da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno.
Cass. civ. n. 37859/2010
In tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria.
Cass. civ. n. 37855/2010
In tema di truffa contrattuale, qualora l'agente sia l'acquirente che paghi con un assegno successivamente risultato non negoziabile e la parte lesa il venditore, il reato si consuma nel momento in cui quest'ultima consegna il bene all'agente e costui paga con l'assegno non negoziabile; in tal caso la competenza territoriale è del Tribunale nel cui circondario è avvenuta la consegna dell'assegno in pagamento mentre nessun rilievo svolge, a tal fine, la circostanza che la parte lesa venga a conoscenza di essere truffata in un momento ed in un luogo diverso da quello in cui ha ricevuto l'assegno.
Cass. civ. n. 35352/2010
In tema di truffa, la natura illecita del patto intercorso con la vittima non impedisce la condanna dell'imputato alla restituzione della somma di denaro versatagli dalla vittima, poiché unica eccezione alla ripetibilità dell'indebito è data dalla prestazione contraria al buon costume (art. 2035 c.c.), mentre va ricondotto allo schema dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di contratto nullo per illiceità della causa, contraria all'ordine pubblico. (Fattispecie relativa al reato di truffa aggravata, consistente nell'ottenere una somma di denaro dietro la falsa promessa di un'assunzione presso le Poste Italiane S.p.A.).
Cass. civ. n. 43347/2009
Integra il reato di truffa contrattuale la condotta del funzionario di banca il quale, minimizzando i rischi e non rivelando con completezza tutti gli elementi dell'operazione finanziaria proposta al cliente (nella specie: vendita di prodotti finanziari atipici, cosiddetti "swaps"), consapevolmente tragga vantaggio per conto dell'istituto di credito, ai fini della vendita medesima, dall'inesperienza e dalla ignoranza in materia del compratore. (Ha specificato la Corte che il reato in oggetto è a consumazione prolungata, cioè si realizza ogni volta in cui si determina - alla scadenza di ogni contratto sottoscritto dall'investitore - la sua perdita economica con il profitto ingiusto per la banca, mentre la condotta dell'agente perdura, ugualmente, fino alla scadenza di ogni singolo contratto).
Cass. civ. n. 10085/2008
Ai fini dell'integrazione della fattispecie criminosa di truffa occorre un effettivo depauperamento economico del soggetto passivo, nella forma del danno emergente o del lucro cessante. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso rilevando che la condotta dell'imputato, il quale aveva abusato della qualità di amministratore di un condominio creando l'apparenza del conferimento dei prescritti poteri autorizzativi, integrava il reato di truffa perché il conseguimento della disponibilità di un fido bancario, con il conseguente incasso della somma di denaro, aveva comportato l'esposizione debitoria dell'amministrazione condominiale, suscettibile di esecuzione e quindi idonea a realizzare l'alterazione dell'equilibrio patrimoniale preesistente).
Cass. civ. n. 7181/2008
La truffa contrattuale si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l'obbligazione della dazione di un bene economico, bensì nel momento in cui si verifica l'effettivo conseguimento del bene da parte del soggetto agente e la definitiva perdita dello stesso da parte della vittima.
Cass. civ. n. 16629/2007
Integra il delitto di truffa, e non quello meno grave dell'insolvenza fraudolenta, l'utilizzazione della carta di credito ben oltre i limiti di solvenza, nel caso in cui l'autore non si sia limitato alla dissimulazione dello stato di insolvenza ma si sia avvalso di un complesso di modalità frodatorie costituite da artifici e raggiri. (Fattispecie in cui l'autore del fatto prima si accreditò presso i funzionari dell'istituto bancario quale agente di commercio e versò, per superare la loro ritrosia al rilascio della carta di credito, una consistente somma di denaro, e poi, ottenuta la carta, si affrettò a ritirare quasi per intero la provvista e a utilizzare la carta di credito in modo massiccio e continuo sul circuito internazionale, nella consapevolezza che al tempo non era operativo il sistema di sicurezza dell'immediato blocco della carta su detto circuito, che si avvaleva di lettori manuali).
Cass. civ. n. 563/2007
La stipula di un contratto preliminare di compravendita quale civile abitazione di parte di un immobile edificato in zona con destinazione alberghiera, operata dissimulando tale condizione amministrativa, integra il reato di truffa a carico del soggetto venditore.
Cass. civ. n. 46369/2003
In tema di truffa, il momento consumativo del reato non può che corrispondere con quello in cui si è realizzato il danno, vale a dire con l'effettiva lesione del bene protetto dalla norma. Ne consegue che là dove il danno derivi dal mancato pagamento del prezzo nel caso di vendita, agli effetti della individuazione del relativo termine deve farsi riferimento alla disciplina generale dettata in proposito dall'art. 1498 c.c., posto che, ove così non fosse, l'inadempimento, e con esso il perfezionamento del delitto di truffa, verrebbe fatto dipendere da opinabili indici di riconoscimento, a prescindere da un eventuale accertamento in sede giurisdizionale.
Cass. civ. n. 46311/2003
Non sussiste l'ipotesi del concorso formale tra il reato di truffa e quello di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 primo comma c.c., essendo differenti le condotte, dal momento che per la configurabilità della truffa occorre un quid pluris rappresentato dalla induzione in errore e dalla sussistenza del danno; pertanto, deve escludersi la possibilità di estendere l'effetto della procedibilità a querela anche alla truffa aggravata, ai sensi della disposizione di cui al secondo comma del citato art. 2622 c.c., che fa riferimento ad altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, in quanto nella truffa il danno non rappresenta un aggravante, ma un elemento costitutivo del reato.
Cass. civ. n. 21868/2002
In tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce le negative conseguenze patrimoniali di tale induzione, è tuttavia da escludere la configurabilità del reato quando il soggetto indotto in errore sia un giudice il quale — sulla base di un falso documento costituito, nella specie, da una falsa procura a vendere — adotti un provvedimento di disposizione patrimoniale favorevole all'agente, atteso che il suddetto provvedimento non costituisce un libero atto di gestione di interessi altrui e non è espressione di libertà negoziale qualificandosi piuttosto come esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica la cui finalità è l'attuazione di norme giuridiche e la risoluzione dei conflitti di interessi tra le parti.
Cass. civ. n. 9523/1997
Sussiste violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza quando nei fatti — ivi rispettivamente descritto e ritenuto — non si rinvenga un nucleo comune, identificato dalla condotta, e si instauri quindi un rapporto non di continenza ma di incompatibilità ed eterogeneità. Tale è il rapporto tra truffa e furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, che sotto il profilo della condotta appartengono a generi o categorie diversi e trovano collocazione in distinti capi del titolo del codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio: la truffa rientra tra quelli commessi con la cooperazione della vittima ed il suo consenso all'atto di disposizione patrimoniale, ottenuto mediante «frode», il furto tra quelli consumati «mediante violenza» contro la volontà della vittima e quindi con atto aggressivo unilaterale, a facilitare il quale mirano anche l'artificio o il raggiro. (Fattispecie in cui la corte ha escluso la correlazione del reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, ritenuto in sentenza, con quello di truffa, contestato nell'imputazione).
Cass. civ. n. 3869/1997
Il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente. (Fattispecie in tema di conflitto).
Cass. civ. n. 2780/1996
Ai fini della legge penale anche la Comunità economica europea (CEE), il cui strumento finanziario di attuazione della politica agricola è il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (Feoga), deve essere considerata come un ente pubblico del nostro ordinamento oltre che di quello comunitario. (Principio affermato con riferimento a fattispecie di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p.).
Cass. civ. n. 6470/1995
L'evento delittuoso punito dall'art. 640 c.p. è costituito dal conseguimento del profitto con altrui danno. I due elementi (profitto e danno), pur essendo inscindibilmente connessi, possono venire ad esistenza in momenti diversi, sicché la truffa si perfeziona non con l'azione tesa al profitto, ma con la realizzazione del danno. Conseguentemente, quando l'oggetto della truffa sia costituito da un titolo di credito, il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui, attraverso la riscossione dello stesso, si verifica l'arricchimento dell'agente, con il correlativo danno patrimoniale altrui.
Cass. civ. n. 4011/1993
Ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo in quanto si risolve in una mera deficienza di attenzione e perché il più delle volte è determinata dalla fiducia che, con artifici e raggiri, sa suscitare il truffatore nella parte lesa.
Cass. civ. n. 2/1993
È configurabile la condotta del reato di truffa allorquando taluno dia falsamente assicurazione circa la sussistenza della licenza edilizia e della conformità ad essa delle opere realizzate, inducendo così la controparte a stipulare un contratto preliminare di vendita. (La Suprema Corte ha ritenuto che il bene trasferibile — consistente in un terreno con sovrastante fabbricato, in parte da realizzare - fosse difforme da quello promesso in vendita e che il danno, negato dal giudice di merito, andasse ravvisato quanto meno perché la sanatoria ottenuta dal promittente grazie al cosiddetto condono edilizio aveva escluso il portico, promesso col preliminare).
Cass. civ. n. 7239/1992
Il reato di truffa si consuma non nel momento in cui il soggetto passivo (nel caso di specie: un ente pubblico) assume per effetto degli artifici e raggiri l'obbligazione, bensì quando l'agente consegue la disponibilità concreta del bene con l'effettivo altrui danno consistente nella perdita del bene stesso da parte del soggetto passivo. Da qui l'ulteriore conseguenza che quando l'obbligazione assunta dal soggetto passivo viene adempiuta in momenti successivi, a scadenze periodiche, non è configurabile un unico delitto di truffa avente ad oggetto l'obbligazione complessiva, bensì una pluralità di eventi dannosi e, quindi, un delitto continuato, rispetto al quale le singole riscossioni costituiscono altrettanti atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso; atti nei quali l'iniziale proposito fraudolento si riproduce attraverso il silenzio sulla illiceità della situazione.
Cass. civ. n. 470/1992
In tema di truffa il profitto, costituente uno degli eventi consumativi del reato, deve ravvisarsi tanto nel caso di effettivo accrescimento di ricchezza economica a favore dell'agente quanto nel caso di mancata diminuzione del suo patrimonio per effetto del godimento di beni, quindi anche senza un aumento esteriore di ricchezza, analogamente al possibile atteggiarsi della deminutio patrimoni in senso economico, subita dal soggetto passivo, come danno emergente o come lucro cessante. Il carattere dell'ingiustizia è attribuito al profitto dal fatto di essere stato conseguito sine iure, sì che l'arricchimento in cui esso si risolve risulta realizzato sine causa, per l'assenza di un titolo giuridico che lo giustifichi.
Cass. civ. n. 16264/1990
In tema di truffa, qualora sia stato accertato il nesso di causalità tra l'artificio o il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l'idoneità in astratto dei mezzi usati, quando in concreto essi si siano dimostrati idonei a trarre in errore, né vale ad escludere il delitto l'eventuale difetto di diligenza della persona offesa.
Cass. civ. n. 3685/1990
Ricorre il delitto di truffa anche quando la condotta dell'agente si esplica in un contegno capace di ingenerare errore per omessa rivelazione di circostanze che si ha l'obbligo di riferire perché in tal caso l'errore in cui viene a cadere il soggetto passivo è conseguenza diretta del preordinato inganno dell'agente. (Fattispecie relativa ad omessa comunicazione, da parte di assegnatario di alloggio Iacp, della cessazione delle condizioni legittimanti la permanenza nella titolarità del rapporto di assegnazione).
Cass. civ. n. 16304/1989
Il delitto di truffa si consuma esclusivamente allorché dalla induzione in errore di un soggetto, mediante gli artifici e raggiri, l'autore consegua un ingiusto profitto con altrui danno; danno che deve avere contenuto patrimoniale, deve concretarsi, cioè, in un detrimento del patrimonio. Anche nel tentativo, quindi, gli atti devono essere, oltre che idonei, diretti in modo non equivoco a conseguire un ingiusto profitto con un corrispondente danno patrimoniale del soggetto passivo.
Cass. civ. n. 12152/1989
La eventuale trascuratezza del soggetto passivo non esclude la configurabilità del reato di truffa allorquando egli sia incorso in errore in conseguenza degli artifici o raggiri posti in essere dall'agente.
Cass. civ. n. 11652/1989
Per la ravvisabilità della sussistenza o meno della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, nella ipotesi di truffa continuata ai danni di un ente pubblico per indebita percezione di quanto erogato a titolo di rimborso medicinali, deve necessariamente tenersi conto delle somme realmente e globalmente riscosse e non di quelle liquidate e contabilizzate con il riferimento ad ogni singola fustellazione di ricetta. Ciò in quanto il momento consumativo del delitto di truffa si verifica quando l'agente consegue l'ingiusto profitto attraverso la materiale disponibilità del bene indebitamente acquisito e non già tutte le volte in cui il soggetto passivo consente all'agente di accreditare intanto a suo favore una determinata somma.
Cass. civ. n. 7730/1986
Il reato di truffa si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto, con contestuale verificazione del danno altrui. (Nella specie è stato ritenuto che il reato di truffa si consumò con la consegna, da parte del soggetto attivo al soggetto passivo, di una schedina di totocalcio falsamente indicata come vincente, in pagamento di un debito per canoni locatizi, a nulla rilevando che, successivamente, scoperto l'inganno, siano state rilasciate cambiali da parte del prevenuto in pagamento del debito predetto).
Cass. civ. n. 2228/1984
Il reato di truffa è per sua natura istantaneo e si consuma nel momento in cui l'agente realizza l'ingiusto profitto, con correlativo danno patrimoniale altrui. Pertanto in caso di assunzione a un pubblico impiego ottenuta mediante false attestazioni e false dichiarazioni il momento consumativo del reato coincide non già con la percezione delle retribuzioni, ma con il conseguimento illegittimo della nomina, da cui deriva correlativamente, il danno patrimoniale sia per la pubblica amministrazione, sia per i concorrenti esclusi che subiscono il mancato guadagno derivante dal ritardo nell'assunzione.
Cass. civ. n. 10002/1983
L'evento nel reato di truffa consiste nel conseguimento del profitto con altrui danno, elementi collegati tra loro in modo da costituire due aspetti di un'unica realtà, la quale viene quindi in essere con l'effettivo conseguimento del bene da parte del reo e la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo. In tal modo si perfeziona il reato.
Cass. civ. n. 8043/1983
In tema di delitto di truffa, al fine di stabilire se l'azione criminosa abbia realizzato il profitto ingiusto, col correlativo danno, con il quale profitto il delitto di truffa diviene perfetto, non è sufficiente accertare se vi sia stata circolazione giuridica di beni o valori ma occorre stabilire anche se via sia stata circolazione economica degli stessi, nel senso che i beni economici devono pervenire nella materiale disponibilità dell'agente. Ne consegue che in tutte le situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici o raggiri, l'obbligazione della consegna di un bene economico, ma questo non perviene, nella materiale disponibilità dell'agente, si verte nella figura del reato di truffa tentata e non in quello di truffa consumata.